I diritti dei minorenni abbandonati possono essere compromessi nel contesto delle più diverse procedure di frontiera. Tra essi vi sono il diritto all'accoglienza, il diritto alla identità anagrafica, il diritto alla protezione speciale, il diritto di asilo ed alla protezione dal respingimento.
Tali diritti possono essere compromessi principalmente a causa delle limitate garanzie amministrative applicabili nelle procedure di frontiera, eppoi nelle procedure di accoglienza. Come accade a causa del diniego di una domanda di iscrizione in anagrafe, oppure per l'omessa trascrizione della tutela ed ancora per i termini molto brevi concessi alle parti. Come stabilito dall'articolo 51 del RAP, per il quale la procedura di frontiera deve essere la più breve possibile e deve svolgersi entro un termine massimo di 12 settimane.Vicende che combinate con l'accesso limitato all'assistenza legale, a causa dei luoghi in cui si svolgono le procedure di frontiera (trattenimento, o "trattenimento di fatto"), possono incidere in modo significativo sulla qualità complessiva della procedura di riconoscimento del diritto di asilo, o del diritto sancito dall'art. 12 della Legge 47/2017.
Per cui, senza voler incomodare gli studiosi del diritto delle migrazioni e del diritto europeo, prendo le mosse dal "Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo", che rappresenta uno degli elementi più controversi, a causa della regolamentazione delle procedure di frontiera, per giungere ad una conclusione giuridica.
Nel mentre le procedure di frontiera sono valutate come un importante strumento di gestione delle migrazioni e come un meccanismo di responsabilità, che impone agli Stati aderenti di esaminare le domande di asilo dei migranti e gli status giuridici dei minorenni abbandonati, alle frontiere, diversamente essi, ovvero gli MSNA ed i richiedenti asilo sono sovente soggetti alla "finzione" (a mio avviso tecnica/amministrativa) "del non ingresso".
Come accade presso le amministrazioni interne, le quali sebbene procedano alle gestioni ed alle identificazioni dei migranti, mediante i rilevamenti delle impronte digitali, emarginano eppoi escludono essi dal contesto anagrafico e socio-inclusivo.
A tal proposito, evidenzio che gli atti tipici della Volontaria Giurisdizione pronunziati dal Giudice della tutela, o da una Autorità Giudiziaria, ed attinenti ai procedimenti in materia di stato civile e di status giuridico (MSNA) debbano essere soggetti alle trascrizioni.
Gli atti dello stato civile ed i provvedimenti giudiziari ad esso inerenti, formati in Italia, anche in comuni diversi da quelli di residenza, di domicilio, o di dimora, degli interessati e relativi ai cittadini stranieri, devono essere trascritti d’ufficio nei Registri dello Stato civile dei Comuni di residenza degli interessati. Ovvero, debbono essere trascritti su richiesta degli uffici che li abbiano formati, oppure ad istanza del soggetto interessato. Soggetto che, nella fattispecie della tutela pubblicistica, è il tutore del minorenne.
Infatti, il provvedimento di nomina del tutore ha funzione costitutiva e riveste la forma del decreto motivato, revocabile e modificabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art.346 del Codice civile.
Articolo codicistico che nella fattispecie si combina necessariamente con l'art. 12 della Legge 47/2017. Il quale conferisce lo status giuridico di MSNA al tutelato, per ciò stesso privo dei genitori o degli accompagnatori, sul territorio comunale e nazionale.
Tale obbligo trascrittivo discende, senza dubbio, dal Codice civile, dal Codice di procedura civile e dall'art. 3 della Legge 4 maggio 1983, n. 184, che disciplina la nomina del tutore a favore del minorenne privo dei rappresentanti delle potestà genitoriali. Ma soprattutto dalla Convenzione dell’Aja del 29.5.1993, sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale.
Essa Convenzione rappresenta, infatti, una garanzia per i diritti sia dei bambini, sia del tutore e della tutela. Sia una fonte, uno strumento per sconfiggere qualsiasi traffico di minori, che possa instaurarsi in qualunque territorio interessato.
In tale ottica, la trascrizione degli atti dello stato civile permetterebbe all’Amministrazione italiana di venire a conoscenza degli eventi a cui essi si riferiscano. E di impedire che una inerzia, od un inadempimento, della amministrazione adita consenta che un minorenne e la tutela siano sconosciuti dalle altre amministrazioni pubbliche e private, italiane od europee. E soprattutto che sia negata la necessaria pubblicità amministrativa a favore dei terzi in buona fede; a causa della già menzionata carenza, o del difetto, di pubblicità.