-  Mazzon Riccardo  -  11/03/2014

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA: LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - Riccardo MAZZON

I modi di convocazione dell'assemblea dei soci sono determinati dall'atto costitutivo  

"l'assemblea della società a responsabilità limitata deve essere convocata con le modalità indicate dall'atto costitutivo; se questo dispone che deve provvedere l'organo amministrativo, la convocazione decisa e disposta dal presidente del consiglio di amministrazione è viziata, con l'effetto di invalidare la deliberazione assunta dall'assemblea, se questa non si sia costituita totalitariamente" (Trib. Latina 22.6.2004, Soc, 2005, 93 – conforme, ma nel senso che ricorre l'ipotesi di inesistenza della deliberazione assembleare di una società di capitali quando la relativa convocazione sia stata formulata da un soggetto privo dei necessari poteri: Trib. Milano 26.5.2005, CM, 2005, 883 – conforme, ma, più correttamente, per la mera annullabilità: l'assoluta carenza di legittimazione in capo all'autore della convocazione dell'assemblea (nella specie il curatore del fallimento del socio amministratore, decaduto dalla carica) non comporta nè l'inesistenza della convocazione, nè, conseguentemente, l'inesistenza della delibera assembleare adottata a seguito della irregolare convocazione, bensì la semplice annullabilità della delibera Cass. civ., sez. I, 11.6.2003, n. 9364, GI, 2004, 787, FI, 2004, I, 176, GC, 2004, I, 2765),

e debbono, comunque, esser tali da assicurare la tempestiva informazione, di tutti i soci, sugli argomenti da trattare.

Qualora manchi, nello statuto, la determinazione delle modalità di convocazione dell'assemblea, detta convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata, spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal registro delle imprese (precedentemente, il domicilio doveva esser rilevato dal libro dei soci; un tanto sino all'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 12 novies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai sensi del comma 12 undecies del medesimo articolo, tale disposizione è entrata in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione; entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata devono aver depositato, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci – cfr. anche il paragrafo 2., capitolo undicesimo, del volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

Qualora lo statuto nulla disponga in proposito, ovvero nei casi di inerzia dell'organo preposto, la ratio sottesa alla nuova disciplina delle società a responsabilità limitata sembra consentire ai soci - non solo di sollecitare l'eventuale sindaco a supplire all'inerzia dell'amministratore,

"è legittima la convocazione dell'assemblea di s.r.l. da parte del collegio sindacale in caso di inerzia o di rifiuto dell"amministratore sulla richiesta avanzata dai soci" (Trib. Cosenza 23.2.2009, GCo, 2010, 1, 141),

ma anche – di convocare essi stessi, anche individualmente, il consesso assembleare;

"sebbene l'art. 2479 bis c.c., diversamente dall'abrogato art. 2486 c.c., non preveda per la s.r.l. l'intervento sostitutivo del tribunale in ipotesi di inerzia di convocazione dell'assemblea da parte degli organi sociali (previsto invece per la s.p.a. dall'art. 2367 c.c. anche successivamente all'entrata in vigore del d.lg. n. 6 del 2003), non si è in presenza di una lacuna dell'ordinamento, riconoscendo l'art. 2479 bis c.c. a ciascun socio il potere di provvedere alla convocazione dell'assemblea" (Trib. Verona 20.7.2004, GM, 2005, 12, 2642 – conforme, nel senso che nella società a responsabilità limitata in caso di omissione o di inerzia del o degli amministratori, è possibile convocare l'assemblea su iniziativa dei soci ex art. 2479 c. c, dovendosi invece escludere il ricorso, in via analogica, allo strumento previsto dall'art. 2367 c. c. dettato in materia di società per azioni: Trib. Milano 18.1.2007, GI, 2007, 7, 1694),

non si vede, infatti, nonostante diverse e recenti opinioni,

"se l'amministratore di una s.r.l. rifiuta ingiustificatamente di convocare l'assemblea, i soci possono ottenerne la convocazione con decreto del tribunale, ai sensi del novellato art. 2367 c.c., applicabile per analogia" (Trib. Napoli, sez. VII, 10.2.2005, GCo, 2007, 2, 459 – conforme, con la precisazione che ai sensi del 3 comma dell'art. 2367 c.c., così come riformato dal d.lg. n. 6 del 2003, l'assemblea convocata su richiesta dei soci non può avere ad oggetto la discussione e l'approvazione del bilancio d'esercizio: Trib. Napoli, sez. VII, 10.2.2005, GCo, 2007, 2, 459),

la necessità di applicabile analogicamente l'articolo 2367 del codice civile, dettato per le spa e non espressamente richiamato:

"è inammissibile la funzione sostitutiva dell'autorità giudiziaria di convocazione dell'assemblea nella "nuova" s.r.l. sia a seguito dell'abrogazione dell'art. 2486 comma 2 c.c. vecchio testo, che richiamava l'art. 2367 comma 2 c.c., sia del mancato rinvio "per relationem" da parte degli art. 2479 e 2479 bis c.c. alla disciplina della s.p.a., in conformità alla tendenza univoca a ritenere le due fattispecie sociali reciprocamente autonome e senza possibilità di prospettare un'interferenza sistematica tra le stesse; conseguentemente, è inammissibile il ricorso con cui il socio chiede al tribunale di ordinare la convocazione dell'assemblea dei soci, di revocare l'amministratore unico e di nominarne un nuovo in sua sostituzione, in quanto le società a responsabilità limitata sono state integralmente sottratte al controllo giudiziario esterno" (Trib. Bologna 21.10.2004, Soc, 2005, 357, GM, 2005, 12, 2642 – conforme - App. Lecce 23.6.2005, FI, 2006, 5, 1549).




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