Di recente la Corte di Cassazione ha occasione di tornare sull’argomento del risarcimento integrale del danno subito dal lavoratore a seguito di infortunio sul lavoro. Il caso giunge alla Suprema Corte dopo che il Tribunale di Brescia accoglieva solo in modo parziale la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzato da un lavoratore che rimaneva gravemente danneggiato dallo schiacciamento della mano e dell’avambraccio durante le pulizie di una macchina di stampa con i rulli in movimento, per approdare quindi alla Corte d’Appello di Brescia che pur modificando, parzialmente, la sentenza di I grado riconosceva il danno morale ma non il danno da perdita di chances e da perdita della capacità lavorativa specifica. La Cassazione ha quindi l’occasione di ricordare che già dal 2003, anche grazie ad un pronunciamento della Corte Costituzionale, è pacifico che il danno morale vada risarcito anche se il fatto illecito non costituisca reato, come un tempo invece di sosteneva, poiché il rinvio ai casi previsti dalla legge comprende anche le previsioni della carta costituzionale quali l’ingiusta lesione degli interessi della persona pur non aventi natura economica. Per la Corte non è più d’ostacolo alla risarcibilità del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 e 185 c.p. nemmeno il mancato positivo accertamento della colpa del responsabile del danno se, come accade in caso di presunzione di corresponsabilità per danni da sinistro stradale, questa debba ritenersi provata sulla base di una presunzione. Per conseguenza anche in tutti i casi di inadempimento contrattuale, quand’anche risultante dall’impossibilità per il responsabile di dimostrare di non aver potuto adempiere diligentemente il contratto non per colpa propria, discende la possibilità di chiedere il risarcimento del danno morale così come, secondo la Corte, va risarcito il danno da perdita di chances che consiste in un particolare danno di tipo patrimoniale legato alla perdita di utilità non ancora entrate nel patrimonio del soggetto danneggiato e che, peraltro, non è detto vi debbano certamente rientrare costituendo, queste ultime, delle mere opportunità. Viene tutelata quindi la semplice possibilità, speranza di conseguire un determinato risultato suscettibile di una valutazione patrimoniale e pertanto facente parte del patrimonio dell’individuo che subisce il danno. Anche questa pronuncia sancisce un ulteriore passo in avanti nell’integrale tutela della persona nelle occasioni nella quale subisca danno per responsabilità altrui.