-  Conzutti Mirijam  -  20/10/2013

IL CITTADINO E LE OPERE ABUSIVE - Mirijam CONZUTTI

Il quesito sottoposto all'esame del Tar Lazio del 27 maggio 2013, n. 5277 è:  può il cittadino pretendere sempre l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo della demolizione dell'opera abusiva?

La risposta che si evince dal giudicato è nel senso positivo, ma  solo allorquando il ricorrente provi nel concreto che vi sia un pregiudizio effettivo all'intera  struttura, un pregiudizio effettivo all'utilizzazione del bene residio ( costruito in virtù di un titolo legittimo) a nulla, invece,  rilevando l'ingente spesa che deve sostenere per la sanzione demolitoria inerente la parte costruita priva del titolo legittimo.

 

Il fatto concreto riguardava la proprietaria di un albergo che ha impugnato un provvedimento del Comune con il quale le era stata ordinata, ai sensi dell'art 33 DPR n. 380/01, la demolizione di due interventi edilizi eseguiti senza titolo abilitativo.

A sostegno del gravame la ricorrente ha contestato la violazione dell'art 33 Tu Edilizia e la legge 241 nella parte in cui la Pa non avrebbe valutato adeguatamente l'eseguibilità della demolizione, che, secondo la ricorrente avrebbe prodotto grave pregiudizio all'intera struttura.

Il Tar ha respinto tale interpretazione.

In particolare, a sostegno di tale tesi negativa, il Ga, nel caso specifico,  ha richiamato una pronuncia del Cds ( Cds sez V n 4982/11) in cui si precisava che  anche se "l'ingiunta demolizione oossa arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità, il privato non può invocare l'applicazione a suo favore dell'art 34 comma 2 DPR 380/01, implicante la erogazione della sola sanzione pecuniaria, se non fornisce una seria e idona dimostrazione del pregiudiizo stesso sulla struttura e sull'utilizzazione del bene residuo, a nulla valendo che la demolizione implicherebbe una notevole spesa e potrebbe incidere sulla funzionalità del manufatto; in realtà, per impedire l'applicazione della sanzione demolitoria occorre un effettivo pregiudiizo alla restante parte dell'edificio, consistente in una menomazione dell'intera stabilità del manufatto.

Di conseguenza, con riferimento alla specifica vicenda, il Ga ha rilevato che la ricorrente non aveva provato il pregiudizio effettivo all'utilizzo dell'intera struttura alberghiera, limitandosi a rappresentarlo come meramente ipotetico.

Per questi motivi il Tar Lazio Roma ha confermato la legittimità del gravato provvedimento di demolizione delle opere abusibamente realizzate dalla ricorrente, in quanto adottato sulla scorta di tutti i presupposti previsti dalla legge.




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