Danni  -  Redazione P&D  -  01/12/2016

Risarcibile il danno non patrimoniale da perdita del nonno (anche se non convivente) - Andrea Falcone

Risarcibile il danno non patrimoniale da perdita del nonno (anche se non convivente)

Nota a Cass., 20 ottobre 2016, n. 21230

Andrea Falcone, Avvocato

SOMMARIO: 1. Le massime. – 2. Il caso. – 3. La decisione. – 4. Osservazioni conclusive.

1. Il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato, neppure potendo condividersi la tesi che trattasi di danno in re ipsa, sicché dovrà al riguardo farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva. In tale contesto, risulta non condivisibile limitare la "società naturale" della famiglia cui fa riferimento l'art. 29 della Costituzione all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", incentrata su coniuge, genitori e figli, e non può ritenersi che le disposizioni civilistiche che specificamente concernono i nonni non siano tali "da poter fondare un rapporto diretto, giuridicamente rilevante, tra nonni e nipoti" (contrariamente a quanto sostenuto nella sent. Cass. Civ. n. 4253/2012).

In tema di danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale, nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto, occorre conciliare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l'esigenza di evitare il pericolo di una dilatazione ingiustificata dei soggetti danneggiati secondari, tuttavia il dato esterno ed oggettivo della convivenza non può ritenersi elemento idoneo a bilanciare le evidenziate contrapposte esigenze e, quindi, il rapporto nonni-nipoti non deve essere ancorato alla convivenza per essere giuridicamente qualificato e rilevante e non può ritenersi esclusa – nel caso di non sussistenza della convivenza – la possibilità di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti e caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto. La convivenza non è il connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero il presupposto dell'esistenza del diritto risarcitorio, bensì costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum risarcitorio (nella specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito con cui, sul presupposto del difetto di convivenza, si era escluso il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in favore di tre nipoti che avevano perso la nonna in seguito ad un incidente stradale).

2. Venuta a mancare la nonna a seguito di un sinistro stradale, tre nipoti di quest'ultima agivano per il risarcimento per i danni loro determinati dalla perdita dell"ascendente. La loro domanda veniva rigettata in ambedue i gradi del giudizio di merito e, pertanto, le tre proponevano ricorso per cassazione, affidandosi ad otto motivi. In particolare, le ricorrenti lamentavano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., e degli artt. 2, 29, 31 e 32 Cost., censurando la sentenza della Corte di appello capitolina nella parte in cui aveva ritenuto necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza – situazione nella specie assente – ai fini della configurabilità del risarcimento da fatto illecito in favore di soggetti estranei al nucleo familiare ristretto (quali sono i nonni, i nipoti, il genero o la nuora).

3. La Corte di appello capitolina, richiamandosi alla sent. n. 4253/2012, aveva ritenuto infondato l"appello proposto richiamandosi al principio per cui in caso di uccisione di un congiunto, la configurabilità di una lesione giuridicamente rilevante del rapporto parentale, per i soggetti al di fuori della famiglia nucleare, presuppone necessariamente la convivenza. I giudici di appello avevano pure condiviso il rilievo del giudice di primo grado, secondo cui se è vero che la cerchia dei soggetti legittimati a rivendicare la qualifica di vittime secondarie non è limitabile in astratto e a priori, pur tuttavia nella suddetta cerchia devono necessariamente rientrare esclusivamente quei soggetti che provino di aver subito un effettivo danno dalla perdita del proprio congiunto, dovendosi verificare in ciascun caso concreto se ricorrano i presupposti per il risarcimento, vale a dire l'effettivo verificarsi di un danno in capo ai suddetti soggetti, cioè l"effettività e la consistenza della relazione, l"intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e da ogni altro significativo indice del rapporto e della incidenza della perdita. Dalla documentazione in atti, con riferimento al caso all"esame, non era emerso alcun elemento volto a far ritenere l'effettiva sussistenza di una frequentazione assidua delle ricorrenti con la defunta nonna, né tanto meno che tra le stesse e quest'ultima esistesse una relazione nell'ambito del contesto familiare o, quanto meno un concreto valido e reale supporto morale, non convivendo, peraltro, le ricorrenti con il proprio congiunto.

