Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  29/10/2024

Specializzazione forense e difensore di ufficio in ambito sportivo - Giovanni Di Salvo

Abstract.

L’autore intende porsi e porre degli interrogativi a seguito della modifica dell’art. 33 della Costituzione. L’attività sportiva esprime dei valori? Essa gode di diritti? Quali diritti sono garantiti allo sport e quali agli sportivi? Il diritto sportivo è un ramo del diritto pubblico? Le cui norme regolano l’organizzazione dell’amministrazione pubblica, le attività di perseguimento degli interessi pubblici ed i rapporti tra le varie manifestazioni del potere pubblico ed i cittadini. Oppure è una disciplina riconducibile al diritto privato? Che si occupa degli aspetti e dei fenomeni importanti della vita economica e sociale. Infine, il diritto dello sport deve esprimere i quattro elementi del contratto? Per cui la causa debba essere concretamente suscettibile di esecuzione (possibile), lecita (conforme alla legge, all’ordine pubblico ed al buon costume), determinata ed individuabile nel momento della esecuzione?

Il diritto dello sport è, invece, un ordinamento autonomo ed indipendente, ed è dotato di statuti e regolamenti propri, nonché di organi di giustizia sportiva.

Per cui non è ipotizzabile che in poche righe si dia una risposta univoca. Poiché sarebbe riduttivo e non possibile. Piuttosto è indispensabile rilevare che il legislatore ha inteso costituzionalizzare il valore dello sport, rinviando alla politica, agli amministratori ed agli sportivi di determinarne il portato e le valenze giuridiche.

Tale contesto riformatore non potrà escludere l’apporto dell’avvocatura, la quale sarà investita dell’antico ruolo di rappresentanza e di difesapresso le Procure ed i Tribunali interni od europei. Nella veste innovativa dettata dall’art. 165 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea. Un ruolo istituzionale che non potrà prescindere dalla misura della tutela tramite la difesa di ufficio, della quale potrà beneficiare ogni utente, in ossequio dell’art. 3 della Costituzione italiana. Il quale rappresenta uno dei principi di eguaglianza fondamentali, su cui si basa il nostro ordinamento giuridico, che si applica a tutti i cittadini, senza alcuna eccezione. E che rappresenta un punto di riferimento per la tutela dei diritti umani. Esso sancisce, infatti, il principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, vietando qualsiasi forma di discriminazione. E rappresenta, dunque, un pilastro fondamentale per le libertà delle professioni (art. 2) e per la tutela dei diritti e delle libertà di ogni individuo all’interno delle società, ove recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

In allegato l'articolo integrale con note


Allegati



Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film


Articoli correlati