Consumatori  -  Redazione P&D  -  01/05/2022

Indennizzo per ritardo nel volo aereo ai sensi del regolamento CE n. 261/2004 - Trib. Reggio Emilia, Giud. Morlini, sentenza n. 537 del 27/4/2022

Trasporto aereo internazionale - ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 – estensione anche ai casi di ritardo del volo e non solo cancellazione - norma speciale di stretta interpretazione – necessità della presenza dei requisiti di cui all’articolo 3.

Artt. 3 e 7 Reg CE n. 261/2004

In tema di trasporto aereo internazionale, il ristoro indennitario previsto dall’articolo 7 Regolamento CE n. 261/2004 senza dover provare alcun pregiudizio, che secondo l’interpretazione data dalla giurisprudenza eurounitaria riguarda anche il ritardo nel volo e non solo la cancellazione, rappresenta una norma speciale di stretta interpretazione; ed il risarcimento per il ritardo è comunque subordinato alla presenza dei requisiti di cui all’articolo 3, e cioè che i passeggeri sia siano presentati all’accettazione secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata.


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film