Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  10/01/2022

Persone minori di età e scelte vaccinali - Ersilia Trotta

Quando pensiamo alla tutela della salute delle persone minori di età, siamo proiettati ad immaginare il dovere dell'adulto di garantire il benessere psicofisico del minorenne attraverso l'attuazione del dettato costituzionale (artt. 2, 3, 30, 31 e 32 della Costituzione) e sovranazionale (artt. 3,12, 24 e 25 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; artt. 5, 6, 17 e 20 della Carta di Oviedo firmata il 4 aprile 1997; art. 6 della Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani dell’Unesco; art. 35 della Carta di Nizza).  

In effetti la persona minore di età è titolare di tutti i medesimi diritti dell'adulto stante il riconoscimento del valore della persona umana rispetto alle pari libertà, uguaglianza e dignità di tutti i cittadini operato dagli artt. 3, 13 e ss. della Costituzione. Appare, quindi, di tutta evidenza che, quando sono in gioco questioni di natura personale, al minore di età debba essere attribuita la titolarità del diritto all'informazione ed alla partecipazione alle decisioni che lo riguardano, per garantire, attraverso gli esercenti la responsabilità genitoriale, la scelta che meglio soddisfi il criterio “del minor scostamento possibile” dalla pienezza dell'esercizio dei diritti del minore. 

Nell'attuale momento storico connotato da un riacutizzarsi dei contagi da Covid 19, le Istituzioni, pur non imponendo un obbligo vaccinale ai minori di età, ne hanno di fatto implicitamente indotto la somministrazione sottoponendo a restrizione l'esercizio di attività formative, sportive e/o ludico-ricreative da parte dei minori non dotati di green pass (ovvero non vaccinati). L'accesso alla somministrazione del vaccino per i minori di età presuppone il consenso dei genitori. In presenza di “grandi minori” (adolescenti), è fatto obbligo ai genitori di coinvolgere e responsabilizzare i figli nelle scelte personali attraverso una informazione calibrata sulle proprie capacità di discernimento e diretta ad evidenziare rischi e benefici del trattamento, al fine di rendere un consenso coincidente con la volontà e l'interesse del minore stesso. Come testualmente sancito dall'art. 3 della legge n. 219/2017 La persona minore di età ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione. […] Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.” Ove, ascoltato il minore, sussista disaccordo fra i genitori rispetto alla scelta vaccinale da adottare nei confronti del figlio minore, è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 709 ter c.p.c. che deciderà tenuto conto della volontà del minore e del bilanciamento fra rischi-benefici connessi al trattamento terapeutico. In assenza di disaccordo fra i genitori, in sede di somministrazione del vaccino Anti-Covid 19, il personale sanitario sarà tenuto a verificare la coincidenza fra il consenso manifestato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e la volontà espressa dal minore. Tale obbligo di verifica in capo al personale sanitario, trova espressa menzione anche nella Raccomandazione del Comitato Nazionale di Bioetica resa in data 29 luglio 2021. Tale verifica dovrebbe ingenerare, in ipotesi di accertato contrasto fra i desiderata del minore e le scelte sanitarie dei genitori, la sospensione della somministrazione del vaccino da parte del personale sanitario e la conseguenziale segnalazione del dissenso del minore all'Autorità Giudiziaria, al fine di dar voce al diritto di autodeterminarsi del minore rispetto alle scelte vaccinali. E' evidente che, non possa rimanere inevaso il diritto del minore a veder garantito il principio di autodeterminazione di cui la tutela della salute rappresenta la massima manifestazione.




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