Il contesto particolarmente complesso ed aggravato lungo tutto il 2022, sotto il piano energetico, ha visto l'entrata in vigore del regolamento - avente la natura di norma di diritto eccezionale della durata di 18 mesi - qui riportato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 22 dicembre 2022, con cui viene istituito il quadro della semplificazione in materia di diffusione delle energie rinnovabili.
Il tutto punta a determinare le condizioni di maggiore favore per la definizione sulle installazioni di impianti per l'energia rinnovabile e sulla accelerazione riguardo gli iter autorizzatori con riguardo al fotovoltaico, pompe di calore e potenziamenti che stabiliscono l’interesse pubblico prevalente per tutti i progetti Fer con una decorrenza e durata che va a riferirsi a tutte le procedure autorizzative avviate tra il 30 dicembre 2022 e il 30 giugno 2024.
Di seguito il testo regolamentare che, come noto secondo la suddivisione delle fonti del diritto (comunitario) europeo, in particolare quello derivato, ha una portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 2022
che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
La guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina e la riduzione senza precedenti delle forniture di gas naturale dalla Federazione russa agli Stati membri minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione e dei suoi Stati membri. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione dell'approvvigionamento di gas e la manipolazione dei mercati da parte della Federazione russa per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas hanno portato a un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, non solo minando l'economia dell'Unione, ma anche minacciando gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento. Una diffusione rapida delle fonti rinnovabili di energia può contribuire ad attenuare gli effetti della crisi energetica in atto, creando una difesa contro le azioni della Russia. L'energia rinnovabile può contribuire in maniera significativa a contrastare la strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia, rafforzando la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, riducendo la volatilità del mercato e abbassando i prezzi dell'energia. |
(2) |
Negli ultimi mesi, le azioni della Russia hanno ulteriormente esacerbato la situazione del mercato, aumentando in particolare il rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo all'Unione nel prossimo futuro, situazione che ha compromesso la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione. Tale conseguente drastico aumento della volatilità dei prezzi dell'energia nell'Unione ha fatto schizzare i prezzi del gas e dell'elettricità ai massimi storici durante l'estate, provocando un aumento dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica che si presume continuerà a ripercuotersi gradualmente sulla maggior parte dei contratti stipulati con i consumatori, gravando sempre di più sulle famiglie e sulle imprese. Il peggiorare della situazione dei mercati dell'energia è stato un elemento determinante dell'inflazione generale nella zona euro, del rallentamento della crescita economica in tutta l'Unione. Tale rischio è destinato a persistere indipendentemente da eventuali riduzioni temporanee dei prezzi all'ingrosso e sarà ancora più rilevante l'anno prossimo, come indicato nella proposta della Commissione che accompagna la comunicazione della Commissione del 18 ottobre 2022 sull'emergenza energetica – preparare, acquistare e proteggere l'UE insieme. L'anno prossimo le imprese energetiche europee potrebbero avere serie difficoltà a riempire gli impianti di stoccaggio del gas, vista l'alta probabilità di una diminuzione o addirittura di un azzeramento dei flussi di gas da gasdotto in arrivo nell'Unione dalla Russia, data la situazione politica attuale. Inoltre, l'obiettivo per il 2023 stabilito nel regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) è di riempire gli impianti dell'Unione al 90 % delle capacità di stoccaggio a fronte dell'80 % per questo inverno. Inoltre, eventi imprevedibili come il sabotaggio dei gasdotti e altri rischi di interruzione che minacciano la sicurezza dell'approvvigionamento potrebbero generare ulteriori pressioni sui mercati del gas. Si aggiunga che le prospettive di competitività delle industrie europee nel settore delle tecnologie delle energie rinnovabili hanno risentito delle recenti politiche attuate in altre regioni del mondo tese a sostenere e ad accelerare l'espansione di intere catene del valore delle tecnologie per le energie rinnovabili. |
(3) |
In tale contesto, e per fare fronte all'esposizione dei consumatori e delle imprese europei a prezzi elevati e volatili che causano difficoltà economiche e sociali, per agevolare la riduzione necessaria della domanda di energia sostituendo le forniture di gas naturale con energia da fonti rinnovabili e per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, l'Unione deve intraprendere ulteriori azioni immediate e temporanee per accelerare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare mediante misure mirate suscettibili di accelerare il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione nel breve termine. |
(4) |
