In queste ultime settimane è divenuta di attualità la questione relativa alla sospensione dei termini feriali nelle questioni relative ai procedimenti di separazione o divorzio con previsione di mantenimento a favore del coniuge o dei figli minori.
Quanto sopra in quanto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 – 20 giugno 2023, numero 18044, ha affermato che in tema di obbligazioni alimentari di cui all'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3, in quanto assimilabili ai procedimenti urgenti in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a dilazioni processuali; detta sospensione, secondo la Cassazione, non si dovrebbe applicare nei casi in cui la causa comprenda, per connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dall’articolo 92 del R.D. n. 12 del 1941.
L’ordinanza sopra citata è stata “avversata”, in modo pressoché compatto, dalla giurisprudenza di merito la quale, infatti, si è assestata in senso opposto, rispetto a quanto statuito dalla Suprema Corte (v. Tribunale Siena, 19 luglio 2023; Trib. Roma, 24 luglio 2023; Trib. Genova, 25 luglio 2023; Trib. Gorizia, 26 luglio 2023; Trib. Firenze,28 luglio 2023, tutte reperibili sul sito www.osservatoriofamiglia.it; in dottrina v. per tutti, M.A.LUPOI, E la chiamano estate... (tra termini non sospesi e un'emergenza che non vuole finire, serio ma non troppo, a tratti sconsolato e nel finale polemico), in https://it.linkedin.com/pulse/e-la-chiamano-estate-tra-termini-non-sospesi-che-vuole-lupoi?trk=public_post , 23 luglio 2023).
Anzitutto, chi ritiene di discostarsi da quanto statuito dalla Corte di Cassazione evidenzia il riferimento, di quest’ultima, ad un regolamento comunitario, non applicabile nel caso specifico, con una interpretazione dell’articolo 83, c. 3, lett. a, d.l. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020, durante il periodo di pandemia, erroneamente correlata alla disciplina europea in materia di obbligazioni alimentari.
La Corte di Cassazione richiama la normativa emergenziale Covid – 19, che tutti, purtroppo, ricordiamo, ed in particolare la disposizione dell’articolo 83, c. 3 lett. a), al fine di dichiarare l’inammissibilità di un procedimento introdotto con un ricorso in Cassazione notificato, alla fine di agosto dello scorso anno (2022), quindi successivamente al periodo pandemico.
In sintesi quindi, la Cassazione, con l’ordinanza in commento, richiama una normativa che ha esaurito il suo compito e non ha più, attualmente, alcuna efficacia, stante, fortunatamente, la fine della fase emergenziale pandemica.
Peraltro, di diversa natura e finalità, rispetto alla disciplina sopra, sommariamente delineata, è l’articolo 92 del R.D. n. n. 12/1941, relativo alla sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che l’assimilazione, effettuata dalla Suprema Corte, tra alimenti e obbligazioni di mantenimento sembra contraddire l’orientamento giurisprudenziale più recente, di legittimità, in materia di ripetibilità degli assegni di mantenimento
Queste, in sintesi, le osservazioni critiche, maggiormente condivise in dottrina e giurisprudenza, all’ordinanza della Suprema Corte
Ad oggi, la decisione dei giudici di Piazza Cavour sembra del tutto isolata e non ha trovato conferma alcuna nella giurisprudenza di merito, come sopra meglio riferito; inoltre, molti tribunali e molti ordini degli avvocati hanno diffuso provvedimenti giudiziari, note e comunicazioni con le quali hanno precisato che i termini concessi devono essere considerati comprensivi di sospensione feriale dei termini, con tutte le relative conseguenze sul piano della scadenza degli atti processuali (v. ad esempio, nota del Tribunale di La Spezia in data 28 luglio 2023; richiesta di intervento congiunta AIAF, OMDIF, AMI, CAMMINO e UNCM al Ministro della Giustizia Carlo Nordio ).
Lo scrivente, ritiene di aderire, a titolo meramente personale, alla tesi contraria a quella proposta dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 18.044, in quanto effettivamente piuttosto forzata sotto il profilo formale e con conseguenze, sul piano sostanziale, che violano principi consolidati di diritto interno e di diritto comunitario.
Tuttavia, considerata la confusione interpretativa che la sentenza ha generato, sarebbe, forse, opportuno un chiarimento autorevole e definitivo, che ponga fine a dubbi e situazioni di incertezza in relazione ai procedimenti pendenti e futuri di separazione o divorzio.
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