Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  08/09/2024

Segnalazione di giurisprudenza: rapporto tra ore di assistenza scolastica all’alunno disabile e risorse del comune - Cons. Stato, sez. III, n. 7089/24

Istruzione pubblica – Alunno minore disabile – Piano educativo individualizzato – Ore assistenza scolastica – Comune – Risorse disponibili – Discrezionalità – Sussiste.

È legittimo il provvedimento del Comune che assegni un numero di ore di assistenza scolastica per la promozione dell’autonomia e della comunicazione dell’alunno minore con disabilità in misura inferiore a quanto indicato nel piano educativo individualizzato (P.E.I.) e richiesto dal dirigente scolastico, non essendo il P.E.I. vincolante per l’ente locale, in capo al quale residua un margine di apprezzamento discrezionale, da esercitarsi con prudente equilibrio a mente del rango fondamentale dei diritti sottesi alle misure di inclusione scolastica, in relazione al complesso delle risorse disponibili. (1)

In motivazione, la Sezione ha ribadito la distinzione tra ore di sostegno didattico, quali funzioni scolastiche stricto sensu, di competenza dell’ufficio scolastico regionale (USR), e misure di sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche, tra le quali le misure di assistenza scolastica di competenza dei comuni, oggetto della decisione, per le quali i comuni attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell’apposito accordo concluso in sede di conferenza unificata. In merito, la Sezione ha comunque prestato espressa adesione, pur se quale obiter dictum, alla tesi per cui anche in relazione alle ore di sostegno didattico il P.E.I. non vincoli il dirigente scolastico, seppure il suo apprezzamento non involga l’indisponibilità di insegnanti di sostegno e di risorse economiche, ma solo ragioni obiettive che possono consistere nella manifesta irragionevolezza, erroneità, contraddittorietà della documentazione, o nella possibilità che a fronte di due o più alunni disabili nella stessa classe, sia concretamente sufficiente un unico insegnante di sostegno per tutti.

Fonte: giustizia-amministrativa .it




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