Il supremo Collegio non aderisce all"orientamento richiamato dalla Corte di appello. I giudici della terza Sezione, pur condividendo l"esigenza di bilanciare il diritto del superstite alla tutela del rapporto parentale con l"esigenza di evitare dilatazioni risarcitorie ingiustificate, ritengono che l"elemento della convivenza non sia idoneo a rendere giuridicamente qualificato e rilevante il rapporto nonni-nipoti ai fini dell"invocata tutela risarcitoria.

A sostegno della propria tesi, i giudici della terza Sezione richiamano la lettura costituzionalmente orientata dell"art. 2059 c.c., così come emersa nella giurisprudenza di legittimità. Il richiamo è, in particolare, alle sentenza n. 8827 e 8828 del 2003 e alla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008. In forza dei richiamati arresti, la lesione dei diritti inviolabili della famiglia, provvista di copertura costituzionale a mente degli artt. 2, 29 e 30 Cost., rientra nella tutela minima risarcitoria spettante, ai sensi dell"art. 2059 c.c. così come reinterpretato in senso costituzionalmente conforme, ai diritti costituzionali inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione. Il danno non patrimoniale da perdita o compromissione del rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidità del congiunto consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato mediante prova testimoniale, documentale o presuntiva.

Circa la portata della nozione di famiglia ai sensi dell"art. 29 Cost., perché possa aversi lesione dei diritti inviolabili della "famiglia", i giudici della terza Sezione ritengono che la nozione di società naturale non possa circoscriversi alla sola famiglia nucleare, composta da coniuge, genitori e figli. A tal proposito vengono specificamente valorizzate le disposizioni che, nel nostro ordinamento, sono tese a valorizzare il rapporto tra nonni e nipoti, menzionando, tra di esse gli artt. 75 e 76 c.c. quanto al vincolo di parentela, nonché la serie di diritti, doveri e facoltà nei rapporti reciproci tra discendenti ed ascendenti, con un richiamo ad una disposizione ritenuta emblematica, quella di cui all"art. 317 bis c.c., da cui risulta, a giudizio del supremo Collegio, "l'innegabile rilevanza anche giuridica, oltre che affettiva e morale, di tale rapporto". Si tratta della disposizione introdotta dall"art. 40, d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, recante la "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione", a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Quanto alla necessità della convivenza affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale al di fuori della famiglia nucleare, contraddicendo opposto orientamento emerso in seno alla giurisprudenza di legittimità, la terza Sezione osserva come, così opinando, si finisce con l"escludere a priori il diritto del nipote non convivente al risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale sulla base di "un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale quale è quello della convivenza, di per sé poco significativo". La sentenza in commento nega che la convivenza possa assurgere a connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali ovvero a presupposto dell'esistenza del diritto risarcitorio, bensì afferma che la stessa costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum risarcitorio. Si rileva anche come ancorare il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale alla convivenza tra il congiunto non ricompreso nella cd. famiglia nucleare e la vittima potrebbe portare, contrariamente alle intenzioni, ad un deprecabile automatismo risarcitorio. A sostegno, viene anche richiamata quella giurisprudenza di legittimità che ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del coniuge separato legalmente, soggetto ormai di fatto in posizione eccentrica rispetto alla famiglia nucleare, purché si accerti che l'altrui fatto illecito abbia provocato quel dolore e quelle sofferenze morali che solitamente si accompagnano alla morte di una persona cara, pur essendo necessario a tal fine dimostrare che, nonostante la separazione, sussistesse ancora un vincolo affettivo particolarmente intenso, così ponendo l'accento sulla lesione alla sfera affettiva familiare a prescindere dalla convivenza.

Da ultimo, quale argine ad una dilatazione ingiustificata dei danneggiati secondari, è indicata la necessità di una "prova rigorosa degli elementi idonei a provare la lamentata lesione e l"entità dei danni".

