Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  02/03/2024

Protezione Civile Nazionale, Ordini e Collegi professionali - Giovanni Di Salvo

La chimera che raffigura l’arte dello Stato e l’incarnazione delle forze fisiche distruttrici.

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La Protezione Civile è l’organo nazionale italiano che si occupa della previsione, della prevenzione, della gestione delle calamità e del supporto agli enti ed ai corpi in occasione degli eventi umanitari e straordinari, verificatesi sul territorio nazionale, od all’estero. Infatti, include le strutture e le attività impegnate dal Governo, dai Ministeri e dallo Stato a tutela dell’integrità delle vite ed a salvaguardia dei beni e dell’ambiente, dai pericoli degli eventi avversi e dai danni causati dalle calamità naturali, dalle catastrofi, dagli eventi bellici e dagli altri eventi umanitari.

In Italia furono individuati, nell’anno 1981, il Ministro dell’Interno, il Prefetto, il Sindaco ed il Commissario di Governo nella Regione quali organi ordinari ed il Commissario Straordinario della Protezione civile quale organo straordinario. E da allora furono disciplinate le attribuzioni specifiche spettanti a ciascun ente e, quindi, le varie competenze esclusive, sebbene i ruoli più rilevanti furono affidati ai Prefetti ed al Commissario di Governo per la gestione delle emergenze.

Successivamente, fu istituito, nell’anno 1982, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, che fu posto a capo dell’organismo sovra-ministeriale, il Dipartimento della Protezione Civile, con l’obiettivo di dotarsi di una organizzazione stabile, strutturata e capace di operare nei diversi scenari, di coordinare tutte le risorse e di intervenire prontamente in caso di emergenza.

Tuttavia, la Protezione Civile assunse una conformazione ulteriore a seguito della promulgazione della Legge 24 febbraio 1992, n.225, che istituì il Servizio Nazionale della Protezione Civile, al fine di garantire la sicurezza degli individui e di tutelare la integrità dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni e dal pericolo dei danni derivanti dalle calamità naturali, dalle catastrofi ambientali, dagli eventi bellici, dai conflitti, dalle operazioni di peacekeeping e dagli altri eventi connessi con le attività umane.

La Protezione Civile, ovvero, fu riorganizzata come un sistema coordinato di competenze, di tecnici specializzati e di operatori qualificati con i quali concorrono le più diverse articolazioni delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli altri enti locali, degli enti pubblici, così come le Comunità accademiche e scientifiche, il volontariato, gli Ordini professionali ed i Collegi professionali; ed ogni altra istituzione che abbia natura privata, che sia stata riconosciuta, accreditata e formata.

Attualmente, la Protezione Civile Nazionale è composta prevalentemente dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che opera quale componente fondamentale, dall’Esercito, dalla Marina Militare e dalla Guardia Costiera, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNSA) (CAI), dal Servizio Sanitario Nazionale, dalla Croce Rossa Italiana ed Internazionale, dalla Polizia di Stato e dalle Polizie Municipali, dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Istituto Nazionale di Geofisica, dai Gruppi Nazionali di Ricerca e dalle altre Istituzioni di Ricerca Scientifica, di cui all’articolo 17. Dai Servizi Tecnici nazionali e, in conclusione, dalle numerosissime Organizzazioni di volontariato, che operino sul territorio nazionale od internazionale (quali, ad esempio, l’UNICEF, l’UNHCR, la Legambiente, il WWF, etc.).

Ma sebbene la organizzazione statale sia stata ottimale e privilegiata, per taluni aspetti, rispetto alle altre organizzazioni di pari rango, permangono criticità e “scollegamenti” con gli altri enti di rilievo pubblico, che ben avrebbero potuto acquisire consapevolezze maggiore dei propri ruoli, sino a coordinarsi con essa; ed avviare dei programmi specifici tesi al perfezionamento della complessa macchina organizzativa.

A tal riguardo ricordo che il giorno 12.9.2023 si collaudò con esito positivo il sistema nazionale di allarme pubblico.

Il nostro pensiero, però, inevitabilmente volse alle notizie di questi giorni, alle catastrofi annunciate dei Campi Flegrei, della Campania e dell'Umbria, alle scosse telluriche, alle condizioni di instabilità dei fabbricati. Alle carenze, ancorché strutturali, degli immobili, non antisismici, edificati sull'intero territorio nazionale. Ed ai pericoli per le persone.

A tal riguardo, ritengo necessario informarvi, ancora oggi, della comunicazione indirizzata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli affinché si dia applicazione all'art. 13 del D.lgs. n.1 del 2.1.2018 e si mobilitino tutte le risorse umane, amministrative, logistiche ed operative, pur di conseguire codesto obiettivo, in sinergia con l’Ufficio I, preposto al Volontariato ed alla risorse del Servizio Nazionale (e-mail: [email protected], telefono 06.68202290).

Il quale Ufficio opera espressamente nel promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato della protezione civile; e nella gestione dello sviluppo e dell’impiego delle risorse logistiche, tecniche, professionali, scientifiche, sanitarie e delle telecomunicazioni di emergenza. Ma, soprattutto, nel coordinamento della predisposizione degli atti di indirizzo, dei modelli organizzativi e delle procedure nelle materie dello sviluppo e dell’impiego delle risorse logistiche, sanitarie e delle componenti delle strutture operative.

In ragione di quanto detto allego il documento seguente, auspicando che tale sollecitazione sia recepita dai rappresentanti nazionali, dalle Comunità accademiche e scientifiche, così come dalle risorse umane sane dei sistemi nazionali, europei ed internazionali:

 

"Spett.le COA, in occasione del collaudo del sistema nazionale di allarme pubblico, rappresento che, ai sensi del Decreto Legislativo n.1 del 2.1.2018, ed in particolare dell'art. 13, anche gli Ordini professionali (tra essi il COA di Napoli) debbono essere integrati nella protezione civile, affinché partecipino a tutte le iniziative consultive, formative od operative inerenti le catastrofi o le gravi emergenze sismiche, alluvionali, migratorie, ambientali, territoriali, etc. etc. Pertanto, chiedo che si dia seguito a tale disposto ed allego, per quanto di competenza, il testo dell'art. 13.

"Art. 13. Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

(Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

  1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:
  2. a) le Forze armate;
  3. b) le Forze di Polizia;
  4. c) gli Enti e gli Istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;
  5. d) le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
  6. e) il Volontariato organizzato della Protezione Civile, iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce Rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
  7. f) il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente;
  8. g) le strutture preposte alla gestione dei Servizi Meteorologici a livello nazionale.
  9. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli Ordini ed i Collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società ed altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Grato della collaborazione, attenderò un Vs. riscontro.

Saluti".

13.09.2023

2.3.2024.




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