In tema di vaccinazione anti-Covid, nella vigenza dell'art. 4 d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla l. n. 76 del 2021, al lavoratore che rifiuta di sottoporsi alla somministrazione del vaccino e sospeso illegittimamente, per inottemperanza del datore all'obbligo di repêchage, compete il risarcimento del danno, che cessa dal 15 dicembre 2021, in conseguenza dell'abrogazione dell'obbligo datoriale di recupero del prestatore in altre mansioni, conseguente all'introduzione dell'art. 4 ter, commi 2, 3, 5, e 6, ad opera del d.l. n. 172 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 3 del 2022.
Fonte: Foroitaliano.it