Con decreto 17 febbraio 2022, n. 27, il Ministero della Giustizia ha approvato il “Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.”
Il decreto in parola riserva l’iscrizione all’elenco pubblico alle organizzazioni e associazioni individuate dall’art. 4, comma 1, CTS (Codice del Terzo settore). In aggiunta, tra i requisiti necessarî ai fini dell’iscrizione nell’elenco, l’art. 3, comma 1, lett. f), del decreto ministeriale in oggetto, ha previsto l’obbligo per l’ente di “operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite” dal CTS.
Il d. lgs. n. 117/2017 esclude espressamente le associazioni sindacali dalla qualificazione di Enti del Terzo settore e, quindi, esse non possono risultare iscritte nell’elenco pubblico di cui al decreto ministeriale n. 27 del 2022.
Alla luce delle previsioni normativi sopra richiamate, due sigle sindacali hanno impugnato il suddetto regolamento in quanto impeditivo del loro riconoscimento quali soggetti giuridici legittimati alla c.d. “class action”. Nello specifico, i sindacati ricorrenti hanno evidenziato che:
Il Tar Lazio, con sentenza 23 giugno 2023, n. 10653, ha accolto il ricorso, motivandolo come segue:
A queste osservazioni, i giudici amministrativi ne hanno aggiunta una ulteriore finale: il Ministero aveva legittimato, in occasione del primo popolamento dell’elenco pubblico in questione, l’iscrizione delle associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco di cui all’art. 137 del codice del consumo tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), che non dovevano risultare qualificate come ETS. Da ciò conseguirebbe che un’organizzazione rappresentativa dei consumatori non iscritta nel registro del terzo settore, ma solo in quello tenuto dal Mise ai sensi dell’art. 137 cod. cons., verrebbe automaticamente registrata nel nuovo elenco in evidente violazione dell’art. 3 d.m. 27 del 2022. A giudizio del Tar, l’illogicità di una tale soluzione evidenzia, ulteriormente, l’irragionevolezza della limitazione all’iscrizione disposta dal regolamento impugnato.
La sentenza de qua, a parere di chi scrive, si caratterizza per due profili: il primo riguarda, la funzione, il ruolo e l’attività tipica delle associazioni sindacali, legittimate alla e nella difesa di interessi collettivi e categoriali. Il secondo profilo, invece, attiene alla necessità di non confondere la qualificazione giuridica di ETS con una categoria “inclusiva” di tutti gli organismi senza scopo di lucro. Gli ETS, come correttamente hanno richiamato i giudici laziali, identificano una specifica “specie” di enti non lucrativi, che, come tali, non esauriscono la gamma di organizzazioni della società civile.