Consumatori  -  Redazione P&D  -  19/06/2024

Volo cancellato e consumatori "felici" - C-11/23

Una recente sentenza della Corte di Giustizia ha chiarito che: 

- Il combinato disposto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, nonché dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che: in caso di cancellazione di un volo, il diritto dei passeggeri aerei di ottenere la compensazione prevista in tali disposizioni a carico del vettore aereo operativo e il correlativo obbligo di quest’ultimo di pagarla derivano direttamente da tale regolamento.

- L’articolo 15 del regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che: esso osta all’inserimento, in un contratto di trasporto, di una clausola che vieta la cessione dei diritti di cui il passeggero aereo gode nei confronti del vettore aereo operativo in forza delle disposizioni di tale regolamento.




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