Deboli, svantaggiati Consumatori  -  Alceste Santuari  -  28/06/2023

Anche i sindacati possono agire “come se” fossero ETS – Tar Lazio, 10653/23

Con decreto 17 febbraio 2022, n. 27, il Ministero della Giustizia ha approvato il “Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe.”

Il decreto in parola riserva l’iscrizione all’elenco pubblico alle organizzazioni e associazioni individuate dall’art. 4, comma 1, CTS (Codice del Terzo settore). In aggiunta, tra i requisiti necessarî ai fini dell’iscrizione nell’elenco, l’art. 3, comma 1, lett. f), del decreto ministeriale in oggetto, ha previsto l’obbligo per l’ente di “operare la raccolta delle fonti di finanziamento con le modalità stabilite” dal CTS.

Il d. lgs. n. 117/2017 esclude espressamente le associazioni sindacali dalla qualificazione di Enti del Terzo settore e, quindi, esse non possono risultare iscritte nell’elenco pubblico di cui al decreto ministeriale n. 27 del 2022.

Alla luce delle previsioni normativi sopra richiamate, due sigle sindacali hanno impugnato il suddetto regolamento in quanto impeditivo del loro riconoscimento quali soggetti giuridici legittimati alla c.d. “class action”. Nello specifico, i sindacati ricorrenti hanno evidenziato che:

  1. la fonte primaria (l. 12 aprile 2019, n. 31) non circoscriverebbe la legittimazione all’esercizio dell’azione di classe agli enti del terzo settore: conseguentemente, la limitazione operata nel decreto gravato sarebbe illegittima;
  2. l’esclusione dei sindacati dal novero delle organizzazioni abilitate tradirebbe lo spirito della legge che, invece, intenderebbe favorire la piú ampia possibilità di azione alle associazioni senza scopo di lucro;
  3. l’elevazione della qualificazione quale ente del terzo settore a prerequisito dell’iscrizione nell’elenco pubblico costituirebbe un’ulteriore irragionevole disparità di trattamento, soprattutto in considerazione del fatto che le organizzazioni sindacali sono legittimate ad esercitare una serie di azioni giurisdizionali per la tutela di interessi collettivi in tema di discriminazione;
  4. il regolamento del 2022 è irragionevole nella parte in cui identifica negli enti del terzo settore gli unici legittimati alla tutela degli interessi collettivi, atteso che la disciplina contenuta nel CTS è “semplicemente dettata dal favor legislativo per l’esercizio senza scopo di lucro di un’attività commerciale e non dal particolare ruolo sociale svolto dai predetti enti nella difesa di diritti omogenei di una classe di cittadini.”

Il Tar Lazio, con sentenza 23 giugno 2023, n. 10653, ha accolto il ricorso, motivandolo come segue:

  1. dall’ordinamento giuridico non appare emergere “alcuna voluntas legis che correli la legittimazione all’azione di classe ai soli enti del terzo settore”;
  2. l’assenza dello scopo lucrativo non è appannaggio esclusivo degli enti del terzo settore (la relazione tra le due categorie giuridiche non può dirsi infatti biunivoca);
  3. la tutela dei diritti individuali omogenei non rientra tra le finalità istituzionali necessariamente perseguite dagli enti del terzo settore;
  4. non rientrando la tutela collettiva degli interessi di una classe omogenea di persone tra le attività obbligatoriamente curate dagli enti del terzo settore (si veda, in questo senso, l’elenco delle attività di interesse generale indicate nell’art. 5 CTS), appare contraddittoria ed illogica la correlazione tra quest’ultima qualifica e la legittimazione;
  5. la difesa dei diritti individuali omogenei di una determinata categoria di soggetti (nel caso delle ricorrenti, i lavoratori subordinati) risulta intrinsecamente connaturata con gli scopi associativi tipici del sindacato;
  6. la nascita del sindacato è funzionale all’esercizio di iniziative collettive a difesa della «classe» dei lavoratori (es. la contrattazione collettiva): pertanto, precludere a tale soggetto la tutela giurisdizionale, anch’essa collettiva, appare antitetico con la generalità del rimedio disciplinato dal legislatore.

A queste osservazioni, i giudici amministrativi ne hanno aggiunta una ulteriore finale: il Ministero aveva legittimato, in occasione del primo popolamento dell’elenco pubblico in questione, l’iscrizione delle associazioni dei consumatori già ricomprese nell’elenco di cui all’art. 137 del codice del consumo tenuto dal Ministero dello sviluppo economico (Mise), che non dovevano risultare qualificate come ETS. Da ciò conseguirebbe che un’organizzazione rappresentativa dei consumatori non iscritta nel registro del terzo settore, ma solo in quello tenuto dal Mise ai sensi dell’art. 137 cod. cons., verrebbe automaticamente registrata nel nuovo elenco in evidente violazione dell’art. 3 d.m. 27 del 2022. A giudizio del Tar, l’illogicità di una tale soluzione evidenzia, ulteriormente, l’irragionevolezza della limitazione all’iscrizione disposta dal regolamento impugnato.

La sentenza de qua, a parere di chi scrive, si caratterizza per due profili: il primo riguarda, la funzione, il ruolo e l’attività tipica delle associazioni sindacali, legittimate alla e nella difesa di interessi collettivi e categoriali. Il secondo profilo, invece, attiene alla necessità di non confondere la qualificazione giuridica di ETS con una categoria “inclusiva” di tutti gli organismi senza scopo di lucro. Gli ETS, come correttamente hanno richiamato i giudici laziali, identificano una specifica “specie” di enti non lucrativi, che, come tali, non esauriscono la gamma di organizzazioni della società civile.




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