Diritto assicurativo
Rimborso al lavoratore dipendente vittima di un sinistro
Azione diretta del datore di lavoro nei confronti dell'assicuratore
Si prende in esame una recente sentenza del Giudice di Pace di Palermo pronunciata il 16/12/2014 dal dott. Vitale che gentilmente ci fornisce interessante materiale.
Il fatto, in breve: con atto introduttivo del 01.07.2013, la società attrice citava in giudizio i prefati convenuti al fine di ottenere la loro condanna solidale al rimborso di quanto versato (€ 2.248,06) al suo lavoratore dipendente, sig. CAIO Filippo, vittima, in data 02.03.2012, di un sinistro stradale.
L"incidente – verificatosi a seguito di investimento del pedone CAIO Filippo da parte del sig. TIZIO Giovanni, conducente del mezzo Tg. XXXX, assicurato con la BETA – non risultava oggetto di contestazione da parte di quest"ultima che, costituendosi in giudizio, rilevava in ordine al quantum debeatur l"esclusione degli oneri aziendali differiti e del T.f.r., in quanto non causalmente riconducibili all"evento dannoso.
Orbene, in subiecta materia la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che nel caso in cui un dipendente sia vittima e non responsabile di un sinistro, gli enti previdenziali (Inps e Inail) garantiscono una quota della retribuzione, per poi rivalersi sull"assicurazione del responsabile dell"evento dannoso.
Allo stesso tempo, restano a carico del datore di lavoro, in base alla normativa speciale ed alla contrattazione collettiva, i costi che maturano per il dipendente (retribuzione, contributi, ferie, 13a, 14a, T.f.r., gratifiche, indennità di malattia, ecc.) durante tutto il periodo in cui quest"ultimo resta assente dal luogo di lavoro a causa delle lesioni riportate nell"incidente, pur non avendo alcuna responsabilità, subendo pertanto un danno ingiusto.
In questi casi è riconosciuta (per tutte Cass. Civ., Sez. Un., 12.11.1988 n. 6132) la risarcibilità del danno patrimoniale patito dal datore di lavoro "per la mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative del proprio dipendente", la quale integra un ingiusto pregiudizio a prescindere dalla sostituibilità o meno dello stesso.
Tale pregiudizio, in difetto di prova diversa, è liquidabile sulla base dell"ammontare delle retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente pagati durante il periodo di assenza dell"infortunato, atteso che il relativo esborso esprime il normale valore delle prestazioni perdute (salva restando "la risarcibilità dell"ulteriore nocumento in caso di comprovata necessità di sostituzione del dipendente").
Inoltre risulta pacifico che tale danno per l"invalidità temporanea del dipendente, causata dal soggetto responsabile del sinistro stradale, deve essere risarcito da quest"ultimo, sussistendo un nesso eziologico tra l"evento lesivo ed il pregiudizio economico che per suo tramite è derivato al diritto di credito del datore di lavoro.
Altro aspetto determinante è l"acclarata possibilità del datore di lavoro di esercitare l"azione risarcitoria di rivalsa direttamente nei confronti della compagnia di assicurazione per la Rca del responsabile del sinistro.
La giurisprudenza costante della Suprema Corte (vedasi per tutte, Cass. Civ., sez. III, 4/11/02 n. 15399 e Cass. Civ., sez. III, 21/10/91 n. 11099) ha infatti chiarito che: "nella nozione di danneggiato dalla circolazione il veicolo o natante soggetti all"obbligo assicurativo, in relazione al quale l"art. 18 della L n. 990/69 (oggi assorbito dall"art. 144 del Codice delle Assicurazioni) che prevede l"azione diretta contro l"assicuratore, vanno incluse, non soltanto le persone direttamente e fisicamente coinvolte nell"incidente, ma tutte quelle che abbiano subito un danno in rapporto di derivazione causale con l"incidente medesimo, e, quindi anche il datore di lavoro, in relazione al pregiudizio subito per l"invalidità temporanea del dipendente, considerato che tale estensione di quell"azione diretta, al di là delle specifiche ipotesi di responsabilità contemplate dall"art. 2054 c.c., è imposta dal coordinamento del citato art. 18 con le altre disposizioni della legge, in particolare art. 21, 27, e 28 (oggi assorbiti e recepiti rispettivamente dagli artt. 128, 140 e 144 del Codice delle Ass.) e della ratio della norma stessa, rivolta ad accordare la suddetta azione con riferimento a tutti gli effetti patrimoniali negativi della circolazione del veicolo assicurato".
Ciò posto, si ritiene condivisibile quanto accertato dal C.t.u., Dr. Gianpiero La Rocca, il quale – sulla scorta della documentazione fornita da parte attrice – determinava nell"importo di € 2.252,43 gli oneri totali a carico della ditta ALFA S.r.l., ivi compresi, dunque, anche il T.f.r. e le altre voci indicate nell"elaborato peritale, in quanto porzioni di retribuzione che, maturando annualmente, devono comunque essere incluse "nella determinazione degli oneri riferibili al periodo in questione".
Alla luce delle suesposte considerazioni, ed in accoglimento della domanda attorea, si ritiene legittimo condannare le parti convenute, in solido fra loro, al rimborso della somma di € 2.252,43, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché al rimborso delle spese di C.T.U., in favore della ditta A.R. Impianti S.r.l.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza e si determinano, in base ai parametri forensi attualmente in vigore, nella somma di € 1.205,00, oltre spese generali, Iva e Cpa.