Valeva una volta, incontrastato, il principio di tipicità dell'illecito aquiliano. Ma v. p. e. RUFFOLO, infine direi dirimente, Atti emulativi, abuso del diritto e << interesse >> nel diritto, ivi, 1973, II, 26; ALPA e BESSONE, comunque, Atipicità dell'illecito, Milano, (ad es.) 1993; e forse già, a leggerlo bene, CARNELUTTI, Appunti sulle obbligazioni, Riv. dir. comm., 1915, I, 525-569, 555, che pur riteneva - in generale - meramente sanzionatoria (la natura de) la responsabilità aquiliana: << il dovere generico di neminem laedere non è in realtà che la sintesi di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri >> (ID., Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extra-contrattuale, ivi,1912, II, 744).
E pure (valeva una volta incontrastato) il principio c. d. di relatività, stretta, soggettiva, del rapporto obbligatorio. Ma v. già, p. e., TEDESCHI, La tutela aquiliana del creditore contro i terzi, Riv. dir. civ., 1955, I, 316.
Affari delle parti, ovvero dei rispettivi creditori: qui suo iure utitur neminem laedit, si diceva. Ma v. già, p. e., SACCO, L’ingiustizia di cui all’art. 2043, Foro padano, 1960, I, 1420; TORRENTE, Eccezione di dolo, Enc. dir., Milano, 1965, XIV; RESCIGNO, ovviamente, nella Riv. dir. civ. (’65). Poi anche BRECCIA,L’abuso del diritto, Scritti Rescigno, V, Milano, 1998, 5.
Oggi, si sa, i principi sono ben altri. E si ringrazierebbero segnatamente i francesi, se non altro per la teoria dell'azione diretta - ovvero della rappresentanza -. V. p. e. SACCO, Osservazioni sulla figura giuridica del creditore che agisce in surrogatoria, Riv. dir. comm., 1955, I, 34 (nota 17), e, breviter, ALPA e BESSONE, La responsabilità del produttore, Milano, 1999, 156. Non fosse che di r. c., pendolare più che parabolica, pur sempre si tratta. V. in part.re BUSNELLI, ne la Riv. critica dir. priv., 1988, sulla scorta di SALMOND, On the law of torts, e comunque MAIORCA, Teoria, Enc. dir., che richiama PAULUS 11 ad edictum. Dig.4.3.18.5 (actio de dolo malo), prova del 9.