Responsabilità civile  -  Paolo Cendon  -  06/02/2022

Covid virus, famiglia, responsabilità

Due in linea di massima, negli ambiti a impianto negoziale, gli ordini dei problemi che attendono al varco l’interprete:

    (a) il primo è quello in cui le questioni della positività rispetto al corona virus - o i passaggi della somministrazione del vaccino - attengono al   momento stesso di costituzione del rapporto: e si tratterà di vedere qui se il vulnus indotto dal fattore in esame sia tale, o meno, da condurre ad esiti di invalidazione negoziale; 

   (b) il secondo - rilevante soprattutto nei contratti a prestazioni corrispettive, con particolare riguardo ai rapporti di durata - è quello riferito ai casi in cui i passaggi della malattia o del vaccino intervengano in una fase successiva a quella genetica: e occorrerà stabilire qui se le disarmonie sopravvenute siano tali da comportare scioglimento formali, rivisitazioni, aggiustamenti dell’accordo.

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   Cosi in particolare nel campo della famiglia

   Un fidanzato è positivo al corona virus, sa di esserlo, non dice nulla alla fidanzata. Stessa comportamento da parte di un nubendo il giorno delle nozze. Difficile non chiedersi se la rottura del fidanzamento non sarebbe giustificata in ipotesi del genere, se il matrimonio stesso non potrebbe essere invalidato.

Meno pacifica tale conclusione - non da escludere comunque, dipenderà dalle circostanze - in caso di errore spontaneo, circa la condizione di positività del partner, non accompagnato da malafede di quest’ultimo.

  Legittimo domandarsi poi se la vittima, nei casi di vera e propria frode, accanto alle difese di tipo negoziale, non beneficerà tendenzialmente di una tutela risarcitoria, per le quote di danni che l’esercizio vittorioso del primo rimedio non fosse in grado cancellare.

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  Condotte simili – passando   al secondo ordine di problemi – saranno rilevanti, mutatis mutandis, sul terreno dei rapporti fra marito e moglie, e sul piano delle relazioni fra genitori e figli.

    Un coniuge il quale non assuma alcuna precauzione sanitaria, fuori e in casa, che taccia il fatto di essere positivo, che rifiuti di vaccinarsi, che finga di essersi vaccinato, che obblighi magari il partner o la prole a non vaccinarsi: orbene, un soggetto del genere calpesta palesemente, così facendo, i doveri di assistenza ex artt. 143 e 147 c.c., e si esporrà per ciò stesso a possibili addebiti della separazione, nonché a sanzioni sul terreno della responsabilità genitoriale.

 Oltre ai profili risarcitori già accennati.

  Si potrebbe continuare, sempre nell’ambito del primo libro del c.c., con gli esempi: indicazioni relative al divorzio, decisioni riguardanti il campo degli affidi e delle adozioni, nomine ad amministratore di sostegno, a tutore o curatore.

 




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