Con l’ordinanza numero 24930 del 21 agosto 2023, la Corte di Cassazione ha accolto la domanda risarcitoria formulata dai genitori di un ragazzino ferito dall'esplosione di un mortaio durante uno spettacolo pirotecnico regolarmente autorizzato dal Comune, con riferimento alla violazione dell’articolo 2050 c.c.
La decisione trae origine da un grave danno derivato dall’esplosione pirotecnica, durante uno spettacolo autorizzato regolarmente dal Comune.
La pronuncia è di carattere processuale e si limita ad affermare che qualora il terzo intervenga volontariamente nel processo, assumendo essere lui (o anche lui) - e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) - il soggetto nei cui riguardi si rivolge la pretesa dell'attore, la domanda iniziale si deve intendere estesa, al terzo, anche in difetto di espressa istanza. Le conseguenti pronunce nei confronti dell'interventore, pertanto, non possono essere considerate viziate da ultra o extrapetizione, in quanto il Comune organizzatore dell’evento era stato ritenuto corresponsabile dell'evento dannoso e condannato al risarcimento del danno, anche se non intervenuto in giudizio, a seguito della proposizione della domanda nei confronti del Sindaco quale ufficiale di Governo e non quale legale rappresentante dell’Ente locale.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha evidenziato che sebbene la domanda non fosse stata proposta nei confronti del Comune, era intervenuto in giudizio e si era difeso contrastando la domanda, assumendo, evidentemente, che la pretesa di parte attrice fosse stata sollevata anche verso l’Ente.
Con riferimento, invece, ai profili sostanziali della vicenda oggetto di giudizio, i giudici di primo e secondo grado avevano evidenziato che lo spettacolo pirotecnico autorizzato dal Comune, fosse da considerare attività pericolosa, svolta in luogo non idoneo, con conseguente condanna di fuochista, Comune e associazione sportiva organizzatrice dell’evento, in solido, al risarcimento del danno, per non aver assolto, in modo diligente e corretto, all’obbligo di prevenzione e di sicurezza delle persone che assistevano allo spettacolo.
La pronuncia in commento si pone nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato, che ha origine con la sentenza a Sezioni Unite 2726 del 14 marzo 1991, secondo la quale nel caso in cui dall'accensione di fuochi d'artificio sia derivata lesione di un diritto soggettivo del privato, la P.A. risponde in solido con il soggetto che ha proceduto con l’accensione dei fuochi.
Con la sentenza numero 7007 del 12 marzo 2019, successivamente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l’articolo 2050 c.c. applicabile al caso del danno da fuochi d’artificio precisando, con riferimento alla prova liberatoria, che debba trattarsi di fattore esterno, ovvero il caso fortuito, che attiene alla modalità di causazione del danno, relativa anche al fatto dello stesso danneggiato, qualora inidoneo allo svolgimento dell’attività al quale è stato preposto.
Nel caso, invece, di manifestazione non autorizzata, quindi “abusiva”, la Cassazione, nel 2022, con la sentenza numero 1180, ha preso in considerazione la fattispecie della responsabilità del Sindaco, quale ufficiale del Governo, e per esso del Ministero dell'Interno, in relazione ai danni subiti da un partecipante alla manifestazione con spettacolo pirotecnico, della quale il primo cittadino era a conoscenza, in forza di una condotta omissiva e colposa.
La questione, come si evince da quanto sopra, è oggetto di dibattito e di ampia discussione; la Corte di Cassazione sembra aver chiarito, con la pronuncia in commento, ulteriormente, il tutto.
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