linea guida psicologica nei casi di violenza domestica
Il disegno di legge N. 1662 - Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata - approvato dal Senato - prende in esame i procedimenti per separazione e affido dei minori, indicando alcune limitazioni nell’utilizzo delle consulenze tecniche, con un ruolo totalmente alternativo rispetto a quello attualmente richiesto e praticato. Finora, nel panorama nazionale, solo il Protocollo Napoli, la prima linea guida psicologica finalizzata alla valutazione dell’affido nei casi di violenza domestica, ha anticipato i temi che il governo ha riversato in questo DDL nell’ambito delle controversie segnate da allegazioni di violenza domestica.
Prima di ogni altra cosa, vi è da dire che le consulenze tecniche non costituiranno più la routine e l’ossatura dei procedimenti per separazione e affidi ma l’eccezione, e avranno un ruolo laterale rispetto a quanto demandato al giudice e alla sua istruttoria: è il giudice a tornare al centro del procedimento, come unico garante dei principi indispensabili e irrinunciabili di terzietà e imparzialità. L’impiego del consulente va motivato dal giudice che ne detta il campo di azione ma servirà soprattutto - visto il riferimento nella lettera b) del comma 23 - alla tutela imprescindibile delle vittime (donna e minori). Esso dovrà essere orientato prima di tutto alla valutazione dei rischi attuali e futuri delle vittime, in particolare dei minori nel rapporto con il genitore violento. Questo approccio, desunto dall’applicazione della Convenzione di Istanbul, ha segnato la metodologia di Protocollo Napoli; possiamo anche dire che questo approccio configura un’altra psicologia rispetto a quella che vediamo emergere dalle pieghe della cosiddetta psicologia forense. Una psicologia quindi, quella delineata da Protocollo Napoli che, nell’ascolto attento e fedelmente documentato, non modifica i riferiti delle vittime, i loro vissuti ed esperienze, filtrandoli attraverso le proprie teorie di riferimento, che rispetta il dolore e i traumi espressi e che non antepone il diritto del minore a mantenere i rapporti con entrambi i genitori alla sua sicurezza e alla tutela della sua salute e che, soprattutto, non fornisce indicazioni di trattamento coercitivo, contrarie alla deontologia professionale, alla legge sanitaria e al principio informatore di ogni professione di cura del Primum non nocere.
Passiamo quindi a valutare passo dopo passo il comma 23 art. 1 del DDL per documentare i punti di convergenza con i principi e la pratica del Protocollo Napoli:
• per ben sette volte il disegno di legge introduce nelle varie articolazioni il riferimento esplicito alla Convenzione di Istanbul a partire dalla prima lettera seguente a quella che tratta dell’ambito di applicazione delle nuove norme.
• Il comma 23 quindi, alla lettera b), definisce in pratica l’esclusione del principio della bigenitorialità dai provvedimenti che riguardano la determinazione delle condizioni di affido, soffermandosi, nei casi in cui vi siano allegazioni di violenza, sulle specifiche e particolari misure di protezione per le vittime di violenza domestica, tra cui i divieti di accesso del maltrattante alle stesse, e altre forme di protezione mirate ad evitare la vittimizzazione secondaria. Si afferma infatti alla lettera b) del comma 23: “prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di cui all'articolo 342 bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria”.
L’obiettivo di evitare la vittimizzazione secondaria, richiama una serie di misure contenute negli artt. 15 e 18 della Convenzione di Istanbul, nella Direttiva 2012/29/Ue del Parlamento Europeo per la tutela delle vittime di reato (in particolare la premessa Parag. 17 - “Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta”- e gli artt. 18 e 19, 22 e 23), la Sentenza di Cassazione a Sezioni Unite n.10959/ 2016. Porsi questo come obiettivo significa in breve mirare alla protezione delle donne e dei loro figli dalle reazioni sia degli autori di violenza nel corso delle procedure giudiziarie, sia dalle prassi dei tribunali di re-vittimizzazione delle donne, attraverso impropri percorsi psico-giuridici di colpevolizzazione delle stesse per le violenze subite, o di improprie penalizzazioni attuate attraverso l’allontanamento dai figli minori, esposti a danni provenienti dal maltrattamento assistito, e come tale ad unica responsabilità dell’autore della violenza domestica. Evitare quindi la vittimizzazione secondaria in ambito civilistico significa che i procedimenti sull’affido in presenza di denunce formali o meno di violenza domestica non possono infliggere ulteriori pene alle donne e ritorcere contro le vittime le responsabilità che sono esclusivamente in capo agli autori di violenza. Ancora, significa che non sono consentiti condotte e comportamenti che le penalizzano, colpendole nella loro responsabilità genitoriale, quando si trovano in un percorso giudiziario per la determinazione delle modalità di affido dei figli minori.
