-  Tarantino Gianluca  -  06/02/2016

SOCIETA' DI PERSONE E AZIONE DI RESPONSABILITA' - Cass. 1261/2016 - Gianluca TARANTINO

Società di persone

Responsabilità degli amministrazioni

Applicazione analogica della disciplina prevista per la spa

 

Nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell'amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore, e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sè diretto ed immediato. 

Questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza in commento - per il testo integrale vedi il link in calce - per la quale,  pur costituendo le società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci - ancorchè dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica -  è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.. 

In precedenza, peraltro, il S.C. (cfr. Cass. 16416/2007) aveva già affermato che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c., ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente recati al patrimonio sociale, ma che si tratti di danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori.  

                                                                                                   




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film