ABSTRACT
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso presentato e ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art 6 C 3 della l. 40/04 relativo alla irrevocabilità del consenso alla PMA dopo la fecondazione dell'ovocita .
La questione è oltremodo delicata e riguarda il diritto della donna separata o divorziata che assieme al marito o al compagno aveva precedentemente effettuato un percorso di procreazione medicalmente assistita , di utilizzare, dopo la separazione e /o il divorzio ovvero la fine del rapporto di convivenza, gli embrioni sovrannumerari eventualmente residuati per tentare una nuova gravidanza in solitaria . E ciò contro la volontà dell'ex partner.
Incrociando i dati istat secondo i quali circa il 20 % delle coppie in età fertile presenta problemi di sterilità; che circa la metà delle coppie entro i primi 5 anni si separa; che i nati da PMA sono nel nostro paese circa 17.000 ogni anno; che vi sono circa 85.000 embrioni sovrannumerari conservati nei centri di PMA, i numeri di donne che potrebbero invocare tale diritto sarebbero migliaia ......
La giurisprudenza di merito a partire dalla sentenza del 2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del gennaio 2021 ha in maniera costante riconosciuto tale diritto alla donna che potrebbe dunque procedere anche contro la volontà dell'ex partner al transfer, obbligando lo stesso ad assumere tutti gli obblighi (morali ed economici) nei confronti del figlio nato anche a distanza di anni.
Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma dell'art 6 c 3 della legge 40/04 che prevede "l'irrevocabilità del consenso prestato dopo la fecondazione dell'ovocita"
"La decisione del Tribunale di Roma risulta assolutamente condivisibile. La prospettiva infatti che anche dopo dopo la fine della relazione di coppia e quindi il venir meno del comune progetto genitoriale si potesse , anche a distanza di molto tempo, procedere non solo all'uso degli embrioni sovrannumerari per tentare una maternità solitaria ma addirittura obbligare l'ex marito/compagno ad assumere tutti gli obblighi genitoriali nei confronti del figlio che eventualmente dovesse nascere, è una prospettiva francamente assurda.
E' per un paradosso tecnologico che , anche se la coppia e la famiglia non ci sono più, è possibile consentire l'utilizzo ad uno degli ex partner di embrioni congelati nel momento in cui vi era un comune progetto genitoriale che ora non c'è più".
In tutti i trattamenti sanitari il consenso è liberamente revocabile da parte dell'interessato , non si vede perche in questo caso non dovrebbe esserlo, con la conseguenza di affermare un consenso ad effetti perpetui e dalle conseguenze giuridiche incalcolabili (si pensi alla nascita dopo molti anni in presenza di nuove famiglie costituite ovvero anche dopo la morte del genitore biologico con conseguenze sul diritto degli altri eredi .
Inotre non c'è chi non veda anche un possibile problema di discriminazione nei confronti dell'uomo: infatti ci si cheiede qualora fosse il partner maschile a voler utilizzare l'embrione dopo la fine della relazione come questo potrebbe avvenire...attraverso la nuova compagna o una madre surrogata in cui impiantare l'embrione forse? con quali conseguenze per la ex partner, madre genietica?"
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