Questo primo paragrafo della lettera b) già sarebbe sufficiente per indirizzare in un nuovo corso il procedimento per l’affido, ma a questo si aggiungono ulteriori affermazioni riguardanti il minore che rifiuta un genitore: “Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai fini della determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri con i figli eventuali episodi di violenza”
Si tratta qui di una modifica radicale del routinario assetto processuale che prevedeva l’affido condiviso anche in presenza di episodi di violenza domestica, considerati troppo spesso ininfluenti rispetto alle competenze genitoriali. Nei fatti, viene assunta anche in Italia quella che nel contesto internazionale (UK, AU, US) è codificata come Praesumptio Iuris Tantum o Rebuttable Presumption (presunzione relativa) del mondo anglosassone, ovvero: procedere - dalle allegazioni di violenza e dall’ascolto del minore sul rifiuto ad incontrare un genitore - verso immediati provvedimenti nell’interesse del minore che lo mettano al riparo dal genitore violento, includendo in questa valutazione del supremo interesse del minore la protezione dalla violenza domestica agita sulla madre. Vi è quindi una prassi non più attendista rispetto a quello che può accadere (in caso di denuncia formalizzata) nel penale con i suoi tre gradi di giudizio, che rispondono al cosiddetto favor rei anziché al favor pueri, che è invece incentrato sulla logica dell’autentico superiore interesse del minore. L’interesse superiore del minore comprende la valutazione della priorità dei suoi diritti, considerando in questi casi, come giustamente previsto dalle leggi (l. 54/06 artt. 155 e 155bis , il Dlg 154/13 artt. 337 ter e quater), dalle convenzioni internazionali (New York 1989, Strasburgo 2007) i diritti principali, incondizionati , inalienabili, ovvero salute, sicurezza, libertà di espressione.
Il paragrafo suddetto fa proprio in toto, nello spirito e nella forma, l’affermazione della Convenzione di Istanbul all’art. 31 “Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”. Gli episodi di violenza che rientrano nel campo della Convenzione sono indicati agli artt. 33/36 e si riferiscono alle violenze ‘perpetrate in modo sproporzionato sulle donne’ da parte degli uomini. L’articolo 31 della CdI procede nel modo seguente: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini”. È chiaro che questo secondo principio è contenuto in tutto l’impianto della lettera b) che abbiamo esaminato (“prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione”). Proseguendo nella lettura del capo b) si conferma la centralità del tema della protezione delle vittime di violenza così come previsto dall’art. 31 della Convenzione: “In ogni caso, garantire che gli eventuali incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con l'accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della vittima. ” Fin qui quindi tutti i paletti, desunti dalla Convenzione di Istanbul, stanno a delimitare il campo dei diritti relazionali del genitore violento (individuato dalla Convenzione nella stragrande maggioranza dei casi come il partner maschile della relazione) escludendo nei fatti la condivisione dell’affido e il diritto di visita libero, aprendo solo la possibilità alle visite protette, se garantiscono la sicurezza delle vittime.
Abbiamo in questo modo evidenziato la svolta nei procedimenti dell’affido che partendo dall’adesione alla Convenzione di Istanbul ridisegna le prassi dei magistrati chiamati a prestare attenzione e valutare in primis autonomamente gli episodi di violenza, al di là o prima del loro epilogo nell’eventuale e parallelo procedimento penale. Ciò è di tutta evidenza perché diverse sono le finalità e i principi dei procedimenti penali e civili; il primo deve attribuire una responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, l’altro si muove nell’ambito di presunzioni e probabilità che abbiano come bussola, nei procedimenti di separazione e affido, l’interesse del minore a non subire traumi aggiuntivi e secondari nelle decisioni che lo coinvolgono, destabilizzando il suo regime e contesto di vita, quando da esso non si sviluppa alcun rischio attuale e concreto.
