La nomina di un amministratore di sostegno che consente ad un terzo, contro la volontà del diretto interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e di sottoporli a controllo al fine di riferire al giudice tutelare è da considerarsi invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario, in quanto misura al tempo stesso limitativa ed esplorativa che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità, ed anzi al fine di accertare la presenza effettiva di questa condizione, sottopone la persona a un controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà. Occorre valutare, come richiede un approccio orientato al rispetto dei diritti umani, se nel caso concreto è possibile ed in quale misura rispettare la volontà dell'interessato senza pregiudizio per i suoi interessi.
Massima tratta da il foro italiano.it