Art. 1 - Nozione - Il progetto di vita è il documento in cui sono illustrati i bisogni e le aspirazioni fondamentali di una persona, la quale abbia compiuto i sei anni, e sia portatrice di condizioni significative di disabilità o di fragilità.
Esso costituisce parte integrante della carta d’identità dell’interessato. E’ conservato presso l’ufficio di stato civile della città in cui questi ha la residenza o il domicilio
Art. 2 - Obbligo di compilazione - La compilazione del progetto è obbligatoria nei confronti delle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente. E’ facoltativa nelle ipotesi di disabilità o di fragilità meno gravi.
Art. 3 - Commissione permanente – E’ istituita presso l’ufficio di stato civile di ogni comune, dietro nomina del consiglio comunale, una commissione permanente per la compilazione del progetto di vita. Di essa fanno parte esperti delle discipline più spesso coinvolte nelle questioni della disabilità e della fragilità.
La commissione opera nella pienezza della sua composizione, oppure attraverso articolazioni interne, con le integrazioni che appaiano volta a volta opportune.
Art. 4 – Segnalazione all’ufficio di stato civile - I responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura ed assistenza della persona, qualora a conoscenza di elementi tali da rendere opportuna la compilazione del progetto, sono tenuti a effettuare una segnalazione al responsabile dell’ufficio indicato nel primo comma del’art.1.
Ogni altro soggetto ha facoltà di effettuare la predetta segnalazione.
Art. 5 - Procedimento - L’ufficiale di stato civile, qualora ritenga fondata la segnalazione ricevuta, provvede ad avvertire la commissione permanente. Informa ove opportuno il giudice tutelare e ogni altra autorità competente.
La commissione prende in considerazione ogni aspetto, di ordine patrimoniale e non patrimoniale, che abbia concreto rilievo nella quotidianità del destinatario. Ascolta in via diretta la persona interessata, nelle forme e nei modi più idonei, nonché i suoi familiari, insieme a tutti coloro che abbiano intrattenuto in passato o coltivino al presente con lei legami significativi. Dispone le consulenze tecniche che ritenga necessarie, svolge ogni ricerca e indagine utile allo scopo.
Provvede, entro sei mesi dalla segnalazione, a redigere il testo del progetto di vita.
Art. 6 – Forma del progetto – Il progetto va redatto in forma chiara e leggibile, senza inutili tecnicismi. Si articola al suo interno in una serie di sezioni, ciascuna dedicata ai momenti di effettivo risalto nell’esistenza del beneficiario.
Il testo non può essere inferiore alle seimila e non può superare le diecimila parole.
Ogni materiale legato o funzionale alla compilazione è conservato, presso l’ufficio di stato civile, in un apposito fascicolo.
Art. 7 – Diritto di accesso – L’accesso al progetto di vita e al fascicolo di accompagnamento è riservato ai soggetti cui tale facoltà compete, secondo la normativa in vigore.
Art. 8 - Rettifiche – Il beneficiario, il suo legale rappresentante, i servizi socio-sanitari possono sempre chiedere rettifiche al testo del progetto, quale compilato dalla commissione. L’ufficiale di stato civile provvede, secondo i casi, a effettuare direttamente le modifiche oppure ad avvertire la commissione permanente.
Art. 9 - Vincoli di osservanza – Una volta che il progetto sia ultimato, nessun soggetto pubblico o privato chiamato a prendere decisioni, riguardo al beneficiario, in particolare sul terreno familiare, residenziale, scolastico, medico, riabilitativo, lavorativo, patrimoniale, del tempo libero, potrà prescindere dalla consultazione e dalla rigorosa osservanza di quanto ivi previsto.
In caso di scostamento la decisione sarà reclamabile, in via giudiziale o amministrativa, dal beneficiario stesso, dal suo legale rappresentante, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro i secondo, dai soggetti indicati nel secondo comma dell’art.3 della presente legge.
Art. 10 – Aggiornamento del progetto. - I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 8 sono tenuti a provvedere, ogniqualvolta si determinino cambiamenti importanti nella condizione o nella quotidianità nel beneficiario, all’aggiornamento del progetto.
Si osserva al riguardo, in forma eventualmente semplificata, il procedimento indicato nell’art. 5 della presente legge.