-  Redazione P&D  -  14/10/2008

IL CUMULO TRA RESPONSABILITA' CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE - Adolfo DI MAJO

La fattispecie del concorso
In dottrina e giurisprudenza si parla di concorso delle due forme di responsabilità allorquando un medesimo fatto costituisce non solo inadempimento di una  obbligazione gravante sul soggetto ma anche violazione di un più generico dovere del neminem laedere a fronte di un altrui diritto. In tal forma vengono violati due tipi di interessi: a fronte dell’obbligazione v’è l’interesse ad ottenere la prestazione dovuta, a fronte del dovere del neminem laedere v’è l’interesse di ogni soggetto acchè la propria sfera giuridica, sia riguardante la propria persona come le cose di appartenenza, non venga violata.
L’ipotesi dunque del concorso si contrappone a quella che può definirsi l’applicazione alternativa di un (diverso) regime di responsabilità in presenza di elementi di fatto diversi. Non ricorre ad es. concorso ma applicazione alternativa (di un diverso regime) allorquando il fatto prospettato come lesivo è completamente estraneo all’esecuzione della prestazione richiesta Le conseguenze pratiche: se ricorre concorso, rimanendo fermi gli stessi elementi di fatto, è ammissibile che il giudice abbia ad accogliere una delle domande coevamente formulate, senza violare l’art. 112 c.p.c., ove non ricorra concorso, il giudice, ove la domanda abbia ad oggetto un’unica forma di responsabilità, non può rigettare o accogliere la domanda in base ad altra forma di responsabilità (ad es. aquiliana). Violerebbe il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112). 

In giurisprudenza. 
La  massima giurisprudenziale risalente che “è ammissibile il concorso tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale di fronte ad un medesimo fatto che violi contemporaneamente non soltanto diritti derivanti dal contratto, ma anche i diritti spettanti alla persona offesa indipendentemente dal contratto stesso. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva affermato il concorso della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti del destinatario della merce trasportata, rispettivamente, del vettore e del custode, al quale il primo aveva consegnato la merce che poi era stata smarrita)” (Cass. Civ. n. 418/1996).
Così come si afferma che siffatto concorso non potrà che essere elettivo, “nel senso che rientra nel potere dispositivo della parte valersi dell'uno o dell'altro tipo di responsabilità, fruendo così dei vantaggi ed assoggettandosi ai relativi limiti normativamente previsti” (Trib. R. Calabria, 30 ottobre 2003).
Nell’inadempimento della obbligazione la responsabilità deriva direttamente dal vincolo che lega i due soggetti di un rapporto già preesistente mentre nella resp. extracontrattuale è il danno arrecato a diritti altrui che produce un obbligo di risarcimento a carico del soggetto responsabile, non legato da alcun preesistente rapporto con il danneggiato. Si è parlato, con riguardo alla resp. extracontrattuale, di responsabilità “del passante” e cioè di responsabilità del quisque de populo per il danno occasionalmente ad altri arrecato. Non a caso, nella lettera del codice riguardante il fatto illecito, si fa uso dell’aggettivo “qualunque (fatto doloso o colposo) ….” (art. 2043 c.c.).
La disciplina delle due forme di responsabilità presenta elementi differenziali e comuni. Un diverso regime della colpa è già nella formulazione delle norme (art. 1218 e 2043): dell’obbligazione è in questione più che la responsabilità l’esonero da essa (affidato alla prova dell’impossibilità non imputabile, art. 1218) mentre nella resp. extracontrattuale la colpa resta elemento fondante la responsabilità e della prova di essa è onerato il danneggiato quale fatto costitutivo della propria pretesa.
Inoltre se comune appare la regola sul nesso di causalità, affidato all’art. 1223 (cui rinvia l’art. 2056), diverso può essere il regime del danno risarcibile, giacchè il danno c.d. “meramente” patrimoniale (e cioè il “mero” danno al patrimonio) non è risarcibile in via aquiliana (dovendosi qualificare “ingiusto” il danno aquiliano) mentre lo è sicuramente in sede contrattuale (sia nella forma del danno emergente come del lucro cessante). Quanto al lucro cessante, la minore considerazione di essa nella sede extracontrattuale è il segno che in tale sede si intende tutelare la proprietà e la persona in senso statico non dinamico.

Resta non pacifica altresì la risarcibilità del danno “non patrimoniale ” nella sede contrattuale mentre né è pacifica la risarcibilità in sede aquiliana, pur con i limiti posti dall’art. 2059. Il che vuol dire che gli interessi morali o comunque non patrimoniali trovano la loro tutela naturale in sede aquiliana.
In materia di inadempimento della obbligazione l’art. 1225 limita il risarcimento ai danni prevedibili al momento in cui è sorta l’obbligazione. Si fa l’eccezione che l’inadempimento sia doloso. In materia di responsabilità extracontrattuale, la regola sulla prevedibilità non è richiama ta (art. 2056).
Si discute se la prevedibilità debba essere riferita all’evento lesivo o al danno – conseguenza. Estenderlo, nella responsabilità extracontrattuale, all’evento lesivo non prevedibile, significherebbe andare contro la regola della colpa. Ove lo si riferisca al danno – conseguenza, si valorizzerebbe la diversa struttura della resp. aquiliana, in cui non opera l’assunzione volontaria di un rischio.




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