-  Conzutti Mirijam  -  13/01/2015

CORTE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO, 21/10/2014, ric. nn. 17760/03, LEGGE PINTO, RISARCIMENTO M CONZUTTI

All"origine della causa vi sono otto ricorsi (nn. 17760/03, 17761/03, 19903/03, 19905/03, 19908/03, 19911/03, 19915/03 e 20114/03) presentati contro la Repubblica italiana con i quali otto cittadini di tale Stato («i ricorrenti», si veda la tabella allegata), hanno adito la Corte ai sensi dell"articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell"uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).

I ricorrenti, parti in procedimenti giudiziari, hanno adito i giudici competenti ai sensi della legge «Pinto» per lamentare la durata eccessiva degli stessi.

Il diritto e la prassi interni pertinenti sono riportati nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], n. 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006 V).

Articolo 6 § 1

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)».
Articolo 1 del Protocollo n. 1
«Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l"uso dei beni in modo conforme all"interesse generale (...)».

Somma accordata per danno morale:  200 EUR (ritardo di più di 6 mesi nel pagamento del risarcimento «Pinto»)




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