- Assegnazione casa coniugale
- Provvedimenti urgenti
- Titolarità delle utenze domestiche
Più volte la Giurisprudenza ha dibattuto la natura del diritto del coniuge che sia assegnatario dell"abitazione familiare in virtù di una sentenza di separazione o divorzio.
Inutile dire che tale diatriba si nutre delle vicende personali che investono la coppia e, in particolare, dei dissapori che connotano la crisi coniugale; ciò peraltro "dimenticando" che i provvedimenti relativi all"assegnazione della casa coniugale sono finalizzati alla tutela dei figli e, viceversa, non mirano ad "avvantaggiare" un coniuge rispetto all"altro.
Un esempio può essere il caso preso in esame dalla pronuncia in commento.
In sede di separazione, il Giudice assegnava la casa familiare alla moglie quale genitore collocatario del figlio minore.
Il marito, proprietario - insieme al padre - dell"immobile, nulla potendo avverso il provvedimento di assegnazione, assumeva una condotta tale da rendere difficoltoso il godimento del bene da parte della moglie.
E così: tagliava i fili della corrente elettrica, impediva alla moglie l"utilizzo del cortile ove si trovava l"abitazione ecc. e ciò al solo fine di spingere quest"ultima a rilasciare volontariamente l"immobile.
Agiva dunque la moglie per ottenere l"accesso al cortile nonché il ripristino delle utenze, proponendo ricorso ex art. 700 c.p.c..
Due sono le osservazione del Tribunale di Catanzaro: la prima processuale e la seconda sostanziale.
Ed infatti, osserva il Giudice di merito, il ricorso al procedimento d"urgenza disciplinato dall"art. 700 c.p.c. è uno strumento residuale offerto alle parti laddove vi sia un"esigenza di tutela non presidiata da un"apposita misura cautelare codificata.
Nel caso di specie, la tutela richiesta dalla ricorrente rientra senz"altro nel novero delle azioni possessorie ex art. 703 c.p.c. e dunque è inammissibile il ricorso alla misura "innominata" prevista dall"art. 700 c.p.c..
Tanto premesso, il Giudice ha poi precisato, con riferimento alla fornitura di energia elettrica, che il coniuge assegnatario subentra in tutte quelle posizioni giuridiche afferenti il godimento del bene e dunque ha diritto ad effettuare la voltura delle utenze a proprio nome.
Qualora poi si dovessero rendere necessarie riparazioni, è applicabile in via analogica, il disposto di cui all"art. 1577 c.c. secondo cui "se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purchè ne dia contemporaneamente avviso al locatore".
Pertanto, anche dal punto di vista sostanziale, il ricorso è inammissibile giacchè il coniuge assegnatario dell"immobile può rivolgersi direttamente al gestore del servizio, senza necessità né del consenso del proprietario nè di un provvedimento giudiziale che superi l"eventuale comportamento ostruzionista di quest"ultimo.