-  Mazzon Riccardo  -  15/10/2015

DISTANZE PER APERTURA DI VEDUTE: LA RATIO E' DIVERSA RISPETTO ALLE DISTANZE TRA FABBRICATI - Riccardo MAZZON

 la ratio della normativa sulle distanze da osservare nell"apertura delle vedute

differenze con la ratio sottesa alle normative sulle distanze tra fabbricati

igiene, decoro e sicurezza degli abitanti versus salvaguardia del fondo finitimo dalle indiscrezioni

In particolare, merita disamina il confronto tra la ratio sottesa all"apertura delle vedute ma vedi, amplius, il volume "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto)

"tenuto conto della ratio dell'art. 905 c.c., consistente nell'esigenza di salvaguardia della riservatezza del fondo vicino, qualsiasi intervento umano di modifica dello stato dei luoghi che comporti condizioni oggettive stabili per esercitare un comodo affaccio sulla proprietà confinante può dar luogo, in concorso con altre condizioni di legge, alla creazione di una servitù di veduta, a nulla rilevando che il fondo su cui l'intervento è stato realizzato sia sopraelevato rispetto all'altro ovvero che le opere eseguite non siano destinate in via esclusiva all'esercizio della veduta, laddove comunque le stesse, per ubicazione, consistenza e struttura, in luogo di una vista precaria e fugace, consentano il comodo affaccio, permettendo ad una persona di media costituzione fisica la sosta e l'osservazione, in modo normale ed in condizioni di assoluta sicurezza, verso la proprietà sottostante" Cass. 28.7.05, n. 15885, GC, 2006, 7-8 1551;

e quella, certo diversa, che sorregge la normativa sulle distanze tra costruzioni tout court:

"incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, a fronte di una iniziale domanda di demolizione o di arretramento di un terrapieno fino al limite delle distanze legali, condanna il convenuto all'arretramento dello stesso fino ad una distanza di m. 1,5, ritenendo che, a seguito della modificazione dei luoghi, si sia creata una veduta diretta sul fondo di parte attrice, e ciò per la diversità dei presupposti, della "ratio" e del contenuto delle due azioni, l'una disciplinata dalle norme sulle distanze tra costruzioni e altra da quelle concernenti l'apertura di vedute sul fondo del vicino. Con le prime, infatti, il legislatore ha inteso evitare il formarsi di intercapedini tra fabbricati, potenzialmente dannose per l'igiene, il decoro e la sicurezza degli abitanti, mentre con le altre ha inteso tutelare il proprietario del bene dall'indiscrezione del vicino, impedendo a quest'ultimo di aprire vedute a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo che consentano di affacciarsi e di guardare nella proprietà del primo" Cass. 18.4.01, n. 5698, GCM, 2001, 818.

In effetti,

"la disposizione normativa di cui all'art. 873 c.c. in tema di distanze tra fabbricati, diretta a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, e tale da consentire anche una più rigorosa valutazione in sede locale, non ha alcuna correlazione con la norma di cui all'art. 905 c.c. relativa alla distanza delle vedute, volta a salvaguardare il fondo finitimo dalle indiscrezioni attuabili mediante la realizzazione e l'uso di un'"opera obbiettivamente destinata a tale scopo", con la conseguenza che, ove la maggior distanza tra costruzioni imposta dai regolamenti locali non sia riferita, specificamente, anche al confine, ma risulti sancita in via assoluta, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata, in via esclusiva, dalla norma di cui al citato art. 905, ossia in misura di un metro e mezzo. (Principio affermato in relazione ad una fattispecie in cui, nell'immobile originariamente edificato a distanza di tre metri dalla costruzione finitima, nel rispetto della norma codicistica e prima della sopravvenienza di un regolamento locale che ampliava a dieci metri la distanza minima tra fabbricati, era stata aperta, successivamente all'intervento del detto regolamento, una veduta a distanza di un metro e mezzo dal confine. La Corte ha rilevato che, nel caso di specie, e differentemente dalle ipotesi di una finestra aperta in sopraelevazioni del fabbricato anch'esse successive al regolamento locale - per le quali andava, invece, rispettata la maggiore distanza imposta dalla normativa speciale - ovvero di vedute illegittimamente aperte in una costruzione edificata senza il rispetto delle distanze tra costruzioni stabilite dal codice civile o dai regolamenti, la veduta, aperta in un muro costruito nel rispetto delle distanza di cui all'art. 873 c.c. prima dell'intervento del regolamento edilizio comunale impositivo di una maggiore distanza, risultava legittimamente realizzata, ancorché l'apertura fosse successiva al detto regolamento)" Cass. 5.6.98, n. 5518, GCM, 1998, 1220.

