La risoluzione del contratto a carico del debitore può pronunciarsi soltanto quando sussista la responsabilità del debitore, ma non anche quando quest’ultimo superi la presunzione di colpevolezza, deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni dovute per cause a lui non imputabili, e, per il tramite di risultanze positivamente apprezzabili, sia chiara l’incolpevolezza dell’inadempimento.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 25 ottobre 2024, n. 27702
Notizia tratta da ilQG
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