Tali misure urgenti sono state scelte in funzione della loro natura e del loro potenziale di contribuire a risolvere l'emergenza energetica a breve termine. Più in particolare, numerose misure di cui al presente regolamento possono essere attuate dagli Stati membri rapidamente per razionalizzare la procedura autorizzativa applicabile ai progetti di energia rinnovabile, senza esigere modifiche onerose delle procedure e degli ordinamenti giuridici nazionali e imprimendo un'accelerazione positiva alla diffusione delle energie rinnovabili nel breve termine. Alcune di queste misure sono di portata generale, come l'introduzione di una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente ai fini della pertinente legislazione ambientale, o l'introduzione di chiarimenti sull'ambito di applicazione di talune direttive ambientali, nonché la semplificazione del quadro di autorizzazione per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile concentrandosi sugli effetti delle modifiche o delle estensioni rispetto al progetto iniziale. Altre misure riguardano tecnologie specifiche, come la concessione di autorizzazioni in tempi più brevi e più rapidi per le apparecchiature per l'energia solare su strutture esistenti. È opportuno attuare tali misure di emergenza il più rapidamente possibile e adattarle, se necessario, per affrontare adeguatamente le sfide attuali. |
(5) |
È necessario introdurre ulteriori misure urgenti e mirate destinate a tecnologie e tipi di progetti specifici che hanno il potenziale più elevato in termini di diffusione rapida e di effetti immediati sugli obiettivi di riduzione della volatilità dei prezzi e di riduzione della domanda di gas naturale, senza comprimere la domanda complessiva di energia. Oltre a velocizzare le procedure autorizzative, relativamente alle apparecchiature per l'energia solare su strutture artificiali è opportuno promuovere e accelerare l'installazione di impianti solari su piccola scala, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e gli autoconsumatori collettivi, come le comunità locali di energia, trattandosi delle opzioni più economiche, più accessibili e con il minore impatto ambientale o di altro tipo per una rapida introduzione di nuovi impianti di energia rinnovabile. Inoltre, questi progetti vanno direttamente a sostegno delle famiglie e delle imprese che devono far fronte a prezzi elevati dell'energia e mettono al riparo i consumatori dalla volatilità dei prezzi. La revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile è una delle soluzioni per aumentare rapidamente la produzione di energia rinnovabile con il minore impatto sull'infrastruttura di rete e sull'ambiente, anche nel caso delle tecnologie di produzione di energia rinnovabile come l'energia eolica, per le quali le procedure di autorizzazione sono generalmente più lunghe. Infine, le pompe di calore rappresentano un'alternativa rinnovabile diretta alle caldaie a gas naturale e possono ridurre significativamente la domanda di gas naturale durante la stagione di riscaldamento. |
(6) |
In considerazione della situazione energetica urgente ed eccezionale, gli Stati membri dovrebbero poter introdurre deroghe a taluni obblighi di valutazione stabiliti dalla normativa ambientale dell'Unione per i progetti di energia rinnovabile nonché per i progetti di stoccaggio dell'energia e per i progetti di rete elettrica necessari per l'integrazione dell'energia rinnovabile nel sistema elettrico. Al fine di introdurre tali deroghe, dovrebbero essere soddisfatte due condizioni, segnatamente che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete e tale zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica. Inoltre, per garantire la protezione delle specie dovrebbero essere adottate misure di mitigazione proporzionate o, se non disponibili, misure compensative. |
(7) |
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nel suo periodo di applicazione. In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, in particolare tenuto conto del fatto che un'accelerazione in tempi rapidi del ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione giustifica l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento alle procedure autorizzative in corso, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare il presente regolamento, o alcune delle sue disposizioni, alle procedure autorizzative in corso per le quali l'autorità competente non ha adottato una decisione finale, a condizione che l'applicazione di tali norme rispetti debitamente i diritti preesistenti di terzi e le loro legittime aspettative. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che l'applicazione del presente regolamento alle procedure autorizzative in corso sia proporzionata e tuteli adeguatamente i diritti e le legittime aspettative di tutte le parti interessate. |
(8) |
