"Ai fini della revoca non discrezionale da parte della Prefettura dell’accoglienza di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione contenuta nell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 fa riferimento alla nozione di “abbandono” in cui è insito il riferimento a un coefficiente di tipo soggettivo che implica 18 l’intenzionalità della scelta di fare a meno in modo definitivo dell’accoglienza che non ricorre, invece, in caso di condotte brevi e/o occasionali di allontanamento.
Una interpretazione sistematica dell’art. 13 e dell’art. 23, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (norme relative all'accoglienza dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi richiedenti protezione internazionale nel territorio nazionale) impone di ritenere che un solo allontanamento ingiustificato non comporti la revoca, ma che quest’ultima sia possibile in presenza di più allontanamenti ingiustificati, da apprezzare caso per caso in termini di abbandono.
Il singolo allontanamento ingiustificato dai centri di accoglienza e dalle strutture temporanee per cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, non potendo ex se fondare la revoca, può essere preso in considerazione ai fini della “gravità” o della “reiterazione” della violazione delle regole del centro, ai sensi dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche congiuntamente ad eventuali altre violazioni che possono entrare nello scrutinio complessivo della p.a., secondo un filtro discrezionale basato sui principî di proporzionalità e ragionevolezza e di una valutazione individuale e complessiva del comportamento dell’interessato."
Sintesi tratta dalla newsletter della giustizia amministrativa n. 40/2024