Stato passivo
Credito già ammesso
Esclusione successiva in presenza di un fatto estintivo
Il decreto di esecutività dello stato passivo non preclude al giudice delegato, in sede di riparto, di escludere un credito già ammesso al concorso, ove il curatore faccia valere un fatto estintivo (nella specie, l'integrale soddisfazione del creditore da parte dei coobbligati in solido del fallito) sopravvenuto all'ammissione.
Con la pronuncia del 14.1.2016, n. 525 (Pres. Forte, Rel. Di Virgilio) la Cassazione precisa che l'efficacia dei provvedimenti del giudice delegato ha esclusiva valenza endoprocessuale e che è quindi consentito al medesimo giudice delegato escludere un credito già ammesso, qualora risulti sufficientemente provato il fatto che ha portato all'estinzione del credito in esame.
In particolare, nel caso di specie, il giudice delegato ha ritenuto che il credito iniziamente ammesso fosse stato, in seguito, estinto in forza di transazione, con conseguente esclusione dello stesso dal piano di riparto.