Pubblica amministrazione  -  Redazione P&D  -  18/09/2024

Emissione di note di credito da parte della struttura privata e giurisdizione del G.O. - Cass. Civile Ord. Sez. U n. 24252/2024

"Nel sistema di accreditamento, la natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico, è di tipo sostanzialmente concessorio, atteso che la prima, a seguito del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A., ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico (vedi, Cass. S.U., n. 16336 del 2019, Cass., n. 7019 del 2020, n. 10154 del 2023)

In tale sistema, i rapporti tra il SSN e le strutture private accreditate sono regolati: da una fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla Regione; dai provvedimenti di accreditamento, che la disciplina statale configura come discrezionali e per i quali rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza “LEA” (v., Corte cost., sentenza n. 32 del 2023, che richiama la sentenza n. 36 del 2021); da una fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla Regione ed alle A.S.L., in assenza della quale le Aziende e gli enti del SSN non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate.

Per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, sussiste dunque l’obbligo di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio. Con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l’anno di esercizio; per l’altro, l’Amministrazione assume l’obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSN, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (si v., citata Cass., n. 10154 del 2023, Cass., n. 26362 del 2020).

In ragione del petitum sostanziale, quindi, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, disattendendo sul punto le conclusioni del
Procuratore Generale, pur convenendo sui criteri di riparto indicati nella requisitoria.
In base al petitum sostanziale, secondo i principi affermati da questa Corte, già sopra richiamati, viene in rilievo, nell’ambito del sistema sanitario di accreditamento di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 (assimilabile ad un rapporto concessorio di pubblico servizio), la determinazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati, senza che rientri nel thema decidendum alcun profilo legato all'esercizio, da parte della Pubblica Amministrazione, di poteri autoritativi e discrezionali; in particolare, il giudice ordinario potrà direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito vantato dal privato accreditato, vagliando, appunto, la contestata “appropriatezza” dei ricoveri e dei DRG (v., citata Cass., S.U., n. 31029 del 2019)."




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