I procuratori legali
nell’art. 21 d.lgs. 149/2022
Giulio Rufo Clerici
Il procuratore legale, nella volontaria giurisdizione, è un “professionista dotato di specifiche competenze” (art. 1, comma 13, lett. b, l. 26 novembre 2021 n. 206), riguardanti la formazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, a tutela dei minorenni, degli adulti beneficiari di una misura di protezione e di tutti gli aventi diritto a beni ereditari.
Gli atti in esame sono stipulabili previa autorizzazione del giudice o del notaio rogante, su richiesta formulata per iscritto dalle parti, personalmente o tramite un procuratore legale. Restano riservati al giudice i provvedimenti necessari alla continuazione dell’impresa commerciale, o funzionali a promuovere, rinunciare, transigere o compromettere in arbitri giudizi (art. 21, primo e settimo comma, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149).
Dapprima le parti possono incaricare un procuratore legale, affinché le assista nella richiesta. Successivamente il notaio rogante, in qualità di pubblico ufficiale, valuta “la legittimità” dell’atto da compiere (v. già Corte Cost. 13 febbraio 2003 n. 52): ad esempio pensiamo alla stipula di una compravendita, alla accettazione di una eredità con beneficio d’inventario, alla costituzione di un trust, etc.
In proposito lo stesso notaio compie una istruttoria, autorizza eventualmente l’atto e informa l’autorità giudiziaria (per brevità si richiama la bibliografia in CNN, studio 13 febbraio 2023, L’autorizzazione notarile nella riforma della volontaria giurisdizione, in www.notariato.it).
L’attività del procuratore legale è invece rimessa dal legislatore all’autonomia privata delle parti, nell’ambito di un rapporto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c. Chi sono dunque i procuratori legali? E quali funzioni svolgono?
I procuratori legali, anzitutto, sono professionisti chiamati a rappresentare le parti in un procedimento: essi, di volta in volta, raccolgono ed espongono i fatti rilevanti sul piano giuridico, secondo un modello adottato in tutti i principali ordinamenti europei, a partire dal diritto romano e comune (A. Padoa Schioppa, Italia ed Europa nella storia del diritto, Bologna, 2003, 304-305).
In Italia, dal 1997, la professione del procuratore è identificata con la professione di avvocato (art. 3, l. 24 febbraio 1997 n. 27, nonché R. Danovi, La soppressione dell’albo dei procuratori, in Il pendolo della professione, Milano, 1999, 331). Egli, tra l’altro, può rappresentare gli assistiti in sede giudiziale o stragiudiziale (art. 2, l. 31 dicembre 2012 n. 247). Inoltre può operare come nuncius, nel nostro caso comunicando al notaio la richiesta voluta autonomamente dalle parti, quale loro “tramite” (v. l’art. 21, primo comma, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149): “la figura del nuncio”, infatti, “prescinde dall’esistenza di un qualsiasi potere di rappresentanza, limitandosi egli a trasmettere una dichiarazione altrui, già completa nei suoi elementi, cosicché è solo necessario che egli sia in grado di riferire quella dichiarazione” (Cass. 30 ottobre 1997 n. 10720).
Il compenso maturato nell’esercizio della professione forense è determinabile tra l’altro secondo il codice civile e le tariffe vigenti (al riguardo v. rispettivamente l’art. 2233 c.c. e l’art. 4, comma 4-bis, d.m. 10 marzo 2014 n. 55), con riferimento ai procedimenti di volontaria giurisdizione privi di natura contenziosa: essi sono caratterizzati, secondo la Cassazione, dalla assenza di una controversia riguardante diritti, dalla applicazione delle norme processuali camerali (artt. 737 ss. c.p.c.), nonché dalla emanazione di provvedimenti sostanzialmente amministrativi e (se del caso) soggettivamente giudiziari (Cass. 29 novembre 2006 n. 25366).
Sia come procuratore legale, sia come nuncius, l’avvocato è tenuto al rispetto delle norme e dei principi della sua professione, con particolare riguardo ai doveri di lealtà, correttezza, dignità, decoro, diligenza e competenza (art. 9, primo comma, c.d.f.), assenza di conflitti di interesse (art. 24 c.d.f.), veridicità dei documenti rilevanti per l’autorizzazione (o meno) dell’atto richiesto (art. 50 c.d.f.), aggiornamento professionale e formazione continua (art. 15 c.d.f.): ciò a garanzia delle parti e della collettività.