Specialista medico legale
24 luglio 2024
…..…nell’astrazione* tecnica del Barème medico legale
Il concetto di “ macro danno alla Persona “ dovrebbe riguardare situazioni menomative che determinano realmente un oggettivo stravolgimento della qualità della vita del danneggiato fino a condizionarne le prospettive esistenziali
Si tratta quindi di entità menomative rilevanti , che coinvolgono in maniera sostanziale una o più funzionalità ( fisiche o psichiche ) dell’uomo determinando un significativo disvalore “ biologico “ e quindi una grave ricaduta negativa sia sugli atti della vita quotidiana , sia nell’ambito relazionale, sia sulla percezione di una modifica peggiorativa della propria identità personale .
Effetti che si traducono, soggettivamente , in una proporzionale “ sofferenza interiore “ da parte del danneggiato costretto a convivere con una oggettiva riduzione SIA “quantitativa” sia “ qualitativa “ della propria validità ed integrità personale ( elementi costituitivi – quest’ultimi- del principio tecnico della “sofferenza menomazione correlata )
Le procedure liquidative di tali “macro danni “ , inseriti nel contesto di un qualsiasi sistema “ tabellare “ si basano , tuttavia , su di un anomalo assioma giuridico ( purtroppo mai sconfessato dalla Medicina Legale ), secondo il quale ..” più cresce il grado di invalidità permanente biologica .. più aumenta la sofferenza del danneggiato ….”
Tutto nasce da un equivoco di fondo (apparentemente tralasciato nella discussione tecnica medico legale relativa alle prospettive di elaborazione di un Barème Nazionale delle invalidità da 10 a 100% ) per il quale il termine di “ macro danno “ continua ad essere equiparato a quello di “ macro invalidità “, da cui ne deriva la futura elaborazione di un Bareme Nazionale che – ove non si apportino contestualmente sostanziali parametri di riequilibrio- continuerà a condizionare la liquidazione del danno alla Persona senza rispettare una adeguata logica “equitativa “
Se le criticità valutative “ medico legale” derivanti dall’applicazione del Barème , nel contesto di qualsiasi sistema di Liquidazione Tabellare , appaiono di fatto marginali nei casi di Responsabilità Sanitaria , ove in genere la valutazione della invalidità permanente afferisce a singola condizione menomative ( in forma autonoma o incrementativa ) , così non appare nei casi lesioni in ambito di RC auto ove l’esito invalidante deriva quasi sempre da lesività plurima che determinano condizioni menomative non sempre “ concorrenti “ tra loro, pur concretizzando percentuali danno biologico che possono essere definite quantitativamente “ macro invalidità “ ma che di fatto, spesso , sono costituite da modeste menomazioni ( anche da plurime micro permanenti ) che -pur calcolate con criterio riduzionistico- possono talora determinare “ percentuali “ di invalidità quantitativamente significative , cui non corrisponde una correlata ed automatica ricaduta sulla complessiva qualita’ di vita del danneggiato, rispetto ad analoghe percentuali di danno rappresentate da una condizione menomativa “unica”
Per avere una chiara distinzione tra “ macro invalidità e macro danno “ vi è quindi la necessita di un “ parametro “ qualitativo ( la sofferenza menomazione correlata ) che consente di riequilibrare la posta risarcitoria , secondo criterio di adeguatezza liquidativa ( cioe’ di equita’ risarcitoria ) , evitando possibili sperequazioni
Il parametro “ qualitativo “ rappresenterebbe dunque la “componente esistenziale del danno biologico “ e consentirebbe contestualmente – in un sistema tabellare di Liquidazione – una più adeguata definizione risarcitoria anche della “ componente soggettiva di sofferenza interiore “ ( cioè del danno morale ) non più calcolata “ a peso “ , cioe’ seguendo il solo incremento della Invalidita’ Permanete Biologica) , ma anche l’‘effettiva condizione di “ sofferenza “ del danneggiato in relazione al “Vissuto della lesione “ ed alla “ Convivenza “ con gli esiti della stessa : Principi costitutivi del concetto medico legale di “ Sofferenza correlata “ , che rimane distinta dal concetto di personalizzazione
La discussione tra medico legale e giurista deve rimanere dunque aperta, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze al fine di consentire l’elaborazione di una TUN maggiormente aderente alle attuali prospettive “tecniche” di valutazione del danno alla Persona e nell’ottica di una liquidazione del danno alla Persona più consona e proporzionale alle differenti realtà lesive e menomative accertate in sede Medico legale e quindi meno “ standardizzata “ e più alineata a logiche “equitative “ del risarcimento : con un sistema sostanzialmente finalizzato ad una più agevole conciliazione extra giudiziaria del danno non patrimoniale
*Procedimento tendente a sostituire con una formula o con simboli la concreta molteplicità del reale