Una delle misure temporanee consiste nell'introdurre una presunzione relativa secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica ai fini della pertinente legislazione ambientale dell'Unione, eccetto se vi sono prove evidenti che tali progetti hanno effetti negativi gravi sull'ambiente che non possono essere mitigati o compensati. Gli impianti di produzione energia rinnovabile, tra cui quelli eolici e le pompe di calore, sono fondamentali per contrastare i cambiamenti climatici, diminuire i prezzi dell'energia, ridurre la dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento. L'introduzione di una presunzione d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la salute e la sicurezza pubblica per gli impianti di produzione di energia rinnovabile, comprese le pompe di calore, consentirebbe ove necessario di valutare mediante procedura semplificata se tali progetti possono beneficiare delle deroghe specifiche previste dalla pertinente normativa ambientale dell'Unione, con effetto immediato. Tenuto conto delle loro specificità nazionali, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a limitare l'applicazione di tale presunzione a determinate parti del loro territorio o a determinate tecnologie o progetti. Gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di applicare tale presunzione nella legislazione nazionale pertinente in materia di paesaggio. |
(9) |
Ciò riflette il ruolo importante che le energie rinnovabili possono svolgere nella decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione, offrendo soluzioni immediate per sostituire l'energia basata sui combustibili fossili e contribuendo alla gestione della situazione deteriorata del mercato. Per eliminare le strozzature nella procedura autorizzativa e nell'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, è opportuno, nell'ambito della procedura di pianificazione e autorizzazione, che al momento della ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico. Per quanto riguarda la protezione delle specie, tale priorità si dovrebbe dare solamente se, e nella misura in cui, siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine aree e risorse finanziarie sufficienti. |
(10) |
L'energia solare è una fonte rinnovabile determinante per porre fine alla dipendenza dell'Unione dai combustibili fossili russi, e perseguire nel contempo la transizione verso un'economia climaticamente neutra. L’energia fotovoltaica solare, una delle fonti di energia elettrica più economiche disponibili, e le tecnologie solari termiche che forniscono riscaldamento da fonti rinnovabili a basso costo per unità di calore possono essere introdotti rapidamente e possono apportare benefici diretti ai cittadini e alle imprese. In tale contesto, in linea con la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per l'energia solare», sarà favorito lo sviluppo di una catena del valore industriale resiliente nel settore dell'energia solare nell'Unione, anche attraverso l'alleanza per l'industria solare fotovoltaica che sarà varata alla fine del 2022. Le misure intese ad accelerare e migliorare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile contribuiranno a sostenere l'espansione della capacità di produzione di tecnologie energetiche pulite dell'Unione. Le circostanze attuali e, in particolare, l'estrema volatilità dei prezzi dell'energia, impongono un'azione immediata per introdurre procedure autorizzative molto più rapide al fine di accelerare fortemente il ritmo dell'installazione di apparecchiature di energia solare su strutture artificiali, che sono generalmente meno complesse degli impianti a terra e possono contribuire rapidamente a mitigare gli effetti della crisi energetica in atto, a condizione che siano mantenute la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete. L'installazione di tali apparecchiature dovrebbe quindi beneficiare di un iter autorizzativo più breve rispetto ad altri progetti di energia rinnovabile. |
(11) |
Il termine massimo per la procedura autorizzativa relativa all'installazione di apparecchiature per l'energia solare, agli impianti di stoccaggio co-ubicati e alle connessioni alla rete, in strutture artificiali esistenti o future create per scopi diversi dalla produzione di energia solare dovrebbe essere di tre mesi. Una deroga specifica all’obbligo di effettuare valutazioni di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) dovrebbe essere stabilita per tali installazioni, vista l'improbabilità che suscitino preoccupazioni connesse agli usi concorrenti dello spazio o all'impatto ambientale. Investire in piccoli impianti decentrati di energia solare per diventare autoconsumatori di energia rinnovabile è uno dei mezzi più efficienti di cui dispongono i consumatori di energia per ridurre le bollette e la loro esposizione alla volatilità dei prezzi. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a escludere talune aree o strutture dall'ambito di applicazione di tale termine abbreviato e di tale deroga per determinati motivi giustificati. |
(12) |
