-  Mazzotta Valeria  -  21/10/2014

DIVORZIO: BLEFFARE NON CONVIENE - Cass. ord. 21667/2014 - Valeria MAZZOTTA

Attenzione ! In odor di separazione e divorzio, è sconsigliabile porre in essere operazioni economiche mirate a far apparire inferiore un patrimonio. Anche in materia di famiglia il Giudice può far ricorso alle presunzioni: dunque, nel caso in cui l"ex marito, nell"arco di poco tempo, alieni a terzi due appartamenti ed effettui un prelievo di lire 715.000.000, è lecito ritenere che abbia posto in essere una operazione di artefatto impoverimento mirata a non ottemperare ai propri obblighi familiari.

Questa lopinione espressa dalla Cassazione con l'ordinanza 21667 del 14 ottobre 2014.

Non passa quindi la tesi dell"uomo che, impugnando la sentenza di merito che lo aveva condannato a pagare per il figlio un assegno di 600 euro, e per la moglie un assegno divorzile di 150 euro, adduceva di aver impiegato i ricavi delle vendite e il denaro prelevato per far fronte alle proprie esigenze di salute, senza fornirne, tuttavia, la relativa prova.

Ritengono piuttosto i Giudici che sussista tra gli ex coniugi una situazione di disparità economica fondante, per la donna, il diritto all"assegno divorzile: lui percepiva infatti una pensione INPS di E. 1.200,00 mensili ed abitava in un alloggio condotto in affitto ad una cifra, peraltro, "simbolica" (E. 100,00 mensili) ; lei traeva l"unico reddito dai lavori di pulizia con guadagno mensile di circa E. 350,00, ed abitava nella casa ex coniugale di proprietà del marito, che peraltro l'aveva venduta a terzi. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.




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