-  Mazzon Riccardo  -  30/09/2014

SCIOGLIMENTO DI SRL: RICORSO E MUTAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE - RM

E' senz'altro corretto porre in evidenza come, in tema di scioglimento delle società di capitali, la nuova articolata disciplina regoli, puntualmente, la fattispecie nel rispetto dell'autonomia della società:

"in tema di scioglimento delle società di capitali la nuova articolata disciplina regola puntualmente la fattispecie nel rispetto dell'autonomia della società, riservando all'assemblea dei soci ogni determinazione in ordine alla prosecuzione, anche ed eventualmente sotto altra forma, dell'attività sociale, o al l'estinzione della società, che comunque, non consegue ipso iure al riscontro di una causa di scioglimento, avendo l'assemblea straordinaria il potere di rimuoverla" (App. Bari, sez. fer., 6.9.2006, GM, 2007, 4, 1016 - cfr., amplius, il volume: "LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI", CEDAM 2013, Riccardo MAZZON).

Quando si verifica una causa di scioglimento di una società di capitali e gli amministratori, che hanno l'obbligo di accertarla, non vi provvedono, l'istanza di accertamento può essere presentata al tribunale anche dal sindaco:

"quando si verifica una causa di scioglimento di una società di capitali e gli amministratori, che hanno l'obbligo di accertarla, non vi provvedono, l'istanza di accertamento può essere presentata al tribunale da ogni sindaco individualmente; l'interesse del sindaco ad ottenere l'accertamento dell'avvenuto scioglimento della società deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma per tutto il processo fino alla sua statuizione finale. Pertanto, il sindaco cessato dall'incarico, prima che il tribunale si sia pronunciato sull'istanza, non ha più interesse ad ottenere tale accertamento" (Trib. Biella 4.6.2004, Soc, 2005, 893).

Non è ammissibile il ricorso all"autorità giudiziaria per la nomina diretta dei liquidatori – provvedimento definito "di mera gestione":

"il provvedimento di nomina di un liquidatore è un provvedimento di mera gestione di interessi a carattere sommario e semplificato; pertanto, difettando di definitività non è suscettibile di ricorso per cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 cost." (Cass. civ., sez. I, 29.5.2009, n. 12677, D&G, 2009),

senza che vi sia stata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento della società presso il registro delle imprese e la preventiva convocazione dell"assemblea per la nomina di liquidatori, salvo che la causa di scioglimento consista proprio nell"impossibilità di funzionamento dell"assemblea:

"non è ammissibile il ricorso all"autorità giudiziaria per la nomina diretta dei liquidatori senza che vi sia stata la pubblicità costitutiva della causa di scioglimento della società presso il registro delle imprese e la preventiva convocazione dell"assemblea per la nomina di liquidatori, salvo che la causa di scioglimento consista proprio nell"impossibilità di funzionamento dell"assemblea" (Trib. Verona, sez. IV, 16.10.2006, n. 2339, Redazione Giuffrè 2007 – cfr. anche Trib. Como 29.7.2004, GCo, 2006, 1, 177, secondo cui, in caso di scioglimento di una società di capitali, il provvedimento  di nomina giudiziale del liquidatore può essere emesso solo laddove l'assemblea non si sia costituita ovvero non abbia deliberato, secondo quanto disposto dall'art. 2487 comma 2 c.c.).

 La messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali:

 "la messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali; pertanto, vi è continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale - ritenendo esistente un nuovo soggetto giuridico in virtù della messa in liquidazione di una s.n.c. - aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione di una delibera assembleare di utilizzo del finanziamento del socio dissenziente a copertura delle perdite e di una delibera di aumento del capitale, nonché in ordine alla domanda del socio di revoca dell'amministratore e di risarcimento del danno dal medesimo cagionato)" (Cass. civ., sez. I, 19.12.2008, n. 29776, GCM, 2008, 12, 1808, RN, 2010, 1, 171 – conforme, non essendo configurabile l'intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale: Cass. civ., sez. I, 23.7.2007, n. 16211, GCM, 2007, 7-8, GC, 2007, 12, 2708).

 




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