Il percorso fin qui esplicitato nel DDL, che disegna un cambiamento importante della materia civilistica relativa alle separazioni e affidi, non è preso in seria considerazione dal mondo della psicologia forense che non valuta l’impianto complessivo della riforma, ma si limita a chiosare alcuni aspetti particolari svincolati dal contesto, per poi fare deduzioni a vantaggio delle metodologie negazioniste della violenza.
Si è infatti potuto leggere, in alcuni interventi di rappresentanti di questo mondo, il loro soffermarsi sul tema del consulente tecnico: il ricorso al consulente, ribadiamo, è una scelta non più di routine come avvenuto finora ma da motivare e da circoscrivere con richieste specifiche che, nei casi di violenza, debbono ruotare ovviamente su temi che non siano quelli della bigenitorialità, esclusa dal panorama dell’affido in questi casi, perché non garantisce gli obiettivi menzionati nel DDL di assicurare la protezione delle vittime: “Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di personalità estranee agli stessi”.
Sugli accertamenti relativi ai profili di personalità si è concentrato poi parte del dibattito della psicologia forense per valutare se il disegno di legge li escluda in toto o li ammetta, se inseriti in protocolli scientifici. Sembra esserci invece convergenza, anche da parte della psicologia forense, sul fatto che i profili di personalità e le caratteristiche personali non abbiano alcuna connessione con le competenze genitoriali, per cui va da sé che essi siano estranei ai protocolli scientifici che si riferiscono alle questioni dell’affido. In aggiunta, sono esclusi dalla comunità scientifica, che si è ampiamente pronunciata su questo tema, perché nelle situazioni di violenza le vittime presentano esiti traumatici che possono essere oggetto di una “misinterpretation” come aspetti di disfunzionalità o patologia della personalità. Da questo punto di vista il Protocollo Napoli mette in guardia dall’utilizzare valutazioni e test di personalità mentre indica altri strumenti maggiormente adatti alla valutazione, non tanto di profili di personalità (impropri per le due motivazioni sopra menzionate) ma degli esiti traumatici della violenza su donne e bambini. Per quanto riguarda poi il profilo di personalità del violento è acclarato dalla comunità scientifica che non esiste un profilo di personalità che possa contraddistinguere un violento da un non violento e quindi, anche sotto questo aspetto, ricorrere ai profili di personalità non comporta l’acquisizione di elementi di prova della idoneità genitoriale. Tant’è che dalle varie CTU emergono sempre e solo disfunzionalità delle vittime (perché appunto equivocate rispetto alla realtà di esiti traumatici che comprovano, al contrario, la violenza patita) mentre sembrerebbe che i violenti siano sempre esenti da qualsivoglia disfunzionalità, corrispondendo ciò al fatto che i violenti non patiscono conseguenze ed esiti traumatici delle loro condotte offensive. A questo proposito l’APA ( American Psychological Association) afferma “Cautioning that psychological evaluators who are not trained in domestic violence may ignore or minimize the violence and attach inappropriate pathological labels to women’s responses to chronic victimization”1. Possiamo in sintesi affermare che ai protocolli scientifici, destinati a valutare competenze genitoriali, siano estranei i profili di personalità, e che essi vanno assolutamente espunti nel caso di episodi di violenza domestica, perché è provato che i traumi da violenza inquinano la valutazione della personalità scambiando una condizione traumatica situazionale con una condizione di stato, attribuibile alle modalità costitutive della persona. Ma anche a questo proposito, sull’altro versante della scienza giuridica, abbiamo un’importante pronuncia della corte di Cassazione, (Ord. Cass. 13712 /21), che stigmatizza il ricorso delle CTU a valutare i modi di essere delle persone anziché valutare fatti e comportamenti, etichettando questa modalità, ben oltre il suo essere ascientifica, come metodo nazista (tatertyp), quindi inapplicabile in modo assoluto nella nostra legislazione.