4. La sentenza in commento respinge apertamente il principio di diritto già espresso con la sent. n. 4253/2012[1], recependo un diverso e più liberale orientamento emerso già in alcuni giudizi di merito. La pronuncia implicitamente ribadisce la centralità del diritto giurisprudenziale nella materia della responsabilità civile, tanto più evidente ove la categoria del fatto illecito si intersechi con l"ambito dei rapporti di famiglia, sempre più pressati dall'onda del cambiamento dei costumi.

In tema di danno parentale in favore di congiunti esterni al nucleo familiare ristretto, l"elemento della convivenza è stato, sinora, oggetto di valutazioni variegate nel diritto giurisprudenziale, sebbene non fossero mancate pronunce conformi a quella in commento. Nel 2005, in una pronuncia della terza Sezione, resa nell"ambito del giudizio intrapreso dai nipoti che avevano perduto il loro nonno in occasione di un incidente stradale, si era ritenuto che "l'assenza di coabitazione" non "può essere considerata elemento decisivo di valutazione sotto il profilo che interessa la presente causa, quando si consideri che tale assenza sia imputabile a circostanze di vita che non escludono il permanere dei vincoli affettivi e la vicinanza psicologica con il congiunto deceduto"[2].

In tempi più recenti, il Tribunale di Milano, Sez XII, riteneva la situazione di non convivenza imputabile a circostanze di vita e comunque inidonea ad escludere il permanere di vincoli affettivi ed una vicinanza psicologica con il congiunto deceduto[3]. Il Tribunale di Rimini, nel 2014, aveva già riconosciuto anche ai congiunti della vittima di un incidente stradale non conviventi con la stessa, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale[4]. Da ultimo, nel 2013, la terza Sezione penale della Suprema Corte aveva statuito che "In tema di risarcimento del danno non patrimoniale per perdita del congiunto, nella specie nonno-nipote, non può ritenersi determinante il requisito della convivenza, poiché attribuire a tale situazione un rilievo decisivo porrebbe ingiustamente in secondo piano l'importanza di un legame affettivo e parentale la cui solidità e permanenza non possono ritenersi minori in presenza di circostanze diverse, che comunque consentano una concreta effettività del naturale vincolo nonno-nipote: ad esempio, una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici"[5].

La convivenza, conclusivamente, secondo l"orientamento giurisprudenziale che, anche alla luce della sentenza ivi annotata, parrebbe consolidarsi, non costituisce presupposto dell'esistenza del diritto risarcitorio per i congiunti non conviventi, ma si atteggia quale elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l'ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e concorre alla determinazione quantitativa del risarcimento.



[1] Tra le note critiche alla richiamata sent., si veda, di Valentina Ogliari, "La convivenza, discutibile condizione essenziale, fissata dalla Cassazione, per il riconoscimento del danno anche non patrimoniale da uccisione, a determinati congiunti", in Diritto e Fiscalità dell'assicurazione, fasc. 2, 2013, pag. 228.

[2] Su questa Rivista, si veda la nota a sent. Cass., Sez. III CIV., 15 luglio 2005, n. 15019 di Alberto Mascia, "Lesione del rapporto parentale: il danno non patrimoniale per la perdita dei nonni".

[3] Tribunale Milano, sez. XII, 12/02/2008,  n. 1799, in Giustizia a Milano 2008, 2, 12.

[4] Si tratta della sentenza del 17 giugno 2014, Giud. La Battaglia, menzionata anche in "ll danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale è risarcibile anche in assenza di convivenza: il Tribunale di Rimini va oltre la Cassazione", online sulla rivista Diritto civile contemporaneo.

[5] Si tratta della sent. Cass. pen. , n.29735/2013, su cui si veda la nota "Anche i nonni vanno risarciti della morte del nipote, e non occorre la pregressa convivenza, basta Facebook", in Diritto & Giustizia, fasc.0, 2013, pag. 994.




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