Il beneficio d'inventario serve a tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede e l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia già stata accettata senza beneficio.
Il beneficio d'inventario serve a (ha l"effetto di) tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, eppertanto: (1) l'erede conserva verso l"eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli che si sono estinti per effetto della morte; (2) l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari - e dei legati - oltre il valore dei beni a lui pervenuti; (3) i creditori dell'eredità - e i legatari - hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell'erede (i creditori dell"eredità, peraltro, non sono dispensati dal domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell"erede - cfr., amplius, il capitolo quinto del volume "MANUALE PRATICO PER LA SUCCESSIONE EREDITARIA", Riccardo MAZZON 2015 - se vogliono conservare questa preferenza anche nel caso che l'erede decada dal beneficio d'inventario o vi rinunzi).
In concreto, l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione (Cass., sez. un., 7 maggio 2013, n. 10531, FI, 2013, 12, I, 3500: il limite di responsabilità dell'erede, che abbia accettato con beneficio d'inventario, per l'adempimento dei debiti ereditari costituisce oggetto di un'eccezione in senso lato, onde può essere dedotto per la prima volta in appello, dal convenuto contumace in primo grado) promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale (la quale, in mancanza dell"accertamento suddetto, costituisce nei confronti dell'erede un titolo non più contestabile in sede esecutiva, in quanto il giudicato copre il dedotto e il deducibile).
Ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva (Cass., sez. III, 16 aprile 2013, n. 9158, GCM, 2013); con l"ovvia eccezione del caso in cui la domanda (e la conseguente pronuncia giurisdizionale) abbia ad oggetto un mero accertamento del credito nei confronti degli eredi del debitore: in tal caso, non costituendo essa titolo esecutivo, non preclude agli stessi successori la possibilità di
"far valere, in eventuale ulteriore giudizio, la limitazione della loro responsabilità "intra vires", derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario" (Cass., sez. II, 25 settembre 2013, n. 21942, GCM, 2013; allo stesso modo, in caso di esecuzione forzata avviata da un creditore del "de cuius", l'erede beneficiato non ha interesse ad opporre che il bene staggito è estraneo all'asse ereditario per averne il "de cuius" disposto in vita: Cass., sez. III, 4 settembre 2012, n. 14821, GCM, 2012, 9, 1087).