La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata in relazione al risarcimento del danno conseguente a caduta, per distrazione, da una scala facente parte di un edificio privato, affermando il principio secondo il quale deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta da chi sia caduto da una scala, qualora emerga che quest’ultima non possa ritenersi intrinsecamente pericolosa e che il danneggiato avrebbe potuto scendere senza rischi osservando le dovute cautele; per cui la caduta era da imputare ad una condotta disattenta del danneggiato.
La sentenza trae origine dalla citazione innanzi al Tribunale di Spoleto dei proprietari del locale, al fine di sentire condannare i convenuti al risarcimento dei danni , ai sensi degli articoli 2043 e 2051 c.c., subito a causa della caduta da una scala sita all'esterno del locale di proprietà dei convenuti medesimi, scivolosa a causa della pioggia e della mancanza di strisce antisdrucciolo e del corrimano.
I convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda di parte attrice ed evocavano in giudizio la UnipolSai s.p.a., in qualità di assicuratore, ai fini della manleva dalle pretese avversarie.
Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che dalla prova testimoniale espletata era stata dimostrato il fatto della caduta, ma ne era rimasta incerta la dinamica.
La decisione veniva impugnata dall'attrice e la Corte d'appello di Perugia,ammetteva c.t.u. per la quantificazione del danno.
Tuttavia, con sentenza del 25 giugno 2021, la Corte d’Appello, confermava la sentenza del Tribunale di primo grado.
La Suprema Corte di Cassazione, alla quale l’attrice si rivolgeva, rilevava, anzitutto, che l’onere della prova spettasse al danneggiato, sia in relazione al fatto dannoso ed al nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, qualora la cosa sia inerte, nonché priva di intrinseca pericolosità e lo stato dei luoghi presenti un’oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, per non dire inevitabile, il verificarsi del danno, sia all’aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, considerato che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato.
Inoltre, i giudici affermavano che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, rilevi diversamente a seconda di quanto incida il nesso causale sull’evento dannoso, in forza dell’articolo 1227 c.c., richiedendo una valutazione che faccia riferimento, tra l’altro, al dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione.
Dunque, l’efficienza causale della condotta imprudente o colposa del danneggiato può arrivare ad interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile, secondo un criterio probabilistico di regolarità causale e di efficienza eziologica esclusiva nella produzione del sinistro.
Sulla base di tale premesse generali, conformi ai precedenti della Suprema Corte in tema di responsabilità da cose in custodia, la Cassazione conferma la sentenza della Corte di Appello di Perugia, considerato che in fase istruttoria era emerso che la scala fosse composta di tre gradini, che fosse bagnata a causa della pioggia, che i gradini stessi avessero dimensioni regolari e, infine, che fossero presenti il corrimano le strisce antisdrucciolo (1)
Inoltre, la scala non era sporca né consumata e i gradini erano in buono stato, quindi, non intrinsecamente pericolosi, come v invece affermato da parte attrice, cosicchè la caduta era da imputare, in via esclusiva, alla condotta della danneggiata e alla sua distrazione, circostanza idonea ad interrompere il nesso causale tra condotta ed evento.
Ad avviso dello scrivente la sentenza è condivisibile nella sua motivazione e nelle conclusioni giunte, in quanto pienamente conforme ai principi in materia di responsabilità civile da cose in custodia
(1) Di recente, in giurisprudenza, i principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza in commento erano stati affermati da Cass. 29 gennaio 2019 n. 2345 e da Cass, 3 aprile 2019 n. 9315, entrambe reperibili in banca dati One legale.
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