Famiglia, relazioni affettive  -  Redazione P&D  -  25/10/2023

Affidamento esclusivo e affidamento “super “ esclusivo dei figli minori - Mariantonietta Bandiera

Gli istituti dell’affidamento esclusivo e dell’affidamento super esclusivo hanno l’effetto di estromettere completamente un genitore dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ferma restando la sua titolarità.

Posto che l’affidamento condiviso rappresenta la tipologia preferenziale di affidamento della prole, poiché garantisce al bambino una piena tutela del diritto alla bigenitorialità, è utile comprendere innanzitutto cosa implichi l’affidamento esclusivo e, in secondo luogo, quali sono i presupposti in presenza dei quali il rimedio opera - anche nella forma più restrittiva dell’affidamento super esclusivo - avendo riguardo alle pronunce della giurisprudenza più recente.

Più precisamente, si evidenzia che l’istituto trova disciplina all’art. 337 quater c.c., il quale al comma 1 ne delimita i presupposti disponendo che “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”. Tuttavia, l’ultimo comma della norma in commento precisa che: “il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro

istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
La norma in commento non è contraddittoria ma dà concreta attuazione all’art. 30 della Costituzione, il quale sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire e di educare i figli, con la conseguenza che viene tutelato il principio di bigenitorialità anche in ipotesi di affidamento del figlio ad un solo genitore e relativamente alle decisioni di maggior interesse.

Un tanto premesso, posto che l’istituto dell’affidamento esclusivo rappresenta una deroga alla regola generale della pariteticità dei compiti parentali, il dato normativo evidenzia che deve sussistere una ragione forte e specificamente individuata: l’interesse del minore e la sua relativa protezione (il riferimento è al c.d. “best interest of the child” racchiuso nella Convenzione di New York sui diritti dei fanciulli).

Si tratta, a ben vedere, di una delicata valutazione quella che viene affidata al giudice, valutazione che impone un confronto comparativo tra le situazioni di fatto che vivono il genitore coinvolto e il minore.
Un tanto premesso è necessario distinguere i presupposti dell’affidamento esclusivo dai presupposti dell’affidamento super esclusivo.

Il giudice valuta la possibilità di affido esclusivo a uno dei genitori quando l’altro genitore non provvede alla cura e all’educazione del minore e non soddisfa i suoi bisogni, oppure quando l’altro genitore viene condannato per reati gravi, ovvero ha dipendenze da alcol e droga, o ancora esercita qualsiasi tipo di violenza verso l’altro coniuge in presenza del minore e ai suoi danni, oppure se vi è la violazione dell’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per il minore.

Tuttavia, l’affidamento esclusivo comporta una limitazione e non un’esclusione della responsabilità genitoriale, poiché il genitore non affidatario conserva il diritto di poter prendere - insieme all’altro genitore - le decisioni di maggior interesse del figlio, come prescritto dall’art. 337 quater c.c. e il riferimento è alle decisioni relative alla salute del minore e alla sua istruzione. Oltre a ciò, il genitore non affidatario conserva il diritto di visita e il dovere giuridico e morale di mantenere il figlio.

Con l’affidamento super esclusivo, invece, il giudice concentra la responsabilità genitoriale nella figura del genitore affidatario. Si tratta di un rimedio che viene concesso solo in presenza di situazioni di una certa gravità, accumunate dal fatto che il genitore viene ritenuto incapace di svolgere il proprio ruolo. In ipotesi di affidamento super esclusivo, tutte le decisioni sul minore vengono assunte dal genitore affidatario e l’altro genitore mantiene, però, il dovere di mantenere il figlio.

Terminata l’analisi normativa dei due istituti, è interessante analizzare le posizioni più recenti della giurisprudenza. A tal riguardo, si evidenzia che tra le vicende giudiziarie più recenti nelle quali i giudici hanno disposto l’affidamento super esclusivo, si registrano quelle in cui il genitore è risultato totalmente assente dalla vita familiare del minore, essendosi reso irreperibile da tempo e non avendo nemmeno partecipato al giudizio di affidamento, un contegno che viene interpretato come indice inequivocabile dell’inadeguatezza ad assumere un ruolo genitoriale consapevole.

Sul punto si segnala una recentissima pronuncia del Tribunale di Venezia, nella quale il giudice di merito ha motivato l’adozione dell’affidamento super esclusivo evidenziando che: “la totale assenza del padre dalla vita del minore (il quale è stato peraltro spettatore degli agitivi di violenza perpetrati dal

marito in danno al coniuge) sotto tutti i profili non solo giustificano ma impongono l’affidamento del minore in via super esclusiva alla madre” (Trib. di Venezia, Sezione feriale, 27 giugno 2023, n. 1136).
La giurisprudenza di legittimità, inoltre, evidenzia come alla base dell’adozione di questa tipologia di affidamento i giudici debbano valutare, anche con l’aiuto di consulenti, l’interesse preminente del minore ad una crescita sana ed equilibrata, con la conseguenza che: “la scelta dell’affidamento a uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all’interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica dell’idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche, e soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull’affidamento avrà, nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. All’esito di simili verifiche il perseguimento dell’obiettivo di assicurare l’esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l’adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori (quale l’affidamento c.d. “super” esclusivo del figlio a un genitore, all’esito dell’accertamento dell’inidoneità genitoriale dell’altro), senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l’interesse superiore del minore” (Cass. Civ., Sez. I, Ord., 8 giugno 2023, n. 16205).

In altri casi, l’affidamento super esclusivo è stato disposto qualora venga accertato in giudizio il clima di grave conflittualità vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte al comportamento di uno solo dei genitori (il riferimento è a Cass. Civ., Sez. I, 31 dicembre 2020, n. 29999).

Concludendo, anche se il modello legale valorizza l’affidamento condiviso quale tipologia preferenziale di affidamento della prole, nelle ipotesi in cui

un genitore venga ritenuto, all’esito di istruttoria, inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale, il giudice può limitare il diritto di libertà del genitore in favore di provvedimenti restrittivi quali l’affidamento esclusivo e l’affidamento super esclusivo del figlio, nell’interesse preminente del minore.




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