Nell’ultima affermazione della lettera b) sull’obbligo dei consulenti di attenersi a protocolli e metodi scientifici, passa tutto il dibattito sulle sindromi ascientifiche quali le sindromi della PAS (alienazione parentale), della madre malevola, della madre simbiotica, etichette senza valore scientifico e si rammenta che esistono nel DSM -5 diagnosi scientifiche che potrebbero ugualmente avere lo stesso esito per le donne di rivittimizzazione (come ha chiosato ultimamente dalla sua pagina social Facebook uno psicologo forense). A questo punto ricordiamo però che il DSM-5 non è un trattato di psicologia forense (anzi, in esso sono contenute indicazioni di tipo precauzionale per l’uso forense) ma è un Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, al servizio della salute dei cittadini per esplicare cure e trattamenti appropriati, che non competono ai tribunali e alle questioni che riguardano l’idoneità genitoriale nelle controversie per l’affido dei figli. È stato finora troppo frequente, da parte dei consulenti e dei tribunali, l’abuso del ricorso a sindromi o pseudo-sindromi patologiche, per etichettare le madri protettive, vittime di violenza. È bene quindi che con questa riforma si dia uno stop alla mal pratica psico-giudiziaria, frutto di ancestrali pregiudizi sulle donne, andando a ridiscutere nelle sedi appropriate cosa sia un protocollo scientifico all’interno degli affidi e in particolare degli affidi in presenza di violenza. Certamente non potranno avere più spazio protocolli e linee guide, ad oggi molto seguite, che ignorando irresponsabilmente la violenza domestica, parlano di diritti relazionali assoluti, di criterio dell’accesso come criterio dominante nell’attribuzione dell’idoneità genitoriale e prospettano comunque allontanamenti e trattamenti coattivi per i figli di ‘madri alienanti’, che derivano in toto dalla PAS. E’ notizia proprio di questi giorni che la PAS e diagnosi similari che colpiscono le donne vittime di violenza nei procedimenti di affido, sono state messe al bando dal Parlamento Europeo:
(Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2021 sull'impatto della violenza da parte del partner e dei diritti di affidamento su donne e bambini; para 41 ): “condanna l'uso, l'affermazione e l'accettazione di teorie e concetti non scientifici nei casi di affidamento che puniscono le madri che tentano di denunciare casi di abuso di minori o violenza di genere impedendo loro di ottenere l'affidamento o limitandone i diritti genitoriali; sottolinea che la cosiddetta "sindrome da alienazione parentale" e concetti e termini analoghi, che si fondano solitamente su stereotipi di genere, operano a scapito delle donne vittime di violenza domestica, colpevolizzando le madri per aver alienato i figli dal padre, mettendo in discussione le competenze genitoriali delle vittime, ignorando la testimonianza del bambino e i rischi di violenza cui sono esposti i figli e pregiudicando i diritti e la sicurezza della madre e dei bambini; esorta gli Stati membri a non riconoscere la sindrome di alienazione parentale nella loro prassi giudiziaria e nel loro diritto e a scoraggiarne o addirittura proibirne l'uso nei procedimenti giudiziari, in particolare durante le indagini per accertare l'esistenza della violenza”.
Con l’ultimo passaggio abbiamo esplorato nei dettagli la lettera b) del comma 23, sottolineando ancora una volta come sia assolutamente priva di ambiguità avendo richiamato lo spirito e la lettera della Convenzione di Istanbul che si riferisce alla “prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”.
Proseguendo con la disamina degli altri paragrafi c), s), t) del comma 23, per quanto riguarda l’ascolto del minore - in rapporto alle malpratiche forensi in cui il più delle volte l’ascolto del minore, per delega esplicita, era affidato ai ctu o era ricompreso nell’ esame psicologico del minore - vi è una chiara pronuncia per la riappropriazione dell’ascolto da parte dei giudici nel pieno rispetto di quanto finora indicato da leggi, convenzioni internazionali e sentenze di cassazione. Queste ultime sempre più frequentemente si sono pronunciate per ribadire che l’ascolto diretto del minore da parte del giudice è ben diverso dall’ascolto del tecnico che sovrappone alle dichiarazioni del minore le proprie riflessioni, argomentazioni ecc. ecc. in ordine alla personalità del minore: “L’ascolto diretto da parte del giudice consente una partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda, mentre la consulenza prende in esame altri fattori, quali la personalità, la capacità di accudimento e di educazione dei genitori o la loro relazione con il figlio “ (cass. 12957/18; cass. 1471/2021 1474/21; cass. 23804/21). Anche nella visione di questa riforma l’ascolto deve essere diretto, senza possibilità di delega da parte del giudice ed esteso anche ai minori di anni 12 là dove non vi siano controindicazioni specifiche e precisamente ciò è espressamente indicato ai paragrafi seguenti:
c) prevedere la competenza del tribunale in composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e l’istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all’esito delle quali devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di de-legare ai giudici onorari specifici adempi-menti e con l’esclusione della facoltà di de-legare l’ascolto dei minorenni, l’assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al giudice togato;
s) prevedere che il giudice dispone In ogni caso la videoregistrazione della audizione del minore;
t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa adottare provvedimenti relativi ai minori d'ufficio e anche in assenza di istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del provvedimento”.
