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Fondazioni (ex IPAB) e loro iscrizione al Runts. Incompetenza del giudice amministrativo – Tar Campania, 2048/24

Un comune ha presentato ricorso amministrativo contro i decreti dirigenziali della Giunta Regionale della Campania di iscrizione di una fondazione ETS nel Runts, adducendo quanto segue:

  1. la Fondazione, nata come opera pia, era stata trasformata in una Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (IPAB) riconosciuta dalla Regione Campania;
  2. con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 207 del 4 maggio 2001, l’I.P.A.B. è stata trasformata in Fondazione di diritto privato;
  3. successivamente, il Consiglio di amministrazione della Fondazione ha deliberato la trasformazione dell’IPAB in Fondazione privata Onlus alla quale veniva successivamente riconosciuta dalla Regione Campania la personalità giuridica di diritto privato;
  4. nel 2013, il Consiglio di amministrazione deliberava autonomamente la modifica dello statuto già approvato dalla regione Campania in precedenza, istituendo nuovi organi sociali (consiglio direttivo, tesoriere) in aggiunta a quelli preesistenti con redistribuzione dei relativi poteri;
  5. nel 2014, la Giunta Regionale della Campania ha disposto il commissariamento della Fondazione, data la scadenza del CDA e, data la mancata nomina nei termini stabiliti dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione;
  6. il Commissario straordinario ha proceduto alla modifica dello statuto, al fine di ripristinare la gestione corrente e di garantire il regolare funzionamento degli ordinari organi della fondazione, prevedendo il potere del Consiglio di amministrazione di deliberare le modifiche allo statuto da sottoporre alle autorità competenti;
  7. nel 2023, il Presidente del Consiglio di amministrazione, ha trasmesso al Sindaco il verbale del consiglio di amministrazione, con cui adeguava lo statuto della Fondazione alle nuove disposizioni del codice del Terzo Settore (d.lgs 117/2017) e si modificava lo statuto anche nella parte relativa alla composizione ed elezione dei componenti del consiglio di amministrazione, senza comunicarla preventivamente al Consiglio comunale.

La Fondazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto, sotto plurimi profili, tra i quali: carenza di interesse, in quanto alcuna lesione può derivare al ricorrente Comune dall’iscrizione della Fondazione nel Runts e per difetto di giurisdizione rispetto ai verbali che hanno apportato modifiche statutarie.

Anche la Regione Campania ha sostenuto la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione regionale, in quanto i controlli sugli atti degli enti che intendono iscriversi al Runts devono essere effettuati dal notaio rogante.

I giudici amministrativi, dopo aver ricostruito la complessa vicenda storico-evolutiva delle ex IPAB, hanno rigettato le doglianze dell’ente locale ricorrente come segue:

  1. con il d. lgs. n. 117/2017 è stata superata l’esigenza dell’approvazione amministrativa anche delle modifiche dello statuto delle fondazioni del Terzo settore, in virtù dell’attribuzione delle funzioni omologatorie al notaio, che ha ricevuto il verbale di deliberazione dell’organo competente (articolo 22, comma 6, CTS, che rinvia ai commi 2 e 3 dello stesso articolo);
  2. l’articolo 90 CTS attribuisce all’Ufficio del RUNTS, relativamente alle fondazioni del Terzo settore, i controlli ed i poteri che il codice civile affida alla competenza dell’autorità governativa;
  3. a tali controlli non è, peraltro, sottoposta la modifica statutaria necessaria a conformare l’attività svolta dalle fondazioni già iscritte nel Registro delle Persone Giuridiche alle previsioni dell’articolo 5 CTS, trattandosi di delibera necessaria per l’ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante, come risulta espressamente affermato anche dall’articolo 17 del D.M. 15 settembre 2020, n. 106 del Ministero del Lavoro, in conformità all’articolo 22 CTS;
  4. ne discende che la loro natura giuridica è indubbiamente privata e sono espressione di formazioni sociali costituzionalmente protette ai sensi dell'articolo 2 Cost., costituendo, infatti, un esempio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'articolo 118 Cost., u.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 19 aprile 2021, n.10244);
  5. l’art. 47 del CTS 47 attribuisce all’Ufficio del Registro la competenza - pubblicistica - di verificare «la sussistenza delle condizioni previste dal presente Codice per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta»;
  6. e stabilisce che, sempre l'ufficio del Registro, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può: a) iscrivere l'ente; b) rifiutare l'iscrizione con provvedimento motivato; c) invitare l'ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione».;
  7. la natura pubblicistica di tali controlli giustifica la previsione dell’ammissibilità del ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro avanti al tribunale amministrativo competente per territorio.

Alla luce di quanto sopra descritto, il Tar ha ribadito che trattandosi di fondazione con personalità giuridica di diritto privato iscritta nel Runts, il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assorbente profilo del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, così come eccepito dalla Fondazione e dal consigliere di amministrazione.

Di particolare interesse sono alcuni passaggi contenuti nella sentenza de qua, segnatamente, quello relativo alla delibera di modifica dello statuto e all’atto di iscrizione della fondazione nel Runts. Avuto riguardo alla delibera, i giudici amministrativi campani hanno evidenziato che, trattandosi di delibera necessaria per l’ottenimento della qualifica di ETS, esclusivamente soggetta al sindacato omologatorio del notaio rogante, “rappresentava senz’altro atto immediatamente efficace e di per sé idoneo a produrre effetti asseritamente lesivi nei confronti del Comune.” In ordine, invece, all’atto di iscrizione, la Sezione ha ritenuto “invero, non è l’atto di iscrizione della Fondazione nel RUNTS ad aver modificato lo Statuto”, in quanto le modifiche risalgono all’atto notarile contenente il verbale del consiglio di amministrazione della Fondazione con il quale è stato deliberato di rielaborare integralmente lo statuto al fine di recepire i requisiti disposti dal d.lgs. n.117 del 2017 per il riconoscimento della qualifica di ETS e per l’iscrizione al RUNTS, nonché di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione.”

In questa prospettiva, la lesione derivante dagli atti amministrativi impugnati ai diritti di partecipazione del Comune deriverebbe immediatamente dal provvedimento dell’ente di natura privatistica, e non da un provvedimento dell’ente pubblico nell’esercizio del proprio potere di controllo. Perciò l'intervento successivo dell'autorità amministrativa non può comportare il trasferimento (e neppure l'ampliamento) della giurisdizione in ordine alla tutela di quelle medesime posizioni di diritto soggettivo che ab origine potevano essere esclusivamente sottoposte al vaglio del Giudice Ordinario.

Da quanto sopra consegue il riconoscimento della piena soggettività giuridica di diritto privato in capo alle fondazioni, condizione che “fa difettare del tutto i presupposti per l'attribuzione della controversia relativa all’intervenuta iscrizione della [fondazione]” alla competenza del giudice amministrativo.

Come in altre occasioni, la sentenza de qua, da un lato, conferma la riconducibilità degli ETS alla disciplina privatistica e, dall’altro, ne colloca l’azione, gli interventi e le attività in un contesto definito da un controllo pubblicistico finalizzato a verificarne il perseguimento di quelle finalità (solidaristiche, civiche e di utilità sociale) espresse nel Codice del Terzo settore.




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