Un’associazione, nella cui compagine sociale sono ricomprese alcune università, si era vista respinta la propria richiesta di iscrizione al Runts da parte di una Regione (cfr. l’articolo pubblicato su questo sito https://www.personaedanno.it/articolo/iscrizione-al-runts-associazioni-e-assenza-di-controllo-pubblico-tar-veneto-368-2023).
In quell’occasione, il tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso dell’associazione, statuendo che:
La sentenza breve del Tar è stata impugnata dalla Regione davanti al Consiglio di Stato.
Nel frattempo, è utile segnalare, che l’associazione ha provveduto a modificare il proprio statuto nella parte in cui prevedeva che i soci avrebbero dovuto essere presentati da uno dei soci attraverso una lettera di “patronage”. Sul punto, i giudici di Palazzo Spada (sez. V, 28 maggio 2024, n. 4752) hanno rilevato – benchè non fosse più oggetto di contenzioso – che una simile prassi avrebbe integrato un “potere altamente discrezionale” e avrebbe “trasformato” l’associazione da sodalizio che deve perseguire un interesse generale ex art. 4 CTS in un’organizzazione che avrebbe perseguito uno o più interessi di parte “visto che si sarebbe rimessa la decisione di poter accedere ad un soggetto soltanto (il “socio presentatore”).
Sulla presunta influenza dominante di alcune università nell’ETS, il Consiglio di Stato ha confermato che è necessario rilevare nello statuto gli “elementi tali da far presupporre un simile peso organizzativo e decisionale rispetto ad altri membri dell’associazione”. Non sono sufficienti “affermazioni” generiche e non cristallizzate nei documenti formali del sodalizio a giustificare l’influenza dominante di uno o più enti rispetto ad altri associati.
In ultima analisi, la sentenza de qua afferma ancora una volta la “posizione” strategica delle previsioni statutarie, che:
In quest’ottica, il Consiglio di Stato ha richiamato la nota ministeriale del 6 febbraio 2019, n. 1309, secondo la quale gli statuti delle associazioni devono essere volti “più che ad individuare requisiti in grado di porre limiti alle adesioni (al fine di realizzare artificiali restrizioni della base associativa), a tracciare una sorta di “identità associativa”, un sistema di finalità e valori fondanti”.