L’ascolto del minore riconfermato a livello generale rinforza anche quanto affermato alla lettera b) concernente l’ascolto da parte del giudice delle ragioni del rifiuto del minore. Ciò impone quindi una modifica delle procedure di delega ai CTU, ma anche una modifica delle metodologie di ascolto dei minori all’interno dello spazio dell’osservazione psicologica del minore. Non potrà più essere consentito al consulente di anteporre la propria interpretazione al riferito del minore, che deve essere rappresentata comunque al giudice, anche di là dell’ascolto diretto, nella sua espressione letterale, senza alterazioni di sorta. Così come non si potranno inferire, in maniera apodittica e priva di riferimenti scientificamente validi, l’esistenza di una manipolazione mentale, per cui il bambino diviene un soggetto privabile, in maniera surrettizia, del suo diritto all’ascolto. E ciò non lo si potrà fare perché spetta al giudice valutare e perché il riferimento ad una teoria o prassi della manipolazione fa parte delle metodologie ascientifiche risalenti alla PAS, escluse al punto b) del comma 23 del DDL .
In aggiunta, un’ipotetica manipolazione, inerente il preteso conflitto di lealtà riconducibile alla PAS, è stato valutato del tutto ininfluente dalla Cassazione rispetto al diritto del minore di essere ascoltato dal giudice: “ Né, peraltro, al fine di escludere l'ascolto del minore medesimo, è invocabile, sul filo anche dei limiti di ordine discrezionale già individuati da questa Corte, la circostanza che la sua audizione si sarebbe rivelata inutile per il conflitto di lealtà genitoriale in cui lo stesso si sarebbe potuto trovare” (Cass. 10784/19).
L’ascolto del minore da parte del giudice, superando l’ascolto delegato al consulente o l’ascolto filtrato dall’esame e/o dall’ osservazione psicologici, costituisce un’altra svolta del procedimento in tema di affidamento sia in presenza sia in assenza di violenza domestica. Esso mette fuori gioco sia le teorie interpretative ascientifiche come la PAS sia le teorie accettate dalla comunità scientifica che hanno però rilevanza in ambito clinico, nella cura e nel trattamento, e non certo in ambito forense nell’accoglimento della volontà del minore. Ma soprattutto l’ascolto diretto del minore mette fuori gioco quello che negli ultimi anni abbiamo visto prendere piede nelle aule dei tribunali: l’alterazione sistematica della volontà e delle opinioni del minore, con l’effetto di produrre una distorsione del campo probatorio offerto al giudice per formarsi una sua opinione, e conseguente inevitabile ricaduta negativa sul processo non più definibile come giusto e equo.
Proseguendo con la disamina degli ulteriori paragrafi del comma 23 del disegno di legge, c’è da segnalare come vi sia estrema attenzione agli obblighi posti dalla Convenzione di Istanbul ed in particolare al divieto di mediazione e conciliazione tra le parti, in ottemperanza all’art. 48 della Convenzione, come emerge dai paragrafi f, l, m, n, p:
“f) prevedere che con Il decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non definitiva o di emissione del provvedimenti cautelari civili o penali per fatti di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 1'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 20131 n. 77;
l) prevedere che la prima udienza debba svolgersi con necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate violenze di genere o domestiche e che il giudice possa formulare una proposta di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle risultanze istruttorie acquisite;
m) prevedere che qualora il tentativo di conciliazione non riesca il presidente, anche d'ufficio, sentiti le parti ed i rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nonché che il tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 1'11 maggio 2011, di cui alla legge 27 giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve avvenire In orari differiti;
n) prevedere che il giudice relatore possa, con esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti”;
p) prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché In materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza domestica, e che i mediatori abbiano l'obbligo di interrompere la loro opera nel caso In cui emerga qualsiasi forma di violenza”.
Possiamo dire che dai vari punti di vista fin qui esaminati esiste oggi un solo protocollo di stampo psicologico che si richiama in maniera netta alla Convenzione di Istanbul, mette al bando il ricorso a costrutti ascientifici, rispetta nell’ascolto il riferito delle vittime senza alterare i significati delle loro parole e mette al centro la violenza domestica nell’articolazione della sua metodologia a protezione delle vittime. Oggi il Protocollo Napoli è l’unico che possa interagire positivamente con questa prospettiva di riforma e da esso bisogna ripartire per costruire una diversa modalità di inserimento dei tecnici nei procedimenti per separazione e affido.
