Danni  -  Redazione P&D  -  01/11/2024

Qual è il  valore risarcitorio del parametro “Inabilita’ temporanea”  e di quello di “ Invalidita’ Permanente “..? - Enrico Pedoja

Medico legale 

L’inabilità temporanea si rapporta  al periodo di evoluzione clinica  di una lesione che prevede un inizio ( evento traumatico e relativa manifestazione clinica della lesione  ) una fase di progressione clinica ( migliorativa o peggiorativa della funzione lesa)  e una fase di stabilizzazione che sfocia , ove non si realizzi la cessazione delle funzioni vitali del danneggiato, in una condizione di “menomazione “  , cioè di “modificazione peggiorativastabilizzata” della preesistente qualita’ dei vita  ,  inquadrabile nei presupposti tecnici di Invalidita’ permanente e di  “ sofferenza menomazione correlata” 

La logica liquidativa prevede necessariamente due distinte modalita’ risarcitorie :

  1. per l’inabilita’ temporanea si utilizza un parametro “variabile”  che si rapporta esclusivamente alle  fasi di “recupero della   funzionalita’  persa a seguito dell’iniziale lesione , indipendentemente dall’ eta’ , dal sesso e  dallo stato anteriore del danneggiato 

Le  Tabelle di liquidazione di, attuale e prevalente utilizzo ( quelle del  Tribunale di Milano ) consentono  altresi’ di rapportare il danno anche alla componente “ sofferenza lesione correlata “ , che favorisce  la scelta , più adeguata,  del parametro monetario di riferimento cui ancorare i successivi periodi di “recupero funzionale”  , cioè quello relativo  alla inabilità temporanea assoluta 

  1. IL parametro della Invalidita’ permanente rappresenta il “ presupposto  base” di qualsiasi Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale cui si ancorano e si modulano le varie ricadute - comuni o peculiari- di natura” esistenziale “ ed il danno “ morale “

Un Parametro che – inquadrato in un sistema Tabellare - deve necessariamente tener delle variabili “ qualitative “ della menomazione accertata, delle variabili “ personali “ del danneggiato in rapporto al suo “stato anteriore “ e dell’ età dello stesso

Esistono ,tuttavia alcuni casi in cui il concetto di “ evoluzione clinica “ ( necessario a inquadrare ,  ai fini risarcitori,  il periodo di Inabilita’ temporanea) risulta difficilmente definibile

Sono situazioni in cui la “ causa” biologica della lesione non consente di evidenziare oggettive fasi di “evoluzione  clinica, che si mantiene invariata anche per periodi molto prolungati( anni ) 

  Ciò che appare dunque  , dopo una prima fase di stabilizzazione , porterebbe a definire il quadro clinico obiettivato come “ menomazione “ mancando una oggettiva  fase evolutiva clinica di malattia : Parametro suscettibile ,quindi, di autonoma quantificazione , qualificazione e parametrazione risarcitoria di “danno non patrimoniale “ in un contesto “Tabellare “ che prevede tutte le variabili del caso  ( eta’, stato anteriore, personalizzazione ecc..) , nonchè le eventuali  correlate poste di interesse “patrimoniale “ 

 Se in epoca successiva all’iniziale stabilizzazione clinica della malattia   subentrassero modificazioni ( peggiorative o migliorative ) del quadro clinico , la valutazione dei “ postumi “ ( ed il relativo risarcimento )  potrebbero   essere comunque modificati

Esempi possono essere certe patologie  neoplastiche , certe forme infettive cronicizzate , dove l’evoluzione può procedere a “ step” con lunghe fasi di stabilizzazione clinica e relativa ricaduta “stabilizzata” sulla qualita’ di vita del danneggiato, che necessariamente dovrebbero  prevedere differente logica liquidativa rispetto ai parametri previsti per la liquidazione della Inabilita’ temporanea 

La discussione è aperta 




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