Con recente pronuncia la Corte adita ha ricordato che:
"La prestazione di una casa di cura, limitata alla messa a disposizione in favore di un’azienda ospedaliera del personale paramedico, dell’immobile con i relativi impianti nonché del vitto per i ricoverati, non rientra nel contratto atipico di spedalità, difettandone il connotato essenziale, consistente nella effettuazione delle cure mediche e chirurgiche (rimaste, nella specie, a carico della stessa azienda) e non richiede, pertanto, che la casa di cura sia soggetta ad accreditamento istituzionale ex art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992. (Sez. 3, n. 25844 del 31.10.2017)."
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