Andando poi più avanti nel comma 23, troviamo altri elementi che si richiamano alla Convenzione e che riguardano altri soggetti e interventi di stampo sociale.
Alla lettera ff) si si creano diverse condizioni in relazione ai casi in cui vi siano allegazioni di violenza domestica: in questi casi l’intervento dei servizi va disposto nella direzione specifica rivolta alla protezione della vittima e del minore. In generale questo paragrafo interviene a disciplinare l’intervento dei servizi socio-sanitari che dovranno dare trasparenza al loro operato rendendo disponibili le loro relazioni che devono essere redatte con un avvertimento preciso nel tenere separati i fatti dalle opinioni ed interpretazioni.
“ff) a) regolamentare l'Intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di prendere visione di ogni relazione e accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario e, fermo restando il principio generale dell'interesse del minore, a mantenere relazioni significative con i genitori, “sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale;”.
Sempre nello stesso paragrafo è affrontato anche il tema della coercizione imposta ai minori, riducendo anche qui il potere di ricorrere alle FFOO, quando non vi siano rischi attuali e concreti, diversi dai famigerati rischi evolutivi paventati dagli psicologi forensi e posti come base dei provvedimenti di emergenza ed urgenza: “dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive, di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l'attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti nell'immediatezza, che nell'esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l'uso della forza pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il tramite di personale specializzato.”
Riteniamo che la materia dell’esecuzione debba essere oggetto di ulteriori riflessioni e provvedimenti legislativi, mancando del tutto la base giuridica e motivazionale per attuare i prelievi forzosi dei minori da un contesto protettivo in cui non si evidenziano segnali di abbandono, incuria e pericolo (art.403 cc). Occorrerà discutere e giungere alla valutazione che il principio astratto della bigenitorialità o la motivazione della conflittualità anche elevata non possano essere posti alla base di provvedimenti di prelievo forzoso, finalizzati a pretestuosi e inappropriati trattamenti mirati al decondizionamento di una presunta alienazione (in genere materna).
Ulteriore elemento del DDL da sottolineare è il riferimento alle incompatibilità che possono emergere nell’attività degli organi giudicanti, degli operatori dei servizi e dei consulenti tecnici.
“ gg) riformare la disciplina nei procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e in particolare:
1. prevedere cause di incompatibilità con l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico d'ufficio nonché
con lo svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che riguardano l'affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell'unione civile, convivente,
parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni presso le citate strutture o comunità; 2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il quarto grado, convivente, parte dell'unione civile o coniuge del giudice che ha disposto il collocamento, del consulente tecnico d'ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento”.
In sintesi possiamo valutare positivamente la molteplicità di aspetti che il DDL ha toccato introducendo soprattutto una cultura diversa nei procedimenti dell’affido e separazione e affrontando le criticità di un sistema giudiziario che finora era stato sordo ai temi della violenza domestica, come emerso dall’ultimo rapporto della Commissione femminicidio al Senato, ‘sulla violenza di genere e domestica, nella realtà giudiziaria’. Dal rapporto infatti è emersa la scarsa formazione su questo tema dei giudicanti nei tribunali civili, ma anche la scarsa formazione degli psicologi e degli avvocati andando così a determinare la piaga della vittimizzazione secondaria delle donne, indirizzate in questo modo a non ricercare protezione dalle istituzione per timore di essere penalizzate nel rapporto con i figli.
Al di là della riforma, rimane però necessaria la costruzione di nuove metodologie, sulla falsariga di quanto anticipato per il mondo della psicologia da Protocollo Napoli, adatte a fornire strumenti a questo nuovo corso. Occorre quindi che prendano la parola, nel tracciare delle linee guida per le buone prassi sulla violenza e sull’affido, anche le altre professioni, l’avvocatura ed i servizi sociali e sanitari. Rimane anche la necessità di costruire poi una riflessione comune e interprofessionale, con protocolli condivisi sulle buone prassi per gli affidi che può anche prendere le mosse dagli istituendi distretti giudiziari disegnati a partire dal DDL.
1. APA, Violence and The Family: Report of The American Psychological Association Presidential Task Force on Violence And The Family, 1994. In Protocollo Napoli
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