Gli impianti di autoconsumo, compresi quelli degli autoconsumatori collettivi come le comunità locali di energia, contribuiscono anche a ridurre la domanda complessiva di gas naturale, ad aumentare la resilienza del sistema e a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di energia rinnovabile. L'installazione di apparecchiature per l'energia solare con una capacità inferiore a 50 kW, compresi gli impianti degli autoconsumatori di energia rinnovabile, non rischia di avere gravi effetti negativi sull'ambiente o sulla rete e non suscita preoccupazioni in materia di sicurezza. Inoltre, i piccoli impianti non necessitano generalmente di un'espansione della capacità in corrispondenza del punto di connessione alla rete. In considerazione degli effetti positivi immediati di tali impianti per i consumatori e delle ripercussioni limitate sull'ambiente che ne possono derivare, è opportuno snellire ulteriormente la relativa procedura autorizzativa, a condizione che essi non superino la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione, introducendo il concetto di silenzio-assenso amministrativo nelle pertinenti procedure autorizzative, al fine di promuovere e accelerare la loro installazione e trarne benefici a breve termine. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare una soglia inferiore a 50 kW a causa dei loro vincoli interni, a condizione che tale soglia rimanga superiore a 10,8 kW. In ogni caso, durante la procedura autorizzativa di un mese, le autorità o gli enti competenti possono respingere le domande ricevute per tali impianti per motivi connessi alla sicurezza, alla stabilità e all'affidabilità della rete mediante una risposta debitamente motivata. |
(13) |
La revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile offre notevoli possibilità di aumentare rapidamente la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo così la riduzione del consumo di gas. Grazie alla revisione della potenza è possibile continuare a usare i siti aventi un potenziale significativo di energia rinnovabile, da cui una minore necessità di designare nuovi siti per progetti in questo settore. Rivedere la potenza di una centrale eolica dotandola di turbine più efficienti permette di mantenere o aumentare la capacità esistente usando meno turbine, turbine più grandi e più efficienti. La revisione della potenza presenta anche altri vantaggi: sfrutta la connessione alla rete esistente, ha maggiori probabilità di essere accettata dal pubblico e il suo impatto ambientale è noto. |
(14) |
Si stima che tra il 2021 e il 2025 una capacità eolica a terra di 38 GW raggiungerà la fine della normale vita operativa di 20 anni. Smantellare queste capacità anziché rivederne la potenza ridurrebbe in modo sostanziale la capacità di energia rinnovabile attualmente installata, complicando ulteriormente la situazione del mercato dell'energia. Per mantenere e aumentare la capacità di energia rinnovabile nell'Unione è fondamentale semplificare e accelerare senza indugio le autorizzazioni per la revisione della potenza. A tal fine, il presente regolamento introduce nuove misure volte a razionalizzare ulteriormente la procedura autorizzativa per la revisione della potenza dei progetti di energia rinnovabile. In particolare, il termine massimo di sei mesi previsto per la procedura dovrebbe includere tutte le valutazioni di impatto ambientale pertinenti. Inoltre, ogniqualvolta la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è sottoposta a vaglio o a valutazione ambientale, è opportuno limitarsi a valutare gli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale. |
(15) |
Per promuovere e accelerare la revisione della potenza degli impianti esistenti di produzione di energia rinnovabile, si dovrebbe istituire immediatamente una procedura semplificata per le connessioni alla rete se la revisione determina un aumento limitato della capacità totale rispetto al progetto iniziale. |
(16) |
È possibile rivedere la potenza di un impianto solare aumentandone l'efficienza e la capacità senza aumentare lo spazio occupato. Pertanto, l'impianto con potenza riveduta non ha quindi un impatto ambientale diverso da quello dell'impianto originario purché lo spazio utilizzato non sia aumentato nel processo e le misure di mitigazione ambientale inizialmente necessarie continuino ad essere rispettate. |
(17) |
La tecnologia a pompa di calore è fondamentale per la produzione di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a partire dall'energia ambiente, compresi gli impianti di trattamento delle acque reflue, e dall'energia geotermica. Le pompe di calore consentono anche di usare il calore e il freddo di scarto. Mediante una diffusione rapida delle pompe di calore che sfruttano fonti energetiche rinnovabili sottoutilizzate, come l'energia ambiente, l'energia geotermica e il calore di scarto del settore industriale e terziario, compresi i centri dati, è possibile sostituire le caldaie alimentate a gas naturale e ad altri combustibili fossili con una soluzione di riscaldamento rinnovabile, aumentando nel contempo l'efficienza energetica. Così facendo si potrà ridurre più rapidamente l'uso del gas a fini di riscaldamento, sia negli edifici che nell'industria. Per accelerare l'installazione e l'uso delle pompe di calore è opportuno introdurre procedure autorizzative ad hoc più brevi, compresa una procedura semplificata per la connessione delle pompe di calore più piccole alla rete elettrica, qualora non vi siano problemi di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema e a meno che il diritto nazionale non preveda alcuna procedura per questa fattispecie. Un'installazione più veloce e più semplice delle pompe di calore farà aumentare l'uso dell'energia rinnovabile nel settore del riscaldamento, che rappresenta quasi la metà del consumo energetico dell'Unione, contribuendo perciò a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento e ad affrontare una situazione di mercato più difficile. |
