Responsabilità civile  -  Paolo Cendon  -  22/08/2022

Area della negligenza

Nonostante i segni di forte abbattimento, tali da far pensare al peggio, un medico si dinteressa della sua giovane paziente, la quale ha da poco partorito un bambino. Un mese dopo la neo-mamma porrà fine ai propri giorni gettandosi dalla finestra, al sesto piano.

A uno psicoterapeuta accade, durante una festa al Comando, di fare conoscenza con una signora;  si tratta della moglie del colonnello che egli ha in cura, da qualche mese: un militare di carriera che soffre,  anche a causa di lei,  di problemi psichici. Di nascosto il professionista inizierà una relazione intima, appassionata, con la donna, vogliosa di novità erotiche, mondane; il colonnello viene a saperlo, a un certo punto, la scoperta avrà l’effetto di schiantarlo del tutto, psichicamente, inducendolo una domenica a spararsi un colpo alla tempia.

Un detenuto, solo in cella,  è vittima di attacchi di tristezza e pessimismo, la cosa è sempre più evidente: da tempo  va così, si alternano in lui fasi di grave scompenso; sa che sarà presto processato, teme di non venire  assolto, l’imputazione è seria. In più gli hanno comunicato che la moglie ha deciso di lasciarlo. Una mattina, il secondino incaricato di sorvegliarlo dimentica sul letto una prolunga elettrica: al pomeriggio l’uomo sarà trovato impiccato.

Sicuro di avere un tumore al cervello, a uno stadio avanzato, una domenica a mezzogiorno un  pensionato si butta sotto il treno (piccola  linea regionale): emergerà  presto che la diagnosi  - “poco tempo da vivere”, “gravi sofferenze in vista” -   improvvisata dal vecchio medico di famiglia,  una settimana prima, al di là di oggettive risultanze,  era priva di fondamento;  non esistendo in realtà nell’uomo alcun male così estremo, disperato.

 

All’operaio di una fonderia vengono affidate, per la durata di qualche mese, lavorazioni di inusitata tossicità, pericolosità; l’interessato ne uscirà con gravi stress psicofisici, crisi di panico, ritorni epilettici, fino al suicidio conclusivo, avvenuto con una pesante dose di psicofarmaci.

In nessuna di queste situazioni,  che sono state tratte dalla giurisprudenza del secondo dopoguerra, non soltanto italiana, l’azione o l’omissione si accompagnava a sadismi particolari, a vera premeditazione. Ragioni di cura o sorveglianza, fattori collegati a violenze pendenti, elementi suggeriti dal riscontro di stati di vulnerabilità: ecco i motivi per cui gravava sul convenuto,  il “dovere professionale” di immaginare il peggio, minuto per minuto, di evitare distrazioni.

 

Nella misura in cui la violazione sia apparsa contrassegnata da facilonerie o disinvolture, più o meno  clamorose, una responsabilità sarà inevitabile.

 




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