Costante nel tempo e copiosa la giurisprudenza sul punto,

"la differenza dell'art. 873 c.c. che è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose ed a tutelare gli interessi generali dell'igiene, decoro e sicurezza degli abitanti, consentendo agli enti locali di stabilire distanze maggiori, secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi, l'art. 905 c.c., che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dall'apertura di vedute degli edifici vicini ed a tutelare interessi esclusivamente privati" (Cass. 17.5.97, n. 4401, GBLT, 1997, 4283),

"l'art. 873 c.c., prescrivendo la distanza per le costruzioni, è inteso ad evitare la formazione di intercapedini dannose e a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati; esso consente agli enti locali di stabilire distanze maggiori secondo una valutazione particolare degli interessi collettivi. Per contro, l'art. 905 c.c., che stabilisce le distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi, è diretto a salvaguardare i fondi dalle indiscrezioni dipendenti dalla apertura di vedute negli edifici vicini e a tutelare interessi esclusivamente privati. Pertanto dalla esistenza di una norma regolamentare, la quale stabilisca una distanza fra le costruzioni maggiore di quella prevista dall'art. 873 c.c., non deriva che la distanza minima per l'apertura di vedute e balconi debba ritenersi stabilita nella metà di quella anzidetta, anziché in quella di un metro e mezzo posta dall'art. 905 c.c" Cass. 5.8.87, n. 673, DGA, 1988, 415,

vuoi con finalità interpretative dei regolamenti locali,

"la norma di cui all'art. 873 c.c. relativa alle distanze tra fabbricati, in quanto intesa a tutelare interessi generali di igiene, decoro e sicurezza degli abitati, tale da consentire una valutazione più rigorosa in sede locale, non si pone in correlazione con la norma di cui all'art. 905 c.c. sulla distanza delle vedute dal confine, volta solo a salvaguardare il fondo vicino dalle indiscrezioni che possono essere attuate mediante l'uso di un'opera obiettivamente destinata a tale scopo, sicché, ove la maggior distanza delle costruzioni non sia dai regolamenti locali riferita specificamente al confine, bensì imposta in assoluto, indipendentemente dalla dislocazione delle costruzioni nei rispettivi fondi, la distanza delle vedute dal confine deve intendersi regolata esclusivamente dalla norma dell'art. 905 c.c., ossia in misura pari ad un metro e mezzo" Cass. 27.1.88, n. 741, GCM, 1988, fasc. 1; DGA, 1988, 415,

vuoi per evidenziare la diversità del meccanismo di attuazione:

"l'acquisto per convenzione o per usucapione del diritto di tenere la propria costruzione a distanza inferiore a quella legale da quella esistente nel fondo del vicino, non fa sorgere di per se il diritto di aprire una veduta sul muro di detta costruzione prospiciente il fondo del vicino, se tra il muro ed il confine vi sia una distanza minore di quella di cui all'art. 905 c.c. (distanza minore di un metro e mezzo), vista la diversità degli interessi tutelati e del meccanismo di attuazione di tale norma rispetto a quella dell'art. 873 c.c." Cass. 5.10.82, n. 5117, GI, 1983, I, 1, 932, RGE, 1983, I, 176.

 




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