Famiglia, relazioni affettive  -  Anna Berghella  -  13/11/2021

Assegno e separazione

L’ordinanza n. 24049/21 della Corte di Cassazione del 6 settembre 2021, nel cassare una sentenza della Corte di appello di Napoli in tema di assegno di mantenimento nella separazione di coniugi, enuncia un importante principio di diritto:

In tema di separazione personale dei coniugi, l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche; dovendo pertanto il giudice del merito tenere conto non soltanto dei redditi in denaro ma anche di tutte le utilità o capacità del coniuge suscettibili di valutazione economica, non è possibile limitare I’ accertamento giudiziale al dato del mancato svolgimento, da parte del coniuge stesso, di un’attività lavorativa».

Pertanto deve escludersi, secondo la Suprema Corte, l’accoglimento di una domanda di contribuzione del coniuge cui non è addebitabile la separazione dando semplicemente atto del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un’attività lavorativa. Il giudice del merito avrebbe dovuto invece verificare ad esempio se le cure prestate dalla parte richiedente l’assegno alla figlia fossero compatibili o meno con lo svolgimento di una qualche occupazione lavorativa, considerato anche il fatto che era in possesso di un diploma di estetista e in passato aveva già svolto attività di questo genere domicilio.

L’ordinanza inoltre ci permette di focalizzare alcuni principi fondamentali.

Primo che in materia di separazione personale di coniugi vige il principio secondo cui l‘onere della prova del diritto al mantenimento incombe su chi il mantenimento richiede.

Secondo, anche questo non del tutto scontato, che la separazione personale è cosa ben diversa dallo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, perché il vincolo coniugale è ancora presente ancorché attenuato dalla separazione. Pertanto, ex art. 156 c.c., in assenza di addebito, i c.d. “redditi adeguati” a cui va correlato l’assegno di mantenimento per il coniuge sono quelli che permettano a quest’ultimo di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Questo perché durante tutto il periodo di separazione dei coniugi, situazione temporanea che può però durare anche tutta la vita, permangono i doveri di assistenza materiale mentre sono sospesi solo quelli di fedeltà, convivenza e collaborazione.

E’ solo in sede di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che i doveri previsti dall’ art. 143 c.c.  vengono del tutto recisi definitivamente e pertanto il presupposto per ottenere un assegno di divorzio è di tutt’altra natura, basato sulla solidarietà post coniugale.




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