il duplice controllo dell"attività edilizia nelle zone sismiche.
la mancanza di destinazione o di utilità economica di un fabbricato non esonera dall'osservanza degli spazi di isolamento nelle zone sismiche
applicabilità della normativa antisismica in deroga a quella prevista dal codice civile: la deroga agli articoli 874, 876 e 884 del codice civile
Nelle zone sismiche, l"attività edilizia è soggetta a duplice controllo:
"nelle zone sismiche l'attività edilizia è soggetta ad un duplice controllo: quello del genio civile, attinente alle garanzie necessarie di resistenza delle costruzioni alle scosse telluriche e quello dell'autorità comunale per l'osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Anche le disposizioni riguardanti la distanza delle costruzioni dalle strade all'interno dei centri abitati attengono a materia di competenza dei comuni, sicché l'autorizzazione del genio civile non impedisce al comune l'autonomo esercizio, in sede di rilascio di licenza edilizia, del controllo della conformità dell'erigenda costruzione alle prescrizioni normative in detta materia" Cons. St., sez. V, 9.2.79, n. 59, FA, 1979, I, 59.
La mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto (nella specie, rudere di un fabbricato) non esonera dall'osservanza, rispetto ad esso, delle distanze legali delle costruzioni e degli spazi di isolamento tra le stesse nelle zone sismiche:
"la mancanza di destinazione o di utilità economica di un manufatto (nella specie, rudere di un fabbricato) non esonera dall'osservanza, rispetto ad esso, delle distanze legali delle costruzioni e degli spazi di isolamento tra le stesse nelle zone sismiche" Cass. 23.2.78, n. 908, CS, 1978, II, 741.
Il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha la facoltà (cfr., amplius, i capitoli dodicesimo (per gli articoli 874 e 876 c.c.) e quindicesimo (per l"articolo 884 c.c.) del volume: "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto), rispettivamente, di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio:
"nelle zone soggette alla l. 25 novembre 1962 n. 1684 (cosiddetta legge sismica) non possono trovare applicazione le disposizioni dell'art. 884 c.c. che consentono al comproprietario del muro comune di immettervi travi, nonché di attraversare il muro "con chiavi e catene di rinforzo", trattandosi di disciplina inoperante nelle zone sismiche per la prevalenza della relativa specifica legislazione" Cass. 13.1.83, n. 252, GCM, 1983, 1
In caso di difforme normativa antisismica, questa però prevale sulle predette disposizioni (Nell'esempio che segue, alla stregua dei principi sopraenunciati, la Suprema Corte ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva ritenuto legittima la costruzione che, in aderenza al piano seminterrato, e per i piani superiori si poneva a distanza inferiore rispetto a quella prevista tra fabbricati dalla legge c.d. sismica):
"nelle zone in cui vige la normativa cosiddetta antisismica - contenuta nella l. 25 novembre 1962 n. 1684, - non sono applicabili le disposizioni di cui agli art. 874, 876, 884 c.c., secondo le quali il proprietario del fondo contiguo al muro altrui ha facoltà rispettivamente di chiederne la comunione forzosa, di innestarvi il proprio muro, di costruirvi il proprio edificio in appoggio, perché è invece necessario che ogni costruzione contigua costituisca un organismo a sè stante, mediante l'adozione di giunti o altri opportuni accorgimenti idonei a consentire la libera ed indipendente oscillazione degli edifici. Peraltro, nel caso in cui l'area intermedia tra due edifici non sia, fino ad una certa altezza, libera da costruzioni, trova applicazione l'art. 6, comma 4, l. 25 novembre 1962 n. 1684, atteso che, sebbene tale norma ponga la previsione di intervalli di isolamento liberi da costruzioni, in detta previsione debbono comprendersi anche gli intervalli tra parti sopraelevate di edifici, sia in base all'interpretazione logica della norma (che non contiene eccezioni o limitazioni specifiche), sia, soprattutto, in base alla "ratio" della stessa, volta a scongiurare il pericolo di danno alle persone in caso di crolli di fabbricati per terremoto, pericolo ugualmente sussistente negli intervalli di costruzioni che si sviluppano verso l'alto, anche se gli intervalli medesimi non abbiano inizio dal suolo" (Cass. 25.2.02, n. 2731, GCM, 2002, 302; GC 2003, I, 510 – conforme: Cass. 21.11.00, n. 15005,GCM, 2000, 2389; GBLT, 2001, 180 - Cass. 16.2.06, n. 3425, GCM, 2006, 2; RGE, 2006, 6, 1233).