“in ragione dell'applicabilità all'amministrazione di sostegno ex art. 411 cod. civ. delle disposizioni in materia di tutela, l'ufficio tutelare è gratuito, ma (...) il giudice tutelare considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità, ai sensi dell'art. 379 cod. civ. come rivalsa della perdita patrimoniale derivabile al tutore per non potere attendere alle normali sue occupazioni nel tempo dedicato all'ufficio tutelare. Si è al cospetto, in tal caso, di una ponderazione discrezionale dell'autorità giudiziaria, avente ad oggetto una somma di denaro per definizione non dovuta essendo relativa ad un incarico svolto gratuitamente”.