La Cassazione, sezione civile terza, pres. Scoditti, rel. Pellecchia, con la sentenza n° 11654, pubblicata oggi, 11 aprile, spiega bene, riprendendo proprio precedente (sent. 10 giugno 2016, n° 11892, pres. Berutti, rel. Frasca), che << l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni … atteso che la valutazione tanto della idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa all’ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria >>.
La fattispecie pratica:
- i beni immobili del debitore erano già (prima dell’assunzione dell’obbligo inadempiuto) tutti ipotecati
- il creditore ottiene titolo esecutivo
- il debitore, poi, costituisce/istituisce fondo patrimoniale
- quivi “conferisce” un immobile (già come detto “coperto” da ipoteca)
- non vi sono/non si rinvengono altri beni utilmente aggredibili
La lite (come nel processo trasposta):
- domanda il creditore sentenza di revoca del fondo patrimoniale (recte: del relativo specifico vincolo come trascritto nel p. reg. imm.re) da annotarsi (anche) agli atti dello stato civile (a margine dell’atto di matrimonio)
- eccepisce il debitore che difetta/difetterebbe il presupposto dell’eventus damni, ovvero dell’interesse ad agire, atteso che il peso ipotecario gravante sul dato immobile è tale da impedire la soddisfazione in executivis di ogni altro postergato credito
Il Giudice (con doppia/tripla conforme) revoca!
<< La presenza di ipoteche … non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario… posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ….>>
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