-  Comand Carol  -  10/10/2016

Corte di Giustizia: ingresso della Romania in UE e retroattività della legge penale più favorevole - C-218/15 - Carol Comand

L"adesione di uno Stato all"Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

Con la questione sottoposta alla Corte, il giudice italiano del rinvio ha chiesto se l'art. 6 TUE e 49 della Carta debbano essere interpretati nel senso che l'adesione di uno Stato all'Unione non osti a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato.

Nell'art. 49 della Carta si stabilisce, fra l'altro, che "non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima."

Premesso che il tempo in cui è stato commesso il delitto non osta all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 49 della Carta - par. 25 e 26 -, si è ravvisato che l"applicazione della legge penale più favorevole comporti necessariamente una successione di leggi nel tempo e poggi sulla constatazione che il legislatore "ha cambiato parere o in merito alla qualificazione penale dei fatti o in merito alla pena da applicare a un"infrazione."

Lo stesso giudice del rinvio, nel sottoporre la questione aveva menzionato la giurisprudenza della Corte di Cassazione nella quale si stabiliva che le norme che avevano modificato lo status dei rumeni, facendoli diventare cittadini dell'Unione Europea non potevano considerarsi integratrici della norma penale né potevano operare retroattivamente - Cass. Pen. SSUU, n. 2451/07 -.

In pronunce successive - Cass. pen., sez. I, n. 39547/14 -, si chiariva ulteriormente che potesse parlarsi di abolitio criminis quando fosse mutato il giudizio di disvalore astratto da parte del legislatore "nel senso che, a seguito di una modifica normativa, il fatto, che prima poteva considerarsi reato da una data fattispecie incriminatrice, non riveste più carattere di illecito penale".

Inoltre, nel caso di mutazione di norma extra-penale, si sarebbe potuto parlare di "successione di leggi penali" ai sensi dell'art. 2 c.p., se ed in quanto tale norma fosse richiamata dal precetto concludendo che non fosse ravvisabile una successione di leggi penali in quanto l'adesione della Romania all'UE non aveva toccato le single norme incriminatrici, "nè la definizione di straniero racchiusa nell'art. 1 della sola norma incriminatrice del precetto penale".

Il medesimo giudice del rinvio, rilevava d'altra parte che vi era stato chi, presso la Corte, aveva sostenuto la tesi opposta.

La conclusione della Corte di Giustizia adita, non si è però rivelata contrastante rispetto a quanto stabilitò dalla Corte di Cassazione:

"Orbene, come è stato indicato al punto 28 della presente sentenza, la normativa penale in causa nel procedimento principale, segnatamente l"articolo 12, commi 3 e 3bis, del decreto legislativo n.286/1998, punisce il favoreggiamento dell"immigrazione clandestina in Italia con la reclusione, conformemente all"articolo 3 della direttiva 2002/90 ed all"articolo 1 della decisione quadro 2002/946, a termini dei quali un"infrazione di questo tipo dev"essere passibile di una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Gli elementi costitutivi del reato di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina sono dunque rimasti invariati nell"ordinamento giuridico italiano, non avendo l"adesione della Romania all"Unione prodotto effetti sulla qualificazione di tale infrazione.

Come l"avvocato generale ha rilevato ai paragrafi 26 e 27 delle sue conclusioni, nessuna disposizione della direttiva 2002/90 né di alcun altro testo normativo dell"Unione consente di ritenere che l"acquisizione della cittadinanza dell"Unione debba comportare il venir meno dell"infrazione commessa da imputati, come quelli nel procedimento principale, che erano dediti al traffico di manodopera. Statuire in senso contrario equivarrebbe ad incoraggiare detto traffico non appena uno Stato abbia avviato il processo di adesione all"Unione, poiché i trafficanti avrebbero la garanzia di beneficiare successivamente dell"immunità. Lo scopo raggiunto sarebbe, quindi, contrario a quello perseguito dal legislatore dell"Unione.

Peraltro, la Corte ha reiteratamente dichiarato che le disposizioni relative alla cittadinanza dell"Unione sono applicabili sin dal momento della loro entrata in vigore e che, pertanto, occorre ritenere che esse devono trovare applicazione con riferimento agli effetti presenti di situazioni sorte anteriormente (sentenze dell"11 luglio 2002, D"Hoop, C-224/98, EU:C:2002:432, punto 25, nonché del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C-424/10 e C-425/10, EU:C:2011:866, punto 58).

Risulta inequivocabilmente dall"ordinanza di rinvio che il reato contestato agli imputati nel procedimento principale è stato commesso negli anni 2004 e 2005.

Ebbene, come rilevato dall"avvocato generale ai paragrafi 36 e 37 delle sue conclusioni, la modalità di realizzazione dell"elemento materiale di tale infrazione impone di classificare quest"ultima nella categoria dei reati istantanei. Infatti, il favoreggiamento dell"ingresso risulta materialmente realizzato quando il cittadino di un paese terzo attraversa la frontiera esterna dell"Unione, e il favoreggiamento del soggiorno quando gli sono consegnati i documenti, ottenuti fraudolentemente, che gli consentono di simulare la sussistenza del diritto a beneficiare dei vantaggi connessi alla cittadinanza dell"Unione o allo status di lavoratore straniero in situazione regolare.

L"infrazione contestata agli imputati nel procedimento principale era pertanto integralmente e definitivamente realizzata prima dell"adesione della Romania all"Unione, il 1°gennaio 2007, e, a fortiori, prima dell"abolizione, il 1°gennaio 2014, delle ultime restrizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori cittadini di detto Stato.

Ne consegue che, nel caso di specie, la suddetta infrazione non costituisce una situazione sorta prima dell"adesione della Romania all"Unione che non abbia prodotto tutti i suoi effetti prima di tale adesione (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2014, X, C-318/13, EU:C:2014:2133, punti 22 e 23).

Pertanto, in considerazione di tutto quanto precede, alle questioni pregiudiziali occorre rispondere che l"articolo 6 TUE e l"articolo 49 della Carta devono essere interpretati nel senso che l"adesione di uno Stato all"Unione non osta a che un altro Stato membro possa infliggere una sanzione penale a coloro che, prima di tale adesione, abbiano commesso il reato di favoreggiamento dell"immigrazione clandestina di cittadini del primo Stato".




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