(18) |
Nell'applicare i termini per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e per la diffusione delle pompe di calore, il periodo di tempo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta non dovrebbe essere conteggiato in tali termini, tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa. Inoltre, non dovrebbe essere conteggiato in tali termini neppure il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete. |
(19) |
Per agevolare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili, gli Stati membri dovrebbero poter essere autorizzati a mantenere la possibilità di abbreviare ulteriormente i termini della procedura autorizzativa. |
(20) |
Restano applicabili le disposizioni della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aarhus») per quanto riguarda l'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, e in particolare gli obblighi degli Stati membri relativi alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. |
(21) |
Quello della solidarietà energetica è un principio generale sancito nel diritto dell'Unione come precisato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 15 luglio 2021, C-848/19 P, Germania/Polonia (3) che si applica a tutti gli Stati membri. Attuando il principio della solidarietà energetica, il presente regolamento permette di distribuire oltre frontiera gli effetti di una diffusione più rapida dei progetti di energia rinnovabile. Le misure di cui al presente regolamento sono destinate agli impianti di produzione di energia rinnovabile situati in tutti gli Stati membri e riguardano un'ampia gamma di progetti, anche in strutture esistenti, nuove installazioni di apparecchiature per l'energia solare e revisione della potenza degli impianti esistenti. Dato il grado di integrazione dei mercati dell'energia dell'Unione, qualsiasi aumento della diffusione di energia rinnovabile in uno Stato membro dovrebbe andare a beneficio anche di altri Stati membri in termini di sicurezza dell'approvvigionamento e di abbassamento dei prezzi. Ciò dovrebbe concorrere a far fluire l'energia elettrica rinnovabile oltre le frontiere laddove è più necessaria e assicurare che l'energia elettrica prodotta a basso costo da fonti rinnovabili sia esportata verso gli Stati membri in cui la produzione è più costosa. Le capacità di energia rinnovabile di nuova installazione negli Stati membri incideranno inoltre sulla riduzione complessiva della domanda di gas in tutta l'Unione. |
(22) |
In virtù dell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell'approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell'energia. Alla luce degli avvenimenti recenti e delle azioni recentemente intraprese dalla Russia, il forte rischio di un arresto totale delle forniture di gas russo, unito all'incertezza delle possibili alternative, potrebbe rappresentare una minaccia in termini di un'interruzione dell'approvvigionamento energetico, di un ulteriore aumento dei prezzi dell'energia e di conseguenti pressioni sull'economia dell'Unione. Urge pertanto intervenire. |
(23) |
Tenuto conto della portata della crisi energetica, del grado del suo impatto sociale, economico e finanziario e della necessità di agire quanto prima, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La durata è limitata a 18 mesi, con una clausola di riesame che, se necessario, permetterà alla Commissione di proporre di prorogarne la validità. |
(24) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.
Il presente regolamento si applica a tutte le procedure autorizzative la cui data di inizio rientra nella durata della sua applicazione e lascia impregiudicate le disposizioni nazionali che stabiliscono termini più brevi di quelli di cui agli articoli 4, 5 e 7.
Gli Stati membri possono applicare il presente regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno dato luogo a una decisione finale prima del 30 dicembre 2022, a condizione che ciò abbrevi la procedura autorizzativa e che siano preservati i diritti giuridici preesistenti di terzi.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) |
«procedura autorizzativa»: la procedura che:
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2) |
«apparecchiatura per l'energia solare»: apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, compresa l'apparecchiatura solare termica e fotovoltaica. |
Articolo 3
Interesse pubblico prevalente
1. La pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete, la rete stessa, gli impianti di stoccaggio sono considerati d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE (5), dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Gli Stati membri possono limitare l'applicazione di tali disposizioni a determinate parti del loro territorio nonché a determinati tipi di tecnologie o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima.
2. Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente. Per quanto riguarda la protezione delle specie, la frase precedente si applica solo se e nella misura in cui siano intraprese adeguate misure di conservazione che contribuiscono al mantenimento o al ripristino delle popolazioni delle specie in uno stato di conservazione soddisfacente e siano messe a disposizione a tal fine risorse finanziarie e aree sufficienti.
