-  Tarantino Gianluca  -  25/10/2014

PROCEDURA CONCORSUALE E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE - Cass. 17290/2014 - G. TARANTINO

L"opponibilità al fallimento del venditore di un suo atto di vendita immobiliare richiede che l"atto stesso abbia data certa, a norma dell"art. 2704 c.c. e che le formalità necessarie a rendere opponibili gli atti ai terzi, nella specie, la trascrizione, siano compiute, ex art. 45 l.fall., in data anteriore all"apertura della procedura concorsuale.

Cosi si esprime la Cassazione (Cass. 30.7.2014, n. 17290: per il testo integrale si rinvia al link in calce), intervendo su una questione relativa all'opponibilità al fallimento di una compravendità immobiliare effettuata prima della dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa di una società ma trascritta successivamente. Il principio poc'anzi richiamato trova applicazione anche nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa oltre che nel fallimento, in forza del richiamo all'art. 45 l.f. operato dall'art. 200 l.f.

Secondo la giurisprudenza, gli effetti per l'imprenditore decorrono dalla data che ordina la liquidazione e non dal decreto ministeriale che pone la società in liquidazione (Cass. 2399/1973); tale orientamento trova conforto nella posizione assunta dalla Corte Costituzionale, per la quale:

"Essendo identica per i terzi la conoscibilità (realizzabile secondo la disciplina propria di ciascuno dei due atti) sia del decreto di liquidazione coatta amministrativa, sia della sentenza dichiarativa del fallimento, è infondata, rispetto all"art. 3 cost., la questione di costituzionalità degli art. 44, 2º comma e 200 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d.l.fall.), basata sull"erroneo diverso presupposto che esista una discriminazione conoscitiva tra i terzi, a seconda se coinvolti nel fallimento o nella liquidazione coatta. (Corte cost., 24-07-1998, n. 337)




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