Deboli, svantaggiati  -  Redazione P&D  -  10/10/2024

"Profilo Esistenziale di Vita", progetto di legge (a cura di Paolo Cendon)

  Art. 1 - Nozione   -  Il progetto di vita è il documento in cui sono illustrati i  bisogni e   le aspirazioni  fondamentali di una persona,    la quale abbia compiuto  i sei anni, e sia  portatrice di condizioni significative di  disabilità o  di fragilità. 

   Esso  costituisce parte integrante della carta d’identità dell’interessato. E’  conservato  presso l’ufficio di stato civile della città in cui  questi  ha la residenza o il domicilio

 

  Art. 2 - Obbligo di compilazione  - La compilazione del progetto è obbligatoria    nei confronti delle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.  E’ facoltativa  nelle ipotesi di disabilità o di fragilità meno gravi. 

 

 Art. 3 -  Commissione permanente – E’ istituita presso l’ufficio di stato civile di ogni comune, dietro  nomina del consiglio comunale,  una  commissione permanente per  la compilazione  del progetto di vita. Di essa  fanno parte esperti delle discipline più spesso coinvolte nelle questioni della disabilità e della  fragilità.

 La  commissione  opera  nella pienezza  della sua composizione, oppure attraverso  articolazioni interne, con  le integrazioni che appaiano volta a  volta opportune.

 

Art. 4 –  Segnalazione all’ufficio di stato civile  - I responsabili dei servizi sanitari e sociali impegnati nella cura ed assistenza della persona, qualora a conoscenza di elementi tali da rendere opportuna la compilazione del progetto,  sono tenuti a effettuare una segnalazione al  responsabile dell’ufficio indicato nel primo comma  del’art.1.

  Ogni   altro  soggetto ha facoltà di effettuare la predetta  segnalazione.

 

  Art. 5  - Procedimento -  L’ufficiale di stato civile, qualora ritenga fondata la  segnalazione ricevuta,  provvede ad avvertire  la commissione permanente. Informa ove opportuno il giudice tutelare e ogni altra autorità competente.

  La commissione prende  in considerazione ogni aspetto, di ordine patrimoniale e non patrimoniale,   che   abbia  concreto rilievo  nella quotidianità del destinatario. Ascolta  in via diretta la persona interessata, nelle forme e nei modi  più idonei, nonché i suoi  familiari,  insieme a tutti coloro che abbiano intrattenuto in passato  o  coltivino al presente con lei  legami significativi. Dispone le consulenze tecniche che ritenga necessarie, svolge  ogni  ricerca e indagine utile allo scopo.

 Provvede, entro  sei mesi dalla segnalazione,   a  redigere  il testo del progetto di vita. 

 

  Art. 6 – Forma del progetto – Il progetto va redatto in forma chiara  e leggibile, senza inutili tecnicismi. Si articola al suo interno in una serie di sezioni, ciascuna dedicata ai momenti di effettivo  risalto  nell’esistenza  del beneficiario. 

  Il testo  non può essere inferiore alle seimila e non può superare le  diecimila parole.

  Ogni  materiale  legato  o  funzionale alla compilazione è conservato, presso l’ufficio di stato civile,   in un apposito fascicolo.

 

  Art. 7 – Diritto di accesso – L’accesso al progetto di vita e al fascicolo di accompagnamento  è  riservato ai soggetti cui tale facoltà compete,  secondo la normativa in vigore.

 

Art. 8  - Rettifiche – Il  beneficiario, il  suo  legale rappresentante, i servizi socio-sanitari possono sempre chiedere rettifiche al  testo del progetto, quale compilato dalla commissione. L’ufficiale di stato civile  provvede, secondo i casi, a effettuare direttamente le  modifiche oppure ad avvertire la commissione permanente.

 

   Art. 9 - Vincoli di osservanza – Una volta che il progetto sia  ultimato, nessun soggetto pubblico o privato chiamato  a prendere  decisioni,  riguardo al  beneficiario,  in particolare sul terreno familiare, residenziale, scolastico, medico, riabilitativo,  lavorativo, patrimoniale, del tempo libero, potrà prescindere  dalla  consultazione  e dalla rigorosa osservanza di quanto  ivi previsto. 

 In caso di scostamento la  decisione sarà reclamabile, in via giudiziale o amministrativa,  dal beneficiario stesso, dal  suo  legale  rappresentante,  dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro i secondo, dai soggetti indicati nel  secondo comma dell’art.3 della presente legge.

 

Art. 10 – Aggiornamento del progetto.  -  I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 8 sono tenuti a provvedere, ogniqualvolta si determinino cambiamenti importanti nella condizione o nella quotidianità nel beneficiario, all’aggiornamento del progetto.

  Si osserva al riguardo, in  forma eventualmente semplificata, il procedimento indicato nell’art. 5 della presente legge.

 




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