Articolo 4
Accelerare la procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare
1. La durata della procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi gli impianti solari integrati negli edifici e le apparecchiature per l'energia solare sui tetti, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non è superiore a tre mesi, a condizione che lo scopo principale di tali strutture non sia la produzione di energia solare. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con l'allegato II, punto 13, lettera a), della medesima direttiva, l'installazione delle suddette apparecchiature per l'energia solare è esonerata dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale.
2. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.
3. Per la procedura autorizzativa riguardante l'installazione delle apparecchiature per l'energia solare, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile, con una capacità pari o inferiore a 50 kW, in assenza di risposta delle autorità o degli enti competenti entro un mese dalla domanda, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.
4. Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al paragrafo 3 del presente articolo comporti oneri o vincoli amministrativi significativi per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.
5. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
Articolo 5
Revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile
1. Se la revisione della potenza determina un aumento della capacità, la procedura autorizzativa per la revisione della potenza degli impianti, comprese le autorizzazioni all'ammodernamento delle opere necessarie per la loro connessione alla rete, non è superiore a sei mesi, comprese le valutazioni di impatto ambientale necessarie a norma della legislazione pertinente.
2. Se la revisione della potenza non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 % e lasciando la necessità di valutare gli eventuali effetti ambientali in applicazione del paragrafo 3, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate entro tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.
3. Se la revisione della potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile o l'ammodernamento di una relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una procedura di valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale determinazione preliminare e/o valutazione ambientale si limita agli effetti significativi potenziali derivanti dalla modifica o dall'estensione rispetto al progetto iniziale.
4. Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto iniziale, il progetto è esonerato dall'obbligo, se del caso, di essere oggetto di una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.
5. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
Articolo 6
Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili nel sistema
Gli Stati membri possono esentare i progetti di energia rinnovabile, nonché i progetti di stoccaggio dell'energia e i progetti di rete elettrica necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE e dalle valutazioni di protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili o alla rete per la relativa infrastruttura di rete necessaria a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, se gli Stati membri hanno stabilito zone dedicate alle energie rinnovabili o alla rete, e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). L'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per garantire la conformità all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE. Qualora tali misure non siano disponibili, l'autorità competente provvede affinché l'operatore corrisponda una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.
Articolo 7
Accelerazione della diffusione delle pompe di calore
1. La procedura autorizzativa per l'installazione delle pompe di calore di capacità elettrica inferiore a 50 MW non può superare un mese o, nel caso delle pompe di calore geotermiche, tre mesi.
2. A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete e non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione sono autorizzate previa notifica all'ente competente per:
a) |
pompe di calore con capacità elettrica fino a 12 kW; e |
b) |
pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con una capacità elettrica fino a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore. |
3. Gli Stati membri possono escludere determinate aree o strutture dalle disposizioni del presente articolo per motivi connessi alla protezione del patrimonio culturale o storico oppure per motivi connessi a interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.
4. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure autorizzative di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono rese pubbliche conformemente agli obblighi esistenti.
Articolo 8
Termini relativi alla procedura autorizzativa per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare, la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile e la diffusione delle pompe di calore
Nell'applicare i termini di cui agli articoli 4, 5 e 7, i periodi seguenti non sono conteggiati in tali termini, tranne quando coincidono con altre fasi amministrative della procedura autorizzativa:
a) |
il periodo durante il quale gli impianti, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta; e |
b) |
il periodo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete. |
Articolo 9
Riesame
Entro il 31 dicembre 2023 la Commissione riesamina il presente regolamento in vista dell'evoluzione della sicurezza dell'approvvigionamento e dei prezzi dell'energia e della necessità di accelerare ulteriormente la diffusione delle energie rinnovabili. Essa presenta al Consiglio una relazione sulle conclusioni principali del riesame. Sulla base della relazione la Commissione può proporre di prorogare la validità del presente regolamento.
Articolo 10
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per un periodo di 18 mesi dall'entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2022
Per il Consiglio
Il presidente
M. BEK
(1) Regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE) 2017/1938 e (CE) n. 715/2009 per quanto riguarda lo stoccaggio del gas (GU L 173 del 30.6.2022, pag. 17).
(2) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1).
(3) Sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021, Germania/Polonia, C-848/19 P, ECLI:EU:C:2021:598.
(4) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(5) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(